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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 bis T.U.B. – Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

“1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita’, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.

1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorita’ competente dello Stato d’origine della banca comunitaria.

2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

2-bis. Quando e’ esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie producono effetti in Italia secondo la normativa dello Stato d'origine, senza ulteriori formalità.
  • Le misure adottate dalla Banca d'Italia ex art. 79 TUB cessano dall'avvio della procedura di risanamento dell'autorità estera competente.
  • Simmetricamente, i provvedimenti italiani di risanamento e di liquidazione coatta amministrativa si applicano negli altri Stati UE e, su base convenzionale, in Stati terzi.
  • Quando è esercitato un potere di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (BRRD), le disposizioni della sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'art. 2 di tale decreto.
  • La norma attua il principio di home country control nella gestione delle crisi bancarie transfrontaliere, coordinandosi con il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) Reg. UE 806/2014.

Inquadramento sistematico

L'art. 95-bis TUB, inserito dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione della Direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi e successivamente aggiornato dal D.Lgs. 193/2021, costituisce il cardine del principio di home country control nelle procedure di crisi bancaria transfrontaliera. La norma stabilisce che i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione delle banche comunitarie operano nell'ordinamento italiano direttamente, senza necessità di exequatur o ulteriori formalità, in forza del reciproco riconoscimento tra Stati membri.

Il principio di unicità della procedura

Il sistema si fonda sul principio di unicità: esiste una sola procedura per ciascuna banca, governata dall'autorità dello Stato d'origine, i cui effetti si irradiano automaticamente in tutti gli Stati ospitanti. Questo meccanismo evita il frazionamento degli attivi e garantisce la parità di trattamento tra creditori a prescindere dal luogo in cui si trovino i beni della banca. Nel contesto europeo, tale principio si salda con il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) e con il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) istituito dal Reg. UE 806/2014, che affida al Comitato di Risoluzione Unico (SRB) la gestione delle crisi degli enti significativi.

Cessazione delle misure nazionali

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 193/2021, disciplina la successione temporale tra misure di intervento precoce adottate dalla Banca d'Italia ex art. 79 TUB e la successiva procedura di risanamento avviata dall'autorità dello Stato d'origine. Dal momento di avvio di quest'ultima, le misure italiane cessano di avere effetto, coerentemente con la logica di home country control: il coordinamento è affidato all'autorità competente dello Stato in cui la banca ha sede legale, mentre la Banca d'Italia assume un ruolo di autorità ospitante.

Efficacia extraterritoriale dei provvedimenti italiani

Il comma 2 disciplina il lato attivo: i provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa adottati dalla Banca d'Italia nei confronti di banche italiane producono effetti negli altri Stati membri e, sulla base di accordi internazionali, anche in Stati terzi. Ciò assicura che la LCA o le misure di risanamento disposte dall'autorità italiana abbiano portata effettiva sulle attività estere della banca, senza dover attivare autonome procedure locali.

Raccordo con la disciplina della risoluzione

Il comma 2-bis estende l'applicazione della sezione a tutti i soggetti indicati nell'art. 2 D.Lgs. 180/2015 quando sia esercitato un potere di risoluzione. Questa estensione è fondamentale per garantire la coerenza tra la disciplina di risanamento e liquidazione di derivazione comunitaria e quella di risoluzione introdotta dalla BRRD (Direttiva 2014/59/UE, modificata dalla BRRD II 2019/879), evitando vuoti normativi nelle crisi che transitano da un regime all'altro. Il D.Lgs. 181/2015 ha recepito nell'ordinamento italiano le norme di coordinamento tra procedure di risoluzione e procedure concorsuali bancarie.

Profili operativi e tutela dei creditori

Sul piano pratico, i creditori italiani di una banca comunitaria in crisi vedono i propri diritti disciplinati dalla legge dello Stato d'origine, con le deroghe previste dall'art. 95-ter per specifiche categorie di rapporti. Ciò implica la necessità di conoscere la normativa estera applicabile, e giustifica l'obbligo di pubblicità rafforzata previsto dall'art. 95-quinquies. La Banca d'Italia mantiene un ruolo di sorveglianza e cooperazione con le autorità degli altri Stati, come disciplinato dall'art. 95-quater.

Domande frequenti

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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