Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 sexies T.U.B. – Norme di attuazione.

In vigore dal 06/08/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/2004 n. 197 Articolo 2

“1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.”

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In sintesi

  • L'art. 95-sexies TUB conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni di attuazione dell'intera Sezione IV-bis sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di LCA degli enti creditizi comunitari.
  • La norma costituisce una delega regolamentare aperta, che consente alla Vigilanza di declinare i dettagli tecnico-operativi del mutuo riconoscimento in modo flessibile e aggiornabile.
  • Le disposizioni attuative riguardano la pubblicità dei provvedimenti esteri, le modalità di comunicazione con le autorità straniere e la tutela dei diritti dei creditori italiani.
  • Il fondamento europeo è la Direttiva 2001/24/CE, recepita con il D.Lgs. 197/2004, e la successiva evoluzione normativa BRRD (Dir. 2014/59/UE) recepita con il D.Lgs. 181/2015.
  • Il potere regolamentare di Banca d'Italia si integra con le linee guida dell'ABE e con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) adottate dalla Commissione europea in materia di risoluzione.

Art. 95-sexies TUB: potere regolamentare di Banca d'Italia per l'attuazione della disciplina transfrontaliera

L'articolo 95-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) è una norma di chiusura della Sezione IV-bis del Capo I del Titolo IV, che disciplina il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea. La disposizione attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le disposizioni di attuazione necessarie per dare concreta operatività al sistema di mutuo riconoscimento.

Natura e portata della delega regolamentare

La formula utilizzata dal legislatore, «la Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione», è volutamente ampia e non specifica. Si tratta di una norma in bianco che conferisce alla Vigilanza una delega regolamentare di ampio respiro, simile ad altre norme di delega presenti nel TUB (si pensi all'art. 53, relativo all'adeguatezza patrimoniale, o all'art. 67, relativo al controllo consolidato). Questa tecnica legislativa risponde a un'esigenza di flessibilità: le regole operative del mutuo riconoscimento internazionale si prestano poco a essere codificate rigidamente nella legge primaria, perché richiedono adeguamenti frequenti in risposta all'evoluzione delle prassi di supervisione e delle normative europee.

Le disposizioni attuative della Banca d'Italia possono riguardare diversi profili: le modalità di comunicazione tra la Vigilanza italiana e le autorità competenti degli altri Stati membri; le forme di pubblicità dei provvedimenti di risanamento e di apertura delle procedure di liquidazione; i criteri per l'individuazione delle sedi secondarie degli enti creditizi esteri in Italia; le procedure per la tutela dei diritti dei creditori e dei dipendenti italiani delle banche estere in crisi.

Il contesto normativo europeo

La norma è stata introdotta con il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, che ha recepito la Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi. Questa direttiva ha armonizzato il trattamento delle crisi bancarie transfrontaliere all'interno del mercato unico, introducendo il principio dell'home-country control e il meccanismo di mutuo riconoscimento automatico dei provvedimenti di crisi.

Il quadro normativo europeo è stato successivamente evoluto in modo significativo con la Direttiva 2014/59/UE (BRRD), recepita in Italia con il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (per la risoluzione) e il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (per le modifiche al TUB). La BRRD ha introdotto un regime armonizzato di risoluzione che si affianca alla LCA, con strumenti come il bail-in, il trasferimento a un ente-ponte e la separazione delle attività. Il Regolamento UE 806/2014 (SRMR) ha poi completato il quadro con l'istituzione del Meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Il ruolo dell'Autorità Bancaria Europea

Nel contesto attuale, il potere regolamentare della Banca d'Italia previsto dall'art. 95-sexies si esercita nel rispetto delle linee guida e delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) adottate dall'Autorità Bancaria Europea (ABE). L'ABE, istituita con il Regolamento UE 1093/2010, ha sviluppato un corpus normativo di terzo livello che specifica i requisiti operativi per la gestione delle crisi transfrontaliere, i formati di notifica, i protocolli di cooperazione tra autorità e le modalità di partecipazione nei collegi di risoluzione.

La Banca d'Italia partecipa ai collegi di autorità di vigilanza e di risoluzione per le banche e i gruppi bancari transfrontalieri attivi in Italia, contribuendo alla definizione dei piani di risoluzione preventivi e all'adozione coordinata delle misure di crisi.

Coordinamento con la disciplina della LCA bancaria nazionale

Le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'art. 95-sexies si integrano con la disciplina della LCA bancaria nazionale contenuta negli artt. 80-95 del TUB e con le relative Istruzioni di Vigilanza. Quando una banca italiana è assoggettata a LCA, i commissari liquidatori nominati da Banca d'Italia devono coordinarsi con le autorità degli altri paesi in cui la banca opera, seguendo le procedure operative stabilite in attuazione dell'art. 95-sexies. Analogamente, quando una banca estera avvia una procedura nel paese d'origine e tale procedura riguarda anche attività in Italia, la Banca d'Italia utilizza le disposizioni attuative per gestire i rapporti con l'autorità straniera e proteggere i diritti dei creditori locali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Che tipo di atto giuridico adotta la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 95-sexies TUB?

La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione di natura regolamentare, tipicamente circolari o Istruzioni di Vigilanza. Queste fonti secondarie hanno carattere vincolante per gli enti creditizi soggetti alla vigilanza italiana e integrano i precetti della legge primaria con le regole operative di dettaglio.

Quali aspetti pratici possono essere disciplinati dalle disposizioni attuative ex art. 95-sexies?

Le disposizioni possono riguardare le modalità di comunicazione con le autorità estere, le forme di pubblicità dei provvedimenti di crisi, i criteri per la tutela dei creditori italiani nelle procedure estere, le procedure per il riconoscimento dei commissari esteri e la gestione degli asset localizzati in Italia.

Come si coordina la norma con l'ABE e le norme tecniche europee?

Il potere regolamentare della Banca d'Italia si esercita nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) e delle linee guida adottate dall'ABE ai sensi della BRRD e del Regolamento UE 1093/2010. Le disposizioni attuative nazionali non possono contraddire il diritto europeo direttamente applicabile o le norme di armonizzazione massima.

L'art. 95-sexies si applica anche alle banche extra-UE operanti in Italia?

No. La Sezione IV-bis, e quindi l'art. 95-sexies, riguarda esclusivamente gli enti creditizi aventi sede in altri Stati comunitari. Per le banche extra-UE si applicano le norme generali di diritto internazionale privato e i trattati bilaterali, che non prevedono il meccanismo di mutuo riconoscimento automatico tipico della disciplina europea.

Cosa accade se la Banca d'Italia non esercita il potere regolamentare conferito dall'art. 95-sexies?

In assenza di disposizioni attuative specifiche, le autorità si troverebbero a operare solo sulla base dei principi generali della Sezione IV-bis, che potrebbe risultare insufficiente per gestire la complessità operativa dei casi concreti. Il potere è pertanto un obbligo funzionale implicito, non una mera facoltà discrezionale della Vigilanza.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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