Art. 95 ter T.U.B. – Deroghe.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e’ situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita’ si tiene il registro;
d) sull’esercizio dei diritti di proprieta’ o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche’ quanto previsto alla lettera d) del comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta’ della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e’ assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta’, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.
4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita’, all’annullamento o all’inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole e’ disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e’ spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e’ pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Funzione delle deroghe
L'art. 95-ter TUB disciplina le eccezioni al principio generale di home country control sancito dall'art. 95-bis, identificando le categorie di rapporti per le quali ragioni di certezza del diritto, tutela dei terzi o aderenza alla realtà economica sottostante impongono l'applicazione di un diverso criterio di collegamento. La norma riproduce sostanzialmente l'art. 10 della Direttiva 2001/24/CE, aggiornata in raccordo con la disciplina della risoluzione bancaria introdotta dalla BRRD.
Deroghe basate sulla lex loci (comma 1)
Il comma 1 individua quattro categorie soggette a criteri di collegamento territoriali: (a) contratti di lavoro, regolati dalla legge dello Stato applicabile al contratto ex Reg. Roma I; (b) diritti su immobili, soggetti alla legge del luogo di situazione (lex rei sitae); (c) diritti su beni soggetti a registrazione (navi, aeromobili), disciplinati dalla legge dello Stato che tiene il registro; (d) strumenti finanziari registrati in sistemi di deposito accentrato, soggetti alla legge dello Stato in cui si trovano il registro o il conto. Queste deroghe rispondono all'esigenza di non creare incertezze nei mercati finanziari e nei rapporti di lavoro, dove la prevedibilità della legge applicabile è essenziale.
Deroghe basate sulla lex contractus: netting e operazioni di mercato (comma 2)
Il comma 2 stabilisce che gli accordi di compensazione, netting e novazione sono disciplinati dalla legge che regola il contratto, con la riserva degli artt. 65 e 68 D.Lgs. 180/2015 (che proteggono la validità e l'eseguibilità di tali accordi nell'ambito della risoluzione). Analoga regola vale per le cessioni con patto di riacquisto (repo) e le transazioni su mercati regolamentati. Queste scelte legislative riflettono la centralità della certezza giuridica nella gestione del rischio di controparte nei mercati finanziari, dove la nullità improvvisa dei contratti di netting o repo causerebbe effetti sistemici.
Tutela dei diritti reali e della riserva di proprietà (comma 3)
Il comma 3 protegge i diritti reali dei creditori e dei terzi su beni situati in uno Stato UE diverso dallo Stato d'origine della banca: l'apertura della procedura non li pregiudica. Analogamente, il diritto del venditore basato sulla riserva di proprietà e il diritto del compratore sui beni già nel territorio di un altro Stato membro non vengono travolti dalla procedura estera. È altresì tutelato il diritto del creditore alla compensazione quando essa sia consentita dalla legge applicabile al credito. Queste protezioni sono essenziali per la certezza dei traffici commerciali transfrontalieri.
Azioni revocatorie e difesa del beneficiario (comma 4)
In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello Stato d'origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per i creditori quando il beneficiario dell'atto prova che tale atto è disciplinato dalla legge di uno Stato membro che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. Si tratta di una norma di favor per i terzi che hanno contrattato in buona fede secondo una legge straniera che non prevedeva l'azione revocatoria.
Cause pendenti e delimitazione dell'ambito di applicazione
Il comma 5 assoggetta alla legge dello Stato in cui è pendente la causa gli effetti della procedura sulle liti in corso relative a beni di cui la banca è spossessata, evitando conflitti di giurisdizione. Il comma 6 delimita l'ambito applicativo delle deroghe, chiarendo che l'ammissione al passivo, il grado e la natura dei crediti, nonché la liquidazione e il riparto dell'attivo restano soggetti alla legge dello Stato d'origine della banca.
Domande frequenti