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Art. 95 sexies T.U.B. – Norme di attuazione.
In vigore dal 06/08/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/2004 n. 197 Articolo 2
“1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 95-sexies TUB: potere regolamentare di Banca d'Italia per l'attuazione della disciplina transfrontaliera
L'articolo 95-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) è una norma di chiusura della Sezione IV-bis del Capo I del Titolo IV, che disciplina il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea. La disposizione attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le disposizioni di attuazione necessarie per dare concreta operatività al sistema di mutuo riconoscimento.
Natura e portata della delega regolamentare
La formula utilizzata dal legislatore, «la Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione», è volutamente ampia e non specifica. Si tratta di una norma in bianco che conferisce alla Vigilanza una delega regolamentare di ampio respiro, simile ad altre norme di delega presenti nel TUB (si pensi all'art. 53, relativo all'adeguatezza patrimoniale, o all'art. 67, relativo al controllo consolidato). Questa tecnica legislativa risponde a un'esigenza di flessibilità: le regole operative del mutuo riconoscimento internazionale si prestano poco a essere codificate rigidamente nella legge primaria, perché richiedono adeguamenti frequenti in risposta all'evoluzione delle prassi di supervisione e delle normative europee.
Le disposizioni attuative della Banca d'Italia possono riguardare diversi profili: le modalità di comunicazione tra la Vigilanza italiana e le autorità competenti degli altri Stati membri; le forme di pubblicità dei provvedimenti di risanamento e di apertura delle procedure di liquidazione; i criteri per l'individuazione delle sedi secondarie degli enti creditizi esteri in Italia; le procedure per la tutela dei diritti dei creditori e dei dipendenti italiani delle banche estere in crisi.
Il contesto normativo europeo
La norma è stata introdotta con il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, che ha recepito la Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi. Questa direttiva ha armonizzato il trattamento delle crisi bancarie transfrontaliere all'interno del mercato unico, introducendo il principio dell'home-country control e il meccanismo di mutuo riconoscimento automatico dei provvedimenti di crisi.
Il quadro normativo europeo è stato successivamente evoluto in modo significativo con la Direttiva 2014/59/UE (BRRD), recepita in Italia con il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (per la risoluzione) e il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (per le modifiche al TUB). La BRRD ha introdotto un regime armonizzato di risoluzione che si affianca alla LCA, con strumenti come il bail-in, il trasferimento a un ente-ponte e la separazione delle attività. Il Regolamento UE 806/2014 (SRMR) ha poi completato il quadro con l'istituzione del Meccanismo di risoluzione unico (SRM).
Il ruolo dell'Autorità Bancaria Europea
Nel contesto attuale, il potere regolamentare della Banca d'Italia previsto dall'art. 95-sexies si esercita nel rispetto delle linee guida e delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) adottate dall'Autorità Bancaria Europea (ABE). L'ABE, istituita con il Regolamento UE 1093/2010, ha sviluppato un corpus normativo di terzo livello che specifica i requisiti operativi per la gestione delle crisi transfrontaliere, i formati di notifica, i protocolli di cooperazione tra autorità e le modalità di partecipazione nei collegi di risoluzione.
La Banca d'Italia partecipa ai collegi di autorità di vigilanza e di risoluzione per le banche e i gruppi bancari transfrontalieri attivi in Italia, contribuendo alla definizione dei piani di risoluzione preventivi e all'adozione coordinata delle misure di crisi.
Coordinamento con la disciplina della LCA bancaria nazionale
Le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'art. 95-sexies si integrano con la disciplina della LCA bancaria nazionale contenuta negli artt. 80-95 del TUB e con le relative Istruzioni di Vigilanza. Quando una banca italiana è assoggettata a LCA, i commissari liquidatori nominati da Banca d'Italia devono coordinarsi con le autorità degli altri paesi in cui la banca opera, seguendo le procedure operative stabilite in attuazione dell'art. 95-sexies. Analogamente, quando una banca estera avvia una procedura nel paese d'origine e tale procedura riguarda anche attività in Italia, la Banca d'Italia utilizza le disposizioni attuative per gestire i rapporti con l'autorità straniera e proteggere i diritti dei creditori locali.
Domande frequenti