Art. 113 T.U.B. – Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.
In vigore dal 17/10/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 7
“1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine puo’ chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche’ effettuare ispezioni.
2. La Banca d’Italia puo’ disporre la cancellazione dall’elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l’inattivita’ dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia puo’ imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita’ per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attivita’.
4. Quando il numero di iscritti nell’elenco e’ sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e’ costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attivita’ necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operativita’; la cancellazione dall’elenco potra’ essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.
5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.”
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e contesto normativo dell'art. 113 TUB
L'art. 113 T.U.B. (nel testo vigente dal 17 ottobre 2012, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha integralmente riformato la disciplina degli intermediari finanziari non bancari in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori) disciplina i controlli sull'elenco degli operatori di microcredito di cui all'art. 111 TUB. La norma si inserisce nel sistema di vigilanza della Banca d'Italia (e, successivamente, dell'Organismo per la gestione degli elenchi — OAM, costituito nel 2012) sui soggetti che esercitano il microcredito in Italia, cioè che concedono finanziamenti di importo ridotto a persone fisiche, microimprese e organizzazioni del terzo settore in condizioni di esclusione dal credito ordinario. Il quadro normativo di riferimento dell'art. 113 TUB è composto da: (a) l'art. 111 TUB (che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori di microcredito iscritti nell'elenco); (b) il D.Lgs. 141/2010 (che ha introdotto la riforma degli intermediari finanziari e degli agenti in attività finanziaria); (c) il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 (Regolamento attuativo del microcredito ex art. 111, c. 5 TUB, che fissa requisiti patrimoniali, limiti operativi e condizioni di erogazione); (d) le Disposizioni della Banca d'Italia sull'OAM (Circ. Banca d'Italia del 2013 sui criteri di vigilanza sull'elenco art. 111 TUB, poi trasferiti all'OAM); (e) l'art. 112-bis TUB (che disciplina la vigilanza OAM sugli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, applicabile per rinvio all'elenco art. 111 TUB ex comma 5 dell'art. 113).2. La vigilanza della Banca d'Italia sull'elenco ex art. 111 TUB (comma 1)
Il comma 1 prevede che "la Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5". La locuzione "anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5" richiama il D.M. 176/2014 (adottato in attuazione di tale comma), che fissa i requisiti patrimoniali, i limiti massimi di finanziamento (75.000 euro per le microimprese, 25.000 euro per le persone fisiche e organizzazioni non profit secondo il regime ordinario; soglie più elevate per il microcredito per l'impresa ex art. 111, c. 1 TUB nella versione aggiornata), i soggetti beneficiari ammissibili e le attività accessorie (es. servizi di assistenza e monitoraggio dei beneficiari). I poteri di vigilanza del comma 1 comprendono: (a) Richiesta di comunicazioni, dati, notizie e documenti: la Banca d'Italia (e poi l'OAM) può richiedere agli iscritti nell'elenco la trasmissione di dati contabili e statistici (portafoglio crediti, tassi di inadempimento, distribuzione geografica dei finanziamenti), documenti organizzativi (statuto, organigramma, manuali operativi), segnalazioni di compliance (procedure antiriciclaggio, politiche di valutazione del merito creditizio). Il termine per la trasmissione è fissato dall'autorità nel provvedimento di richiesta. (b) Ispezioni: la Banca d'Italia (e poi l'OAM) può effettuare ispezioni in loco presso la sede e le dipendenze degli iscritti. Le ispezioni, per gli operatori di microcredito, verificano tipicamente: la corretta applicazione dei criteri di selezione dei beneficiari (rispetto dei requisiti di ammissibilità ex D.M. 176/2014), il rispetto dei limiti massimi di finanziamento, la gestione dei rapporti di accompagnamento e tutoraggio dei beneficiari (che caratterizzano il microcredito come strumento non solo finanziario ma di inclusione sociale), la correttezza dei flussi informativi verso l'autorità di vigilanza.3. La cancellazione dall'elenco (comma 2): fattispecie e conseguenze
Il comma 2 prevede tre distinte fattispecie di cancellazione dall'elenco ex art. 111 TUB: (a) Venire meno dei requisiti per l'iscrizione (lett. a): si tratta delle condizioni soggettive e oggettive previste dall'art. 111, c. 1-4 TUB per l'iscrizione nell'elenco (es. forma societaria richiesta, requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti, patrimonio netto minimo, oggetto sociale esclusivo o prevalente di microcredito). Il venire meno di tali requisiti successivamente all'iscrizione determina la perdita del titolo abilitativo e giustifica la cancellazione. Nella prassi, le cause più frequenti di cancellazione per questa fattispecie sono: riduzione del patrimonio netto al di sotto della soglia minima, perdita dei requisiti di onorabilità degli esponenti, modifica dell'oggetto sociale che riduce al di sotto della soglia minima l'attività di microcredito. (b) Gravi violazioni di norme di legge o di disposizioni attuative (lett. b): la violazione deve essere "grave": nella prassi, l'OAM ha qualificato come gravi le violazioni dei limiti massimi di finanziamento (concessione di crediti ben oltre le soglie del D.M. 176/2014 mascherata da microcredito), la mancanza o inadeguatezza dei servizi di assistenza e monitoraggio (che caratterizzano il microcredito come strumento non solo finanziario), la violazione sistematica degli obblighi informativi verso l'OAM, le violazioni delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) applicabili agli operatori di microcredito. (c) Inattività protratta per almeno un anno (lett. c): se l'iscritto non esercita l'attività di microcredito per un periodo continuativo di almeno un anno, l'OAM può disporne la cancellazione dall'elenco. La ratio è quella di mantenere l'elenco aggiornato con soggetti operativi, evitando che l'iscrizione sia mantenuta come "opzione" per eventuali future attività senza effettivo esercizio dell'impresa di microcredito. La cancellazione dall'elenco produce effetti analoghi alla revoca dell'autorizzazione per le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB: il soggetto cancellato non può più esercitare l'attività di microcredito (che è riservata agli iscritti ex art. 111 TUB), deve chiudere il portafoglio di finanziamenti in essere (ovvero cederlo a soggetti autorizzati), e informa la propria clientela della cancellazione e del regime transitorio applicabile ai finanziamenti in corso.4. Le misure interdittive intermedie (comma 3)
Il comma 3 prevede che, fermo il potere di cancellazione ex comma 2, l'OAM (e prima la Banca d'Italia) possa adottare misure meno drastiche in caso di violazioni di disposizioni legislative o amministrative: "il divieto di intraprendere nuove operazioni" e "la riduzione delle attività". (a) Divieto di nuove operazioni: sospensione dell'attività di concessione di nuovi finanziamenti di microcredito, con mantenimento in vita del portafoglio esistente. Questa misura è tipicamente utilizzata come strumento cautelare nelle more dell'istruttoria per la cancellazione, oppure come sanzione per violazioni di gravità media (non tale da giustificare la cancellazione immediata ma sufficiente per imporre uno stop all'operatività). (b) Riduzione delle attività: limitazione dell'operatività (es. riduzione del plafond massimo di finanziamenti erogabili, limitazione geografica dell'attività, riduzione delle tipologie di beneficiari ammissibili). Questa misura è più modulabile rispetto al divieto assoluto e può essere calibrata sulla specifica violazione contestata. Entrambe le misure sono adottate con provvedimento motivato, notificato all'iscritto con indicazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni (con le garanzie del procedimento amministrativo ex L. 7 agosto 1990, n. 241). L'iscritto può ricorrere al TAR contro tali provvedimenti, come per qualsiasi atto amministrativo dell'OAM con effetti ablatori.5. La costituzione dell'OAM e il trasferimento dei poteri di vigilanza (comma 4)
Il comma 4 è la disposizione più rilevante sul piano istituzionale: prevede che "quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia". L'Organismo previsto è l'OAM — Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, costituito nel 2012 con D.M. MEF e divenuto operativo nel corso del medesimo anno. Con l'avvio dell'operatività dell'OAM, i poteri di vigilanza sui soggetti iscritti negli elenchi ex art. 111 TUB (e in quelli ex art. 128-quater e 128-sexies TUB) sono stati trasferiti dalla Banca d'Italia all'OAM, secondo il disegno del D.Lgs. 141/2010 che ha inteso alleggerire la Banca d'Italia dalla vigilanza di primo livello sui soggetti minori (operatori di microcredito, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi), lasciandole la vigilanza di secondo livello sull'OAM stesso. Il comma 4 precisa che con il medesimo decreto di costituzione dell'OAM sono nominati i componenti dei suoi organi. L'OAM determina autonomamente la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del "cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi": questo limite espresso tutela gli operatori di microcredito (che per definizione gestiscono portafogli di importo contenuto) dall'imposizione di contributi sproporzionati rispetto alla dimensione dell'attività. Un'ulteriore causa di cancellazione dall'elenco si aggiunge per effetto del comma 4: il mancato pagamento dei contributi OAM e delle altre somme dovute per l'iscrizione, che l'OAM può sanzionare con la cancellazione.6. Il rinvio all'art. 112-bis TUB (comma 5)
Il comma 5 dispone che "si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis". L'art. 112-bis TUB disciplina la vigilanza dell'OAM sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi: i commi richiamati riguardano in particolare il regime sanzionatorio (sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi informativi e di condotta), i poteri ispettivi dell'OAM e il regime di impugnazione dei provvedimenti dell'OAM. Il rinvio estende a tutti gli iscritti nell'elenco ex art. 111 TUB (operatori di microcredito) lo stesso regime di enforcement applicato agli agenti e ai mediatori creditizi iscritti negli elenchi gestiti dall'OAM ex art. 112-bis TUB, garantendo uniformità di disciplina nel sistema OAM.