Indice
- Confidi minori, iscrizione nell'elenco OAM (comma 1). I confidi (anche di secondo grado) che non raggiungono le soglie per l'albo ex art. 106 TUB sono iscritti in un elenco tenuto dall'OAM ed esercitano in via esclusiva la garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi o strumentali; possono detenere partecipazioni nei soggetti ex art. 111 TUB (operatori di microcredito).
- Confidi maggiori, obbligo di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB (comma 3). Il MEF sentita la Banca d'Italia fissa soglie di volume finanziario oltre le quali i confidi devono iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari; la Banca d'Italia determina i criteri di calcolo del volume; i confidi che si iscrivono nell'albo possono adottare la forma di Srl consortile in deroga all'art. 106 TUB.
- Attività accessorie dei confidi iscritti nell'albo (commi 4, 5, 6). I confidi albo esercitano in via prevalente la garanzia collettiva; possono svolgere accessoriamente: garanzie per rimborsi fiscali, gestione di fondi pubblici (art. 47, c. 2 TUB), contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici (art. 47, c. 3 TUB), e in via residuale altre forme di finanziamento ex art. 106, c. 1 TUB.
- Agenzie di prestito su pegno (comma 8). Le agenzie di prestito su pegno ex art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 TUB; la Banca d'Italia può escludere alcune disposizioni del Titolo V per tali agenzie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 112 T.U.B. – Altri soggetti operanti nell’attivita’ di concessione di finanziamenti.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attivita’ previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.
2. L’iscrizione e’ subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’ stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita’ finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita’ finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di societa’ consortile a responsabilita’ limitata.
4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita’:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attivita’ di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia’ operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita’, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita’ operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le societa’ cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia’ iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (1)(2)(3), possono continuare a svolgere la propria attivita’, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu’ favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente capo.”
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 176 legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dall’art. 10, comma 4-bis decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11
(2) Termine prorogato al 31/12/2024 ai sensi del comma 8, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.
(3) Vedasi quanto disposto dal comma 9, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 112 TUB
L'art. 112 T.U.B. (nel testo in vigore dal 14 agosto 2024, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116) disciplina la categoria degli "altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti": si tratta principalmente dei confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi), con un regime articolato in due livelli (confidi minori/elenco OAM e confidi maggiori/albo art. 106 TUB), e delle agenzie di prestito su pegno. La norma si inserisce nel quadro della riforma degli intermediari finanziari non bancari attuata dal D.Lgs. 141/2010, che ha riorganizzato la vigilanza sui soggetti parabancari secondo un principio di proporzionalità: gli intermediari di maggiori dimensioni e con maggiore rilevanza sistemica (albo art. 106 TUB, vigilanza Banca d'Italia), quelli minori (elenco OAM, vigilanza OAM).
I confidi sono soggetti associativi, consorzi, cooperative, società consortili, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi: raccolgono le richieste di garanzia dei propri consorziati/soci (tipicamente piccole e medie imprese) e prestano garanzie collettive agli istituti finanziatori (banche, intermediari finanziari) per facilitare l'accesso al credito delle imprese associate. Il modello operativo è fondato sulla mutualità: condividendo il rischio di credito delle imprese associate in un pool mutualistico, i confidi consentono a imprese che singolarmente non avrebbero sufficiente merito creditizio di accedere al credito bancario o di ottenerlo a condizioni più favorevoli. In Italia i confidi hanno avuto un ruolo storico rilevante nel sostegno alle PMI, in particolare nei settori artigianato, commercio e manifattura, con una capillare presenza territoriale.
2. I confidi minori, elenco OAM (commi 1 e 2)
Il comma 1 disciplina i confidi che non superano le soglie dimensionali per l'obbligo di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB (definite ai sensi del comma 3): tali confidi sono iscritti in un "elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis" (l'OAM) ed esercitano "in via esclusiva" la garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali.
Esclusività dell'oggetto sociale: la garanzia collettiva dei fidi deve essere l'unica attività dei confidi minori (con i servizi connessi e strumentali). Non possono svolgere attività di finanziamento diretto (riserva degli IF ex art. 106 TUB), né raccogliere risparmio (riserva delle banche). Possono però detenere partecipazioni nei soggetti ex art. 111 TUB (operatori di microcredito), il che riflette la complementarità tra garanzia collettiva e microcredito nel supporto all'accesso al credito delle microimprese.
Requisiti di iscrizione (comma 2): la forma giuridica (determinata dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), il capitale sociale o fondo consortile minimo, i requisiti patrimoniali e l'assetto proprietario (parametri fissati dal medesimo art. 13, D.L. 269/2003), i requisiti di onorabilità dei soci di controllo e degli esponenti aziendali (artt. 25, c. 2, lett. a) e 26, c. 3, lett. a) TUB). Sede legale e amministrativa devono essere in Italia.
Esclusione dei confidi maggiori (comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 116/2024): i confidi tenuti all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco OAM. Questa disposizione ha risolto un pregresso problema interpretativo sul doppio obbligo di iscrizione, chiarendo che le due categorie sono mutuamente esclusive.
3. I confidi maggiori, albo ex art. 106 TUB (comma 3)
Il comma 3 attribuisce al MEF (sentita la Banca d'Italia) la determinazione dei "criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria" che obbligano i confidi a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB. La Banca d'Italia stabilisce con proprio provvedimento gli elementi da considerare per il calcolo del volume di attività finanziaria (tipicamente: ammontare delle garanzie erogate nell'anno, stock delle garanzie in essere, attivo patrimoniale). Le soglie dimensionali attualmente in vigore sono fissate nel D.M. MEF del 2016 (e successive modifiche), che prevede l'obbligo di iscrizione nell'albo per i confidi con volume di attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro.
Un'eccezione rilevante: "In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata". L'art. 106 TUB richiede tipicamente la forma di S.p.A. o S.a.p.A. per gli intermediari finanziari; la deroga per i confidi consente la Srl consortile, che è la forma più comune nei confidi di medie dimensioni e garantisce la struttura mutualistica (soci sono le imprese associate) combinata con la responsabilità limitata. La Banca d'Italia esercita su questi confidi i medesimi poteri di vigilanza previsti per gli IF ex art. 106 TUB (Circ. 288/2015), con adattamenti per la natura specifica dei confidi.
4. Le attività accessorie dei confidi iscritti nell'albo (commi 4, 5, 6)
Il comma 4 stabilisce che i confidi albo "esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi". La prevalenza è calcolata sull'attivo consolidato o sul volume delle attività finanziarie: la Banca d'Italia verifica il rispetto del requisito di prevalenza nelle segnalazioni di vigilanza e nelle ispezioni. La prevalenza garantisce che i confidi albo mantengano la loro natura mutualistica e non diventino intermediari finanziari generici che si limitano formalmente alla garanzia.
Il comma 5 enumera le attività accessorie ammesse per i confidi albo (prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie): (a) garanzie per rimborsi fiscali delle associate (prestazione di fideiussioni all'Agenzia delle Entrate per l'esecuzione di rimborsi IVA e di altre imposte dirette ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972); (b) gestione di fondi pubblici di agevolazione ai sensi dell'art. 47, c. 2 TUB (es. gestione dei fondi regionali di garanzia, dei fondi rotativi per l'imprenditoria); (c) stipula di contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia ex art. 47, c. 3 TUB, per disciplinare i rapporti con le associate beneficiarie. Il comma 6 aggiunge la facoltà di concedere "altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1", ferma la prevalenza della garanzia: questa previsione consente ai confidi albo di concedere prestiti diretti alle associate (es. anticipi su fondi pubblici, prestiti di liquidità bridging) come attività complementare alla garanzia.
5. Le agenzie di prestito su pegno (comma 8)
Il comma 8 assoggetta le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) alle disposizioni dell'art. 106 TUB: tali agenzie devono quindi iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari e sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia. Le agenzie di prestito su pegno sono operatori che concedono prestiti garantiti da beni mobili (tipicamente gioielli, oggetti d'oro, opere d'arte, orologi) depositati in pegno: il modello operativo è tradizionalmente radicato nel Monte di Pietà, ora evoluto in operatori modernizzati (es. reti di "compro oro" con attività di prestito). La Banca d'Italia può escludere alcune disposizioni del Titolo V TUB per tali agenzie, in considerazione della loro specificità (es. disposizioni sulla raccolta del risparmio, che non applicano, o sull'erogazione di credito in forma diversa dal pegno).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un confidi minore e un confidi maggiore ai sensi dell'art. 112 TUB?
I confidi minori sono iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM (art. 112, c. 1 TUB) e non devono iscriversi nell'albo ex art. 106 TUB; sono soggetti a vigilanza OAM. I confidi maggiori superano le soglie di volume di attività finanziaria fissate dal MEF (oggi 75 milioni di euro ex D.M. MEF/2016) e devono iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, con vigilanza Banca d'Italia (Circ. 288/2015). I confidi albo sono esclusi dall'elenco OAM (art. 112, c. 1-bis TUB).
Qual è l'attività esclusiva dei confidi minori iscritti nell'elenco OAM?
Ai sensi dell'art. 112, c. 1 TUB, i confidi minori esercitano in via esclusiva la garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. Non possono svolgere attività di finanziamento diretto (riserva IF ex art. 106 TUB) né raccogliere risparmio (riserva banche). Possono però detenere partecipazioni negli operatori di microcredito ex art. 111 TUB, in considerazione della complementarità tra garanzia e microcredito nel supporto alle microimprese.
I confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB possono concedere finanziamenti diretti?
Sì, ma come attività residuale. Ai sensi dell'art. 112, c. 6 TUB, i confidi albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma ex art. 106, c. 1 TUB, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia (comma 4). Il finanziamento diretto è quindi ammesso come attività complementare alla garanzia collettiva (es. anticipi su fondi pubblici, prestiti bridging alle imprese associate), non come attività principale.
Le agenzie di prestito su pegno sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia?
Sì. Ai sensi dell'art. 112, c. 8 TUB, le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 TUB e devono quindi iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari con vigilanza Banca d'Italia. La Banca d'Italia può tuttavia escludere con proprio provvedimento l'applicazione di alcune disposizioni del Titolo V TUB per tali agenzie, in ragione della loro specificità operativa.
Quali attività accessorie può svolgere un confidi iscritto nell'albo ex art. 106 TUB?
Ai sensi dell'art. 112, c. 5 TUB, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate/socie: (a) garanzie per rimborsi fiscali all'Amministrazione finanziaria (es. fideiussioni per rimborsi IVA ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972); (b) gestione di fondi pubblici di agevolazione ex art. 47, c. 2 TUB; (c) contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia ex art. 47, c. 3 TUB. Il comma 6 aggiunge la facoltà di concedere altre forme di finanziamento ex art. 106, c. 1 TUB, in via non prevalente.