Indice
- Disciplina speciale per le liquidazioni coatte amministrative bancarie prive di risorse liquide o con risorse insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione.
- L'autorità di risoluzione italiana anticipa le indennità e le spese agli organi liquidatori, con recupero prioritario sulle risorse che si rendano disponibili.
- I commissari liquidatori pagano con priorità assoluta le spese necessarie per il funzionamento della procedura, attingendo in ordine a: risorse della procedura, risorse dei clienti, anticipazioni dell'autorità di risoluzione (fino a €400.000 o al doppio delle indennità).
- Meccanismo di recupero delle anticipazioni: l'autorità di risoluzione è rimborsata prima degli altri crediti prededucibili; i clienti sono rimborsati prima degli altri crediti prededucibili ma dopo il rimborso all'autorità di risoluzione.
- Procedura competitiva per la cessione dei beni residui quando le risorse siano insufficienti per la prosecuzione della procedura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 92 bis T.U.B. – Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti (1).
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e’ priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6.
2. L’autorita’ di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell’amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita’ ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell’incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l’eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.
3. I commissari pagano, con priorita’ rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attivita’ di interesse dei clienti, per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:
a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;
b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attivita’ di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;
c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo’ essere anticipata dall’autorita’ di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita’ degli organi liquidatori.
4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorita’ rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall’autorita’ di risoluzione ai sensi del presente comma.
5. Il pagamento dei crediti prededucibili e’ effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l’elenco di questi crediti e’ comunicato dai commissari all’autorita’ di risoluzione.
6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a presentare offerte vincolanti per l’ acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall’importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.”
(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 35 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.
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Indice dei contenuti
Art. 92-bis TUB, Liquidazione coatta amministrativa senza risorse: il regime speciale
L'art. 92-bis TUB, introdotto dall'art. 1, comma 35 del D.Lgs. 181/2015 in recepimento della direttiva BRRD (Dir. 2014/59/UE), affronta uno scenario critico nella gestione delle crisi bancarie: la liquidazione coatta amministrativa (LCA) che si trovi ad operare senza risorse liquide sufficienti a coprire nemmeno i crediti in prededuzione, vale a dire quelli sorti nell'ambito o in funzione della procedura, normalmente privilegiati nel riparto. È una norma di chiusura del sistema, pensata per evitare che la procedura si incagli per insufficienza di liquidità operativa.
Ambito applicativo e definizione di 'clienti'
Il comma 1 chiarisce l'ambito: la norma si applica quando la LCA è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura. La valutazione è prognostica e rimessa ai commissari liquidatori. Il comma 1 fornisce anche una definizione operativa di «clienti»: coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'art. 86, comma 6 TUB. Questa distinzione, clienti vs. altri creditori, è centrale nel meccanismo di anticipazione e recupero delineato dalla norma.
Anticipazioni agli organi della procedura (comma 2)
Il comma 2 disciplina le anticipazioni agli organi della procedura: l'autorità di risoluzione italiana (Banca d'Italia, nelle procedure non soggette al SRB europeo) anticipa le indennità spettanti agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria eventualmente precedente e al commissario della gestione provvisoria. Le anticipazioni coprono anche le spese documentate per lo svolgimento dell'incarico. Il recupero avviene con priorità sulle risorse che si rendano disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ex comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. Gli interessi legali decorrono dall'anticipazione.
Pagamento delle spese di funzionamento: la gerarchia del comma 3
Il comma 3 definisce una rigida gerarchia di fonti per il pagamento delle spese necessarie alla procedura. I commissari attingono nell'ordine: (a) risorse liquide della procedura; (b) risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, sino alla quota di spese a essi riferibile; (c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di difficile liquidazione, un'anticipazione dell'autorità di risoluzione fino a €400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennità degli organi liquidatori. Il tetto flessibile (doppio delle indennità) tiene conto dell'eterogeneità dimensionale delle banche in crisi.
Meccanismo di recupero (commi 4 e 5)
Il comma 4 disciplina il recupero delle anticipazioni secondo una cascata di priorità: le somme anticipate ex comma 3, lett. c) (autorità di risoluzione) sono recuperate sulle risorse liquide della procedura con priorità rispetto agli altri crediti prededucibili, poi sui beni dei clienti nei limiti del comma 3, lett. b). Le somme prelevate dai clienti ex comma 3, lett. b) sono a loro volta recuperate, comprensive di interessi, sulle risorse liquide della procedura prima degli altri crediti prededucibili ma dopo il rimborso all'autorità di risoluzione. Il comma 5 subordina il pagamento dei crediti prededucibili al parere favorevole del comitato di sorveglianza e prevede la comunicazione preventiva all'autorità di risoluzione.
Procedura competitiva finale (comma 6)
Quando le risorse siano del tutto insufficienti o non vi siano prospettive di realizzo, il comma 6 impone ai commissari di avviare una procedura competitiva pubblica: avviso in Gazzetta Ufficiale e su quotidiani nazionali o locali, offerte vincolanti, aggiudicazione al miglior offerente indipendentemente dall'importo. Gli assegnatari subentrano nei giudizi pendenti e i commissari sono estromessi su propria richiesta. È una soluzione di ultima istanza che privilegia la certezza della chiusura sulla massimizzazione del realizzo, in linea con gli obiettivi BRRD di rapida liquidazione degli enti non vitali.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia · Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 – Istruzioni di vigilanza per le banche
Banca d'Italia
Leggi il documento su www.bancaditalia.itDomande frequenti
Quando si applica l'art. 92-bis TUB rispetto alle norme ordinarie sulla liquidazione coatta amministrativa?
L'art. 92-bis TUB si applica in via speciale quando la LCA bancaria è priva di risorse liquide o queste sono stimate insufficienti dai commissari a coprire i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura. In presenza di adeguata liquidità, si applicano le ordinarie disposizioni degli artt. 80-92 TUB.
Chi è l'autorità di risoluzione italiana per le LCA bancarie?
Per le banche non significative (less significant institutions), l'autorità di risoluzione italiana è la Banca d'Italia, che opera in qualità di national resolution authority nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM). Per le banche significative, il Single Resolution Board (SRB) europeo ha competenza primaria. Le disposizioni del D.Lgs. 180/2015 e del D.Lgs. 181/2015 disciplinano i rispettivi ambiti di competenza.
Qual è il limite massimo dell'anticipazione dell'autorità di risoluzione per le spese di funzionamento?
Il limite è €400.000 oppure, se superiore, il doppio delle indennità spettanti agli organi liquidatori. Questo doppio massimale tiene conto del fatto che per banche più grandi le indennità degli organi liquidatori possono essere significative, rendendo il tetto fisso di €400.000 insufficiente.
In quale ordine vengono rimborsate le anticipazioni nella distribuzione dell'attivo?
L'autorità di risoluzione viene rimborsata per prima, prima degli altri crediti prededucibili (ma dopo l'eventuale rimborso dei clienti per le risorse da loro prelevate). I clienti, per le risorse prelevate ai sensi del comma 3, lett. b), vengono rimborsati prima degli altri crediti prededucibili ma dopo il rimborso all'autorità di risoluzione.
Cosa succede se nemmeno la procedura competitiva ex comma 6 genera risorse sufficienti?
Il comma 6 prevede l'aggiudicazione al miglior offerente indipendentemente dall'importo offerto, garantendo in ogni caso la chiusura della procedura. Gli assegnatari subentrano nei giudizi pendenti relativi ai beni ceduti. L'obiettivo è la definitiva chiusura della procedura liquidatoria, anche a costo di realizzi minimi, in coerenza con la filosofia BRRD di liquidazione ordinata degli enti non vitali.
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