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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 96.1 TUB disciplina la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi italiani (FITD e FGDB), fissando il livello-obiettivo allo 0,8% dei depositi protetti delle banche aderenti.
  • Il livello-obiettivo doveva essere raggiunto gradualmente entro il 3 luglio 2024, con possibilità di proroga al 3 luglio 2028 in caso di utilizzo anticipato delle risorse.
  • Il MEF, sentita Banca d'Italia e con approvazione della Commissione europea, può ridurre il livello-obiettivo allo 0,5% in presenza di condizioni specifiche di concentrazione bancaria e bassa probabilità di utilizzo delle risorse.
  • La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo e separato, distinto dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascuna banca aderente.
  • La norma attua la Direttiva 2014/49/UE (DGSD) relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, recepita in Italia con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96.1 T.U.B. – Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia).

In vigore dal 09/03/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

“1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita’ e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e’ raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e’ prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, puo’ prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, se:

a) e’ improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e

b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e’ altamente concentrato e una grande quantita’ di attivita’ e’ detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.

4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e’ ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell’articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.

5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche’ da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell’interesse di quest’ultimo, ne’ quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.”

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Commento

Indice dei contenuti

Art. 96.1 TUB: dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi e livello-obiettivo

L'articolo 96.1 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, in recepimento della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD), disciplina la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi operanti in Italia. La norma costituisce uno degli elementi centrali della riforma europea dei sistemi di garanzia, che ha inteso rafforzare la capacità finanziaria di questi strumenti al fine di garantire una protezione effettiva e credibile ai depositanti delle banche in crisi.

Il livello-obiettivo e il calendario di raggiungimento

Il comma 1 dell'art. 96.1 fissa il livello-obiettivo della dotazione finanziaria allo 0,8% dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al sistema di garanzia, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. I depositi protetti sono quelli che beneficiano della garanzia fino a 100.000 euro per depositante per banca, come definiti dall'art. 96-bis TUB e dalla stessa Direttiva 2014/49/UE. Sono esclusi dal calcolo i depositi indicati nell'art. 96-bis.1, comma 4, che non rientrano nella copertura standard.

Il comma 2 disciplina la fase transitoria: il livello-obiettivo doveva essere raggiunto gradualmente entro il 3 luglio 2024. La norma prevede tuttavia una proroga automatica al 3 luglio 2028 qualora, prima di tale data, il sistema di garanzia abbia già impiegato le proprie risorse per un importo superiore allo 0,8% dei depositi protetti. Questa proroga riconosce che le crisi bancarie possono anticipare il completamento del periodo di costituzione della dotazione, rendendo necessario un termine più lungo per la ricapitalizzazione del fondo.

La riduzione del livello-obiettivo

Il comma 3 introduce una flessibilità per i sistemi bancari con caratteristiche particolari: il MEF, sentita Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione europea, può fissare un livello-obiettivo ridotto, pari ad almeno lo 0,5% dei depositi protetti. Questa riduzione è ammessa solo in presenza di due condizioni cumulative: da un lato, deve essere improbabile che una quota rilevante della dotazione venga utilizzata per interventi diversi dal rimborso dei depositi (gli interventi alternativi ex art. 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c)); dall'altro, il settore bancario deve essere altamente concentrato, con una grande quota di attività detenuta da pochi grandi istituti che, in caso di dissesto, sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione anziché a liquidazione.

La seconda condizione è particolarmente rilevante: in un sistema con banche sistemicamente importanti (G-SIB o O-SII), la probabilità che il sistema di garanzia venga effettivamente chiamato a rimborsare i depositanti è minore, perché le autorità preferirebbero applicare gli strumenti di risoluzione (bail-in, ente-ponte) che preservano la continuità operativa della banca. La riduzione del livello-obiettivo riflette quindi una valutazione di rischio aggiustata per la struttura del sistema bancario.

Il ripristino della dotazione

Il comma 4 disciplina il caso in cui la dotazione finanziaria scenda al di sotto del livello-obiettivo dopo il raggiungimento dello stesso. In tal caso, essa deve essere ripristinata mediante contributi periodici ai sensi dell'art. 96.2, con un orizzonte temporale di sei anni se la dotazione scende a meno di due terzi del livello-obiettivo. Questo meccanismo garantisce la sostenibilità nel tempo della capacità finanziaria del sistema di garanzia, impedendo che episodi di utilizzo delle risorse compromettano definitivamente la protezione dei depositanti.

La separazione patrimoniale

Il comma 5 introduce una disposizione fondamentale dal punto di vista giuridico: la dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo e distinto, separato a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascuna banca aderente, nonché dagli altri eventuali fondi istituiti presso lo stesso sistema. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni esecutive o cautelari dei creditori del sistema di garanzia, dei singoli aderenti o degli altri fondi. Il sistema risponde con la dotazione finanziaria esclusivamente delle obbligazioni assunte per gli interventi disciplinati dalla Sezione IV del Titolo IV del TUB.

Questa separazione patrimoniale è essenziale per garantire che le risorse destinate alla protezione dei depositanti non possano essere aggredite da creditori estranei a tale finalità. Essa assicura anche che il dissesto di una singola banca aderente non possa pregiudicare l'integrità della dotazione finanziaria del sistema di garanzia nel suo insieme.

Il FITD e il FGDB nell'ordinamento italiano

In Italia, i due sistemi di garanzia riconosciuti sono il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDB). Entrambi devono rispettare i requisiti di dotazione finanziaria previsti dall'art. 96.1 TUB. Il FITD, che tutela i depositanti delle banche ordinarie, ha progressivamente accumulato le risorse necessarie attraverso i contributi delle banche aderenti disciplinati dall'art. 96.2 TUB.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia · Circ. 229/1999 – Istruzioni di vigilanza per le banche

Leggi il documento su www.bancaditalia.it

Domande frequenti

Qual è il livello-obiettivo della dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi italiani?

Lo 0,8% dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilito dall'art. 96.1, comma 1, TUB in attuazione della Direttiva 2014/49/UE (DGSD).

Cosa succede se il sistema di garanzia utilizza le risorse prima del termine del 3 luglio 2024?

Se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato risorse per un importo superiore allo 0,8% dei depositi protetti, il termine per raggiungere il livello-obiettivo si proroga automaticamente al 3 luglio 2028, ai sensi dell'art. 96.1, comma 2, TUB.

In quali casi il MEF può ridurre il livello-obiettivo allo 0,5%?

La riduzione è possibile se è improbabile un utilizzo rilevante delle risorse per interventi alternativi al rimborso e se il settore bancario è altamente concentrato con banche di grandi dimensioni che sarebbero soggette a risoluzione in caso di dissesto. Occorre il parere di Banca d'Italia e l'approvazione della Commissione europea.

La dotazione finanziaria del FITD è aggredibile dai creditori delle banche aderenti?

No. L'art. 96.1, comma 5, TUB stabilisce che la dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo e separato. Su di essa non sono ammesse azioni esecutive o cautelari dei creditori del sistema di garanzia, dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti.

Quale direttiva europea ha ispirato l'art. 96.1 TUB e quando è stata recepita in Italia?

La Direttiva 2014/49/UE (DGSD, Deposit Guarantee Schemes Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, ha introdotto l'obbligo di dotare i sistemi di garanzia di risorse proprie adeguate, superando il previgente sistema basato prevalentemente su impegni di pagamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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