Art. 112 bis T.U.B. – Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi
In vigore dal 17/10/2012
“1. E’ istituito un Organismo, avente personalita’ giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresi’ un proprio rappresentante nell’organo di controllo.
2. L’Organismo svolge ogni attivita’ necessaria per la gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 112, comma 2. Nell’esercizio di tali attivita’ puo’ avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo puo’ chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo’ effettuare ispezioni.
4. L’Organismo puo’ disporre la cancellazione dall’elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l’inattivita’ dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’organismo puo’ imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita’ per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attivita’.
6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalita’, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita’ ed economicita’ dell’azione di controllo e con la finalita’ di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento della propria attivita’.
7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarita’ nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuita’ operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di uno o piu’ componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche’ dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita’ di funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne funzionalita’ ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita’ e onorabilita’, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo (1).
8-bis. Le Autorita’ di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalita’ non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorita’ di vigilanza.”
(1) Vedasi il decreto 23 dicembre 2015 n. 228.
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In sintesi
Inquadramento della norma
L'art. 112-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 (riforma dei servizi di pagamento e del credito al consumo) e in vigore dal 17 ottobre 2012, disciplina l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi minori. Si tratta di un ente privato con personalità giuridica, autonomia organizzativa e finanziaria, che svolge funzioni pubblicistiche di vigilanza e gestione dell'albo settoriale dei confidi non vigilati dalla Banca d'Italia.Il sistema duale dei confidi nel TUB
Il TUB distingue due tipologie di confidi. I confidi maggiori (art. 106 TUB) sono iscritti all'albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e soggetti a vigilanza prudenziale piena. I confidi minori (art. 112 TUB) sono invece iscritti in un elenco specifico, gestito dall'Organismo ex art. 112-bis: non sono vigilati dalla Banca d'Italia direttamente, ma sono soggetti alla vigilanza dell'Organismo, a sua volta controllato dalla Banca d'Italia. Questo modello di vigilanza delegata consente di applicare un regime proporzionale ai confidi di piccola dimensione che non raggiungono le soglie per l'iscrizione all'albo ex art. 106.Struttura e governance dell'Organismo
Lo statuto dell'Organismo è approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; il MEF nomina anche un proprio rappresentante nell'organo di controllo (comma 1). La struttura istituzionale garantisce l'indipendenza operativa dell'Organismo pur mantenendo un presidio pubblico nella governance. I requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti degli organi di gestione e controllo sono definiti con decreto MEF (D.M. 228/2015, richiamato dalla nota 1 all'articolo).Poteri di vigilanza e sanzionatori
L'Organismo dispone di poteri tipici di un'autorità di vigilanza settoriale (comma 2 e 3): può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli iscritti; può effettuare ispezioni; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, nel limite del 5‰ delle garanzie concesse. I poteri sanzionatori (commi 4 e 5) includono la cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti, gravi violazioni normative, mancato pagamento dei contributi e inattività protratta oltre un anno, nonché il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività in caso di violazioni legislative o amministrative.Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo
La Banca d'Italia esercita una vigilanza di secondo livello sull'Organismo (comma 6), secondo principi di proporzionalità ed economicità, verificando l'adeguatezza delle procedure interne. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni normative, il MEF — su proposta della Banca d'Italia — può sciogliere gli organi di gestione e controllo dell'Organismo (comma 7). In tal caso la Banca d'Italia provvede alla ricostituzione degli organi, anche attraverso la nomina di un commissario che ne assicuri la continuità operativa.Flusso informativo tra Organismo e autorità di vigilanza
Il comma 8-bis disciplina la collaborazione tra l'Organismo e le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS), prevedendo lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni. Rilevante la precisazione che la trasmissione di informazioni all'Organismo da parte delle autorità di vigilanza non costituisce violazione del segreto d'ufficio: ciò consente all'Organismo di ricevere dati sensibili necessari per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza sugli iscritti all'elenco.