Art. 96 T.U.B. – Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all’ articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.
5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.”
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 96 T.U.B. apre la Sezione IV del Capo I del Titolo IV, dedicata ai sistemi di garanzia dei depositanti. La norma definisce il perimetro soggettivo dell'adesione obbligatoria delle banche italiane e delle succursali estere ai sistemi di garanzia, e qualifica la natura giuridica di questi sistemi, oltre a rinviare al Titolo VI per la disciplina della trasparenza informativa. Riformulato in piu occasioni - da ultimo con il D.Lgs. 31/12/2025 n. 208 in attuazione delle modifiche al framework CMDI (Crisis Management and Deposit Insurance) europeo - l'art. 96 va letto in coordinamento con la direttiva 2014/49/UE (DGSD, Deposit Guarantee Schemes Directive), che ha armonizzato a livello europeo il livello di copertura (100.000 euro per depositante per banca), i tempi di rimborso (progressivamente ridotti fino a 7 giorni lavorativi), il finanziamento ex ante (0,8% dei depositi coperti entro il 2024) e il funzionamento dei sistemi.
L'adesione obbligatoria delle banche italiane
Il comma 1 dell'art. 96 stabilisce che le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Si tratta di un obbligo essenziale per l'esercizio dell'attivita' bancaria autorizzata ai sensi dell'art. 14 T.U.B.: senza adesione al sistema di garanzia, la banca non puo raccogliere depositi dal pubblico. Nel panorama italiano operano due sistemi di garanzia tradizionali: (1) il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), consorzio di diritto privato cui aderiscono le banche commerciali italiane (ad esclusione delle BCC), istituito nel 1987 e oggi disciplinato dallo Statuto approvato dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 96 ss. T.U.B.; (2) il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD-Cooperazione), che opera in via specifica per le Banche di Credito Cooperativo, ed e' coordinato con la riforma dei gruppi bancari cooperativi del 2016 (oggi le BCC sono inquadrate nei gruppi bancari cooperativi di ICCREA Banca e di Cassa Centrale Banca, con strumenti di solidarieta' interna). Per completezza si segnala che il FITD opera, oltre al Fondo obbligatorio, anche uno Schema Volontario di intervento, utilizzato in vicende specifiche (es. salvataggi pre-2016 di banche regionali).
I sistemi di tutela istituzionale (IPS)
Il comma 1-bis, introdotto in attuazione della DGSD e oggi ulteriormente specificato, ammette il riconoscimento come sistemi di garanzia dei depositanti dei sistemi di tutela istituzionale di cui all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR - Capital Requirements Regulation). Gli Institutional Protection Schemes (IPS) sono accordi contrattuali o statutari di responsabilita' reciproca tra istituti di credito appartenenti alla stessa rete (tipicamente cooperative o casse di risparmio), che proteggono in via prudenziale i propri membri garantendo liquidita' e solvibilita'. In Italia, lo schema IPS e' utilizzato in particolare nell'ambito dei gruppi bancari cooperativi (BCC) costituiti con la riforma del 2016 ex art. 37-bis T.U.B.: i gruppi ICCREA e Cassa Centrale Banca sono i principali esempi. L'effetto del riconoscimento ex art. 96 comma 1-bis e' duplice: i depositanti delle banche aderenti all'IPS sono garantiti dal sistema in caso di indisponibilita', e l'IPS puo svolgere funzioni di intervento preventivo per evitare la crisi, secondo la logica della least cost option introdotta dalla DGSD.
Le succursali di banche comunitarie e il principio del topping-up
Il comma 2 dell'art. 96 disciplina la posizione delle succursali di banche comunitarie operanti in Italia in regime di mutuo riconoscimento ex artt. 15 ss. T.U.B. e direttiva CRD. Trattandosi di banche autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione, la regola generale derivante dalla DGSD e che i depositi raccolti dalla succursale italiana sono garantiti dal sistema di garanzia dello Stato d'origine (home country control). Tuttavia, se la copertura dello Stato d'origine fosse inferiore al livello italiano (storicamente, il livello e oggi armonizzato a 100.000 euro), la succursale puo aderire al sistema italiano per integrare la tutela offerta. Si tratta del meccanismo del cosiddetto topping-up, oggi residuale data l'armonizzazione europea, ma teoricamente ancora applicabile per profili differenziati di copertura. La succursale italiana aderente integra il sistema italiano per la differenza, e in caso di indisponibilita' dei depositi il rimborso e' coordinato tra i due sistemi.
Le succursali di banche di Stato terzo
Il comma 3 dell'art. 96 disciplina la posizione delle succursali di banche di Stato terzo (extra-UE) autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 14 T.U.B.. La regola e l'opposto del comma 2: la succursale extra-UE deve aderire al sistema italiano di garanzia, salvo che partecipi a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. La valutazione di equivalenza spetta alla Banca d'Italia che deve verificare se il sistema dello Stato terzo offra ai depositanti italiani una protezione sostanzialmente analoga a quella europea (livello di copertura, tempi di rimborso, base contributiva, governance del sistema). Il principio tutela i depositanti italiani che, depositando presso una succursale di banca estera in Italia, devono ricevere un livello di protezione coerente con le aspettative del mercato europeo.
