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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • La Banca d'Italia può disporre la sospensione degli organi di amministrazione e controllo di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB e nominare uno o più commissari con pieni poteri di amministrazione.
  • Presupposti: gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni legislative/amministrative/statutarie o ragioni di urgenza.
  • La gestione commissariale provvisoria non può superare i sei mesi; il provvedimento è pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale.
  • I commissari, anche funzionari della Banca d'Italia, sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Al termine, i commissari restituiscono l'azienda agli organi ordinari o, previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per revocare e nominare nuovi organi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 113 bis T.U.B. Sospensione degli organi di amministrazione e controllo.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. Qualora risultino gravi irregolarita’ nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche’ ragioni di urgenza, la Banca d’Italia puo’ disporre che uno o piu’ commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d’Italia e’ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo’ avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalita’ previste dall’articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita’ riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.”

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In sintesi

  • La Banca d'Italia può disporre la sospensione degli organi di amministrazione e controllo di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB e nominare uno o più commissari con pieni poteri di amministrazione.
  • Presupposti: gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni legislative/amministrative/statutarie o ragioni di urgenza.
  • La gestione commissariale provvisoria non può superare i sei mesi; il provvedimento è pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale.
  • I commissari, anche funzionari della Banca d'Italia, sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Al termine, i commissari restituiscono l'azienda agli organi ordinari o, previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per revocare e nominare nuovi organi.
Indice dei contenuti

Inquadramento della norma

L'art. 113-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in vigore dal 16 novembre 2015, disciplina la sospensione degli organi di amministrazione e controllo degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB e la nomina di commissari straordinari da parte della Banca d'Italia. Si tratta di una misura di vigilanza straordinaria, analoga all'amministrazione straordinaria bancaria (art. 70 ss. TUB), ma calibrata sulla specificità degli intermediari finanziari non bancari.

Presupposti per l'intervento commissariale

La Banca d'Italia può adottare il provvedimento di sospensione in presenza di tre tipologie di presupposti alternativi (comma 1): (a) gravi irregolarità nell'amministrazione, che includono comportamenti degli organi sociali contrari ai doveri fiduciari, conflitti di interesse non gestiti, carenze nei sistemi di controllo interno; (b) gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie applicabili all'intermediario; (c) ragioni di urgenza, che consentono alla Banca d'Italia di intervenire con immediatezza quando la situazione non consente i tempi procedimentali ordinari. La norma attribuisce alla Banca d'Italia un'ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della gravità della situazione.

Natura giuridica del commissario e poteri

I commissari assumono i poteri di amministrazione dell'intermediario e le funzioni degli organi di amministrazione e controllo sono contestualmente sospese (comma 1). Il comma 2 prevede che possano essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia, che nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualità di pubblici ufficiali. Questa qualificazione ha rilevanza penale (artt. 357 ss. c.p.) e consente ai commissari di avvalersi delle tutele e dei poteri connessi alla loro qualità pubblica. Il provvedimento di nomina è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, assicurandone la pubblicità legale nei confronti dei terzi.

Durata e conclusione della gestione commissariale

Il comma 3 stabilisce un termine massimo inderogabile di sei mesi per la gestione provvisoria. Questa limitazione temporale è funzionale a garantire che la misura mantenga carattere provvisorio e non si trasformi in una gestione straordinaria definitiva. Alla scadenza, i commissari possono: (i) restituire l'azienda agli organi ordinari secondo le modalità dell'art. 73, comma 1, TUB; oppure (ii) previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocare l'assemblea per revocare gli organi sospesi e nominare nuovi organi di amministrazione e controllo, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi stessi.

Coordinamento con l'art. 113-ter TUB

Il comma 3 fa salvo quanto previsto dall'art. 113-ter, comma 1, lett. c) TUB, che disciplina ulteriori misure applicabili agli intermediