Indice
- L'art. 97-bis TUB disciplina la responsabilità amministrativa delle banche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, prevedendo speciali meccanismi di coordinamento tra autorità giudiziaria e Banca d'Italia (e CONSOB per i servizi di investimento).
- Il pubblico ministero che iscrive un illecito 231 a carico di una banca deve darne comunicazione immediata alla Banca d'Italia; nel corso del procedimento e prima della sentenza il giudice acquisisce aggiornate informazioni sullo stato della banca dall'autorità di vigilanza.
- Le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 non possono essere applicate in via cautelare alle banche; l'istituto della prosecuzione dell'attività ex art. 15 D.Lgs. 231/2001 non si applica agli enti bancari.
- L'esecuzione delle sanzioni interdittive irrevocabili è affidata alla Banca d'Italia, che adotta i provvedimenti del Titolo IV TUB compatibilmente con le finalità di stabilità e tutela dei depositanti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 97 bis T.U.B. – Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
Nota:NdR: da annotare in partizione l’aggiunta della “Sezione V-bis – Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato”.
“1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’ articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d’Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’Autorità giudiziaria alla Banca d’Italia. A tale fine la Banca d’Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l’ articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o di Stato terzo.”
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Indice dei contenuti
Art. 97-bis TUB, Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato (D.Lgs. 231/2001) delle banche
Inquadramento: il D.Lgs. 231/2001 e le sue specificità per le banche
L'art. 97-bis del Testo Unico Bancario introduce una disciplina speciale per le banche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio, regolata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La norma è vigente nella formulazione aggiornata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (decorrenza 9 gennaio 2026) e risponde alla necessità di coordinare le finalità repressive del sistema 231 con le esigenze di stabilità del sistema bancario e di tutela dei depositanti.
Il D.Lgs. 231/2001 prevede che gli enti (incluse le banche) possano essere ritenuti responsabili per una serie di reati presupposto commessi da loro apicali o dipendenti, con irrogazione di sanzioni pecuniarie, confisca e, nelle situazioni più gravi, sanzioni interdittive che possono giungere all'interdizione dall'esercizio dell'attività o alla sospensione di autorizzazioni. Per una banca, queste ultime potrebbero avere effetti sistemici devastanti, giustificando un regime derogatorio speciale.
L'obbligo di comunicazione del PM alla Banca d'Italia
Il comma 1 impone al pubblico ministero che iscrive un illecito 231 nel registro delle notizie di reato a carico di una banca di darne comunicazione immediata alla Banca d'Italia (e alla CONSOB per i profili relativi ai servizi di investimento). Nel corso del procedimento, ove il PM ne faccia richiesta, la Banca d'Italia e la CONSOB vengono sentite; le due autorità hanno comunque sempre la facoltà di presentare relazioni scritte. Questo meccanismo assicura che le autorità di vigilanza siano informate fin dall'inizio dell'indagine e possano, se del caso, adottare misure conservative autonome nell'ambito della vigilanza prudenziale.
L'acquisizione di informazioni aggiornate in ogni grado di giudizio
Il comma 2 introduce un meccanismo di aggiornamento informativo obbligatorio: in ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice acquisisce d'ufficio dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. La ratio è chiara: le condizioni di una banca possono evolvere significativamente nel corso di un procedimento penale pluriennale, e una sanzione irrogata sulla base di una situazione ormai superata potrebbe essere sproporzionata o addirittura controproducente. Il giudice non è però vincolato dal contenuto di queste informazioni, che costituiscono elementi istruttori rilevanti ma non determinanti.
Il divieto di misure cautelari interdittive per le banche
Il comma 4 introduce una deroga fondamentale: le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) (interdizione dall'esercizio dell'attività) e lett. b) (sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze) del D.Lgs. 231/2001 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Si noti che il divieto riguarda solo la forma cautelare: le sanzioni interdittive irrevocabili continuano ad essere applicabili, sia pure con le modalità speciali previste dal comma 3. La ragione del divieto è ovvia: l'applicazione in via cautelare di un'interdizione dall'esercizio dell'attività bancaria determinerebbe immediatamente una crisi di liquidità e la necessità di attivare il DGS, con gravi conseguenze sistemiche prima ancora che la responsabilità dell'ente sia accertata in via definitiva.