La natura di diritto privato dei sistemi di garanzia
Il comma 4 dell'art. 96 qualifica espressamente i sistemi di garanzia come enti di natura di diritto privato: le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti. Si tratta di una scelta di sistema rilevante: i fondi di garanzia non sono amministrazioni pubbliche, non gestiscono risorse pubbliche, non sono finanziati dal bilancio statale. La qualificazione privatistica e' coerente con il principio della BRRD e dell'art. 70 comma 2 T.U.B. di contenere i costi a carico dei contribuenti: la tutela dei depositanti deve essere finanziata dall'industria bancaria, non dallo Stato. Il FITD e' costituito come consorzio ex art. 2602 c.c., il FGD-Cooperazione opera con forma analoga; entrambi sono tuttavia vigilati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 96-ter T.U.B., che ne approva lo Statuto, autorizza gli interventi rilevanti, verifica l'adeguatezza patrimoniale (livello-obiettivo dello 0,8% dei depositi coperti ex DGSD). La natura privata non significa autoreferenzialita': lo Stato italiano e' co-garante in via residuale ai sensi della DGSD, in caso di esaurimento delle risorse del fondo (con obbligo di reintegro a carico delle banche aderenti).
La pubblicita' e la trasparenza verso i clienti
Il comma 5 dell'art. 96 rinvia alla disciplina del Titolo VI T.U.B. (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) per la pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositi. Il rinvio porta a una disciplina dettagliata, oggi contenuta nelle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza (provvedimento del 29/7/2009 e successive modificazioni), che obbliga le banche a: (1) consegnare al depositante il foglio informativo standardizzato sulla garanzia dei depositi prima della conclusione del contratto; (2) indicare nei contratti il sistema di garanzia di adesione e il livello di copertura; (3) informare con cadenza annuale sull'esistenza e sul funzionamento della garanzia (estratto conto annuale). La trasparenza e' fondamentale per il funzionamento del meccanismo di tutela: solo un depositante informato puo esercitare correttamente la disciplina di mercato (scelta consapevole della banca, diversificazione tra istituti) e attivare tempestivamente le procedure di rimborso in caso di indisponibilita'.
Profili applicativi e prospettive di evoluzione
Per il consulente bancario, l'avvocato d'impresa e il responsabile compliance di una banca, l'art. 96 e i suoi corollari pongono adempimenti operativi rilevanti. Le banche devono mantenere l'adesione al sistema di garanzia, versare i contributi ordinari (livello-obiettivo) e straordinari (in caso di interventi del fondo), aggiornare le informative ai clienti, gestire i rimborsi in caso di indisponibilita' dei depositi (con erogazione entro 7 giorni lavorativi dalla data del provvedimento di LCA o di risoluzione). La riforma del framework Crisis Management and Deposit Insurance in discussione a livello europeo nel 2025-2026, attuata in Italia con il D.Lgs. 208/2025, mira a rendere piu efficiente l'uso dei sistemi di garanzia anche per interventi preventivi e alternativi al rimborso (transfer di portafogli, finanziamento di risoluzioni mirate per banche piccole e medie), in coerenza con il principio della least cost option e con l'obiettivo di minimizzare i costi a carico dei contribuenti.
Funzionamento operativo dei sistemi di garanzia e profili di tutela
Per completare il quadro applicativo dell'art. 96, e' utile delineare il funzionamento operativo dei sistemi di garanzia ai sensi degli artt. 96-bis ss. T.U.B. e della DGSD 2014/49/UE. Sotto il profilo dell'oggetto della tutela, sono coperti i depositi nominativi in euro o in altra valuta (conti correnti, depositi a risparmio liberi e vincolati, certificati di deposito nominativi) detenuti presso una banca aderente, fino al limite di 100.000 euro per depositante per banca (somma di tutti i depositi del medesimo titolare). Sono esclusi i depositi al portatore (ormai residuali), i depositi interbancari, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni e gli strumenti di capitale. Per i depositi cointestati ciascun cointestatario gode di un proprio limite di 100.000 euro pro quota. Sono previsti regimi rafforzati temporanei (fino a 12 mesi) per somme derivanti da operazioni immobiliari residenziali, transazioni di vita rilevanti (matrimonio, divorzio, pensionamento) o pagamenti di indennita' previste dalla legge: tali importi sono coperti oltre la soglia ordinaria, in attuazione dell'art. 6 DGSD. Sotto il profilo della procedura di rimborso, l'apertura della LCA o l'avvio della risoluzione attiva il sistema di garanzia che, ricevuto l'elenco dei depositanti dal commissario liquidatore o dall'autorita' di risoluzione, procede al rimborso direttamente al depositante entro 7 giorni lavorativi (il termine e' stato progressivamente ridotto dall'iniziale 20 giorni alla luce della modifica DGSD II). Sotto il profilo del finanziamento, le banche aderenti versano contributi ordinari ex ante calcolati in base al rischio (risk-based contributions) per raggiungere il livello-obiettivo dello 0,8% dei depositi coperti, e contributi straordinari in caso di interventi rilevanti. L'art. 96 e' la chiave di volta di un meccanismo che coniuga tutela del risparmio (art. 47 Cost.), responsabilita' privata dell'industria bancaria e stabilita finanziaria sistemica.
Domande frequenti
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