Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 septies T.U.B. – Applicazione.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonche’ ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita’ degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.”

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In sintesi

  • L'art. 95-septies TUB disciplina l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in materia di risanamento e liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi comunitari.
  • Le norme della Sezione IV-bis si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di LCA adottati dopo il 5 maggio 2004.
  • La stessa disciplina si estende ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE o dalla Banca centrale europea.
  • Il recepimento della Dir. 2001/24/CE è stato completato con il D.Lgs. 197/2004, poi integrato dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione della BRRD (Dir. 2014/59/UE).
  • Il coordinamento con il Single Resolution Mechanism (Reg. UE 806/2014) garantisce uniformità nell'applicazione transfrontaliera delle misure di crisi bancaria.

Art. 95-septies TUB: ambito di applicazione temporale delle procedure di crisi transfrontaliere

L'articolo 95-septies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) conclude la Sezione IV-bis del Capo I del Titolo IV, dedicata al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea. La norma ha carattere strettamente transitorio: stabilisce la soglia temporale oltre la quale le regole di mutuo riconoscimento trovano applicazione, fissandola al 5 maggio 2004.

Il contesto normativo della Sezione IV-bis

La Sezione IV-bis è stata introdotta nel TUB in attuazione della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197. Questa direttiva ha introdotto il principio dell'home-country control nelle procedure di crisi: è l'autorità del paese d'origine dell'ente creditizio a gestire la procedura, mentre le autorità degli altri Stati membri riconoscono automaticamente i provvedimenti adottati, senza necessità di procedure di exequatur o di omologazione.

Il sistema di mutuo riconoscimento si fonda su tre pilastri fondamentali: l'applicabilità della lex concursus del paese d'origine; la pubblicità dei provvedimenti negli altri Stati; la protezione dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Gli artt. 95-bis e seguenti del TUB definiscono i criteri di riconoscimento, le modalità di pubblicità e le eccezioni applicabili quando si tratta di diritti reali, contratti di lavoro o sistemi di pagamento regolati dalla legge di uno Stato ospitante.

La rilevanza della data del 5 maggio 2004

L'art. 95-septies fissa il discrimine temporale al 5 maggio 2004, che corrisponde alla data di entrata in vigore della Direttiva 2001/24/CE nel diritto dell'Unione (la direttiva era stata adottata il 4 aprile 2001 con termine di recepimento al 5 maggio 2004). I provvedimenti di risanamento o le procedure di LCA adottati prima di tale data rimangono disciplinati dal diritto nazionale previgente, privo del meccanismo di mutuo riconoscimento europeo.

Questa scelta del legislatore risponde a un'esigenza di certezza giuridica: le procedure aperte prima dell'entrata in vigore del nuovo regime potrebbero coinvolgere aspetti già definiti o diritti già acquisiti sulla base di regole diverse. L'applicazione retroattiva avrebbe potuto generare conflitti con le aspettative legittime dei creditori e degli altri soggetti coinvolti.

Le modifiche del D.Lgs. 181/2015 e il quadro BRRD

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, ha aggiornato il testo dell'art. 95-septies nell'ambito del più ampio recepimento della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). La BRRD ha introdotto un sistema armonizzato di risoluzione delle crisi bancarie a livello europeo, disciplinando gli strumenti di bail-in, la vendita dell'attività d'impresa, il trasferimento a un ente-ponte e la separazione delle attività. Sebbene la BRRD abbia principalmente innovato la disciplina della risoluzione (affidata in Italia all'Unità di Risoluzione di Banca d'Italia), le modifiche all'art. 95-septies hanno adeguato il riferimento normativo per tenere conto del nuovo contesto regolamentare.

Il Regolamento UE 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation, SRMR) ha poi istituito il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e il Comitato di risoluzione unico (SRB), completando il quadro dell'Unione bancaria per la gestione delle crisi degli enti di importanza significativa. In questo contesto, l'art. 95-septies mantiene la sua rilevanza per le procedure di LCA degli enti non soggetti alla competenza diretta dell'SRB, nonché per i casi in cui si applicano le procedure nazionali di liquidazione anziché quelle di risoluzione.

Rapporto con la disciplina generale della LCA bancaria

Le disposizioni della Sezione IV-bis, compreso l'art. 95-septies, si integrano con la disciplina generale della liquidazione coatta amministrativa delle banche contenuta negli artt. 80-95 del TUB. La LCA bancaria costituisce una procedura concorsuale speciale, governata dalla Banca d'Italia in luogo dei tribunali ordinari, che si applica agli enti creditizi in stato di insolvenza o di crisi irreversibile. Il meccanismo di mutuo riconoscimento assicura che, quando una banca con sede in un altro Stato membro è assoggettata a procedura concorsuale nel paese d'origine, i commissari liquidatori possano esercitare i loro poteri anche in Italia, in conformità con il principio dell'universalità della procedura.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali procedure rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 95-septies TUB?

Rientrano sia i provvedimenti di risanamento sia le procedure di liquidazione coatta amministrativa adottati dopo il 5 maggio 2004, sia dalle autorità nazionali sia dalle autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE o dalla Banca centrale europea.

Perché è stata scelta la data del 5 maggio 2004 come soglia temporale?

Il 5 maggio 2004 è la data di entrata in vigore della Direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi. Le procedure aperte prima di tale data continuano a essere disciplinate dalle norme nazionali previgenti, in assenza del meccanismo di mutuo riconoscimento europeo.

Quale rapporto intercorre tra l'art. 95-septies e la BRRD?

Il D.Lgs. 181/2015, in recepimento della BRRD (Dir. 2014/59/UE), ha aggiornato la norma per coordinarla con il nuovo quadro europeo di risoluzione delle crisi bancarie. La BRRD ha introdotto strumenti di risoluzione (bail-in, bridge bank, ecc.) che si affiancano alla LCA per gli enti in crisi.

Come funziona il mutuo riconoscimento previsto dalla Sezione IV-bis?

Le autorità dello Stato membro ospitante riconoscono automaticamente i provvedimenti di risanamento o di liquidazione adottati dall'autorità del paese d'origine, senza procedura di exequatur. I commissari liquidatori possono esercitare in Italia i poteri loro conferiti dalla legge del paese d'origine, nei limiti previsti dall'art. 95-quater TUB.

Cosa accade se una banca comunitaria ha attività in Italia e viene assoggettata a LCA nel paese d'origine dopo il 5 maggio 2004?

I commissari liquidatori della procedura estera possono operare in Italia in forza del riconoscimento automatico previsto dalla Sezione IV-bis. Banca d'Italia ne riceve comunicazione, provvede alla pubblicità del provvedimento e verifica che i diritti dei creditori locali siano adeguatamente tutelati secondo la lex concursus del paese d'origine.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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