L'esclusione dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001 (commissario giudiziale)
Il comma 4 esclude altresì l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, che prevede la possibilità per il giudice di sospendere la sanzione interdittiva e nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività dell'ente, qualora l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità. Per le banche, questo istituto è inapplicabile perché la gestione commissariale dell'attività bancaria è regolata in modo speciale e completo dal Titolo IV del TUB (commissariamento straordinario, LCA, risoluzione), che non lascia spazio a parallele gestioni commissariali di origine giudiziaria.
L'esecuzione delle sanzioni interdittive irrevocabili tramite la Banca d'Italia
Il comma 3 disciplina l'esecuzione delle sentenze irrevocabili che irrogano sanzioni interdittive: decorsi i termini per la conversione, la sentenza è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. L'autorità di vigilanza può quindi proporre o adottare gli atti previsti dal Titolo IV del TUB (scioglimento degli organi, commissariamento straordinario, LCA), tenendo conto delle caratteristiche della sanzione irrogata e delle «preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela». Quest'ultima clausola conferisce alla Banca d'Italia un significativo margine discrezionale nell'esecuzione: la stabilità del sistema e la tutela dei depositanti possono prevalere su una pedissequa esecuzione della sanzione interdittiva.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia · Circ. Banca d'Italia n. 229/1999 – Istruzioni di vigilanza per le banche
Banca d'Italia
Leggi il documento su www.bancaditalia.itDomande frequenti
Le banche possono essere responsabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
Sì. Le banche rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e possono essere ritenute responsabili per i reati presupposto commessi nel loro interesse o vantaggio da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 97-bis TUB non esclude questa responsabilità, ma introduce un regime procedurale speciale che coordina le finalità repressive del sistema 231 con le esigenze di stabilità bancaria e tutela dei depositanti.
Cosa deve fare il pubblico ministero quando indaga su una banca per un illecito 231?
Ai sensi dell'art. 97-bis, comma 1, TUB, il PM che iscrive un illecito 231 nel registro delle notizie di reato a carico di una banca deve darne comunicazione senza indugio alla Banca d'Italia e, per i profili relativi ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, le due autorità possono essere sentite su richiesta del PM e hanno sempre la facoltà di presentare relazioni scritte al giudice.
Una banca può essere sospesa in via cautelare durante un procedimento 231?
No. Il comma 4 dell'art. 97-bis TUB vieta espressamente l'applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) (interdizione dall'attività) e lett. b) (sospensione di autorizzazioni) del D.Lgs. 231/2001. Questo divieto mira a evitare crisi bancarie sistemiche prima che la responsabilità dell'ente sia accertata definitivamente in sede giudiziaria.
Come vengono eseguite le sanzioni interdittive irrevocabili contro una banca?
Ai sensi dell'art. 97-bis, comma 3, TUB, la sentenza irrevocabile che irroga sanzioni interdittive è trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Banca d'Italia per l'esecuzione. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti del Titolo IV del TUB (commissariamento, LCA, ecc.) tenendo conto delle caratteristiche della sanzione e delle finalità di salvaguardia della stabilità bancaria e di tutela dei depositanti, godendo di un ampio margine discrezionale.
Si applica alle banche l'istituto del commissario giudiziale ex art. 15 D.Lgs. 231/2001?
No. Il comma 4 dell'art. 97-bis TUB esclude espressamente l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001 (commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività) alle banche. La ratio è che la gestione commissariale dell'attività bancaria è disciplinata in modo speciale e completo dal Titolo IV del TUB, che non lascia spazio a parallele gestioni commissariali di origine giudiziaria.
Vedi anche