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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 quater.2 T.U.B. Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti.

In vigore dal 09/03/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

“1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie e’ effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non e’ responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed e’ abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell’ambito della propria attivita’ istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L’assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d’Italia, che ne informa l’ABE. In mancanza di un accordo o se vi e’ una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia puo’ deferire la questione all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo’ fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.”

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In sintesi

  • Il sistema di garanzia italiano rimborsa i depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie per conto del sistema dello Stato membro di origine.
  • Il rimborso avviene previo ricevimento dei fondi dal sistema estero e con indennizzo delle spese sostenute.
  • Le banche italiane con succursali all'estero devono fornire istruzioni e fondi al sistema di garanzia dello Stato ospitante.
  • I sistemi di garanzia italiani scambiano informazioni con i sistemi esteri nel rispetto dell'art. 96-bis.3 TUB.
  • E prevista la possibilita di fusione tra sistemi di garanzia di diversi Stati membri e l'istituzione di sistemi transfrontalieri.

Inquadramento normativo: la cooperazione transfrontaliera tra sistemi DGS

L'art. 96-quater.2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotto dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 in attuazione della Direttiva 2014/49/UE (DGSD), disciplina i meccanismi operativi di cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) di diversi Stati membri dell'Unione Europea. La norma si inserisce nell'architettura dell'Unione Bancaria, alla quale concorre anche il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) istituito dal Reg. UE 1024/2013, che affida alla BCE la vigilanza prudenziale sulle banche significative.

Il meccanismo di rimborso per conto altrui

Il comma 1 stabilisce che il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche aventi sede in un altro Stato membro e effettuato dal sistema di garanzia italiano — tipicamente il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) o il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) — in veste di agente del sistema dello Stato di origine. Questa architettura risponde a un'esigenza pratica fondamentale: il depositante della succursale italiana tratta con un soggetto domestico, mentre i fondi e le istruzioni provengono dall'estero.

Il sistema italiano che agisce in questa veste non risponde degli atti compiuti in conformita alle istruzioni ricevute (art. 96-quater.2, co. 1, lett. a)), beneficiando cosi di un'esenzione da responsabilita che tutela l'integrita operativa del meccanismo. Parallelamente, il sistema italiano funge da punto di contatto con i depositanti: informa questi ultimi per conto del sistema estero e riceve la corrispondenza a esso indirizzata (lett. b)).

Obblighi del DGS italiano per le banche italiane con succursali estere

Il comma 2 inverte la prospettiva: quando e una banca italiana ad avere succursali in altri Stati membri, il sistema di garanzia italiano (FITD o FGDCC) deve: (a) impartire istruzioni al sistema DGS dello Stato ospitante per il rimborso; (b) trasmettere senza indugio i fondi necessari e indennizzare i costi. Il termine "senza indugio" riflette il requisito di tempestivita sancito dalla DGSD, che fissa in sette giorni lavorativi il termine per il rimborso.

Scambio di informazioni e riservatezza

Il comma 3 impone ai sistemi di garanzia italiani di scambiare con i loro omologhi esteri le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. La norma rinvia espressamente all'art. 96-bis.3 TUB per il regime di riservatezza: le informazioni ricevute possono essere utilizzate solo per le finalita di rimborso, con divieto di rivelazione a terzi.

Accordi di cooperazione e ruolo dell'ABE

Il comma 4 introduce l'obbligo di stipulare accordi di cooperazione tra sistemi DGS. Un elemento fondamentale e la previsione per cui l'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti: la tutela del risparmio non puo essere condizionata da ritardi negoziali. Gli accordi vanno trasmessi alla Banca d'Italia, che informa l'Autorita Bancaria Europea (ABE/EBA). In caso di controversia, il sistema italiano puo investire l'ABE ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 1093/2010, che attribuisce all'ABE poteri di mediazione vincolante tra autorita competenti nazionali.

Sistemi transfrontalieri e fusioni

Il comma 5 prevede la possibilita che un sistema di garanzia italiano si fonda con sistemi di garanzia di altri Stati membri e che vengano istituiti sistemi transfrontalieri. Nel dibattito europeo sull'European Deposit Insurance Scheme (EDIS), la possibilita di fusione tra DGS nazionali rappresenta un passo intermedio verso la piena mutualizzazione delle risorse. La norma ne pone le basi giuridiche.

Collegamento sistematico con le norme TUB

L'art. 96-quater.2 va letto in combinato disposto con: l'art. 96-bis TUB (banche aderenti ai sistemi di garanzia); l'art. 96-ter TUB (obblighi dei sistemi di garanzia); l'art. 96-quinquies TUB (interventi dei sistemi di garanzia); l'art. 96-bis.3 TUB (riservatezza delle informazioni). Insieme, questi articoli formano il sistema domestico di recepimento della Direttiva 2014/49/UE, che ha sostituito la precedente Direttiva 94/19/CE armonizzando al rialzo le tutele minime per i depositanti nell'UE.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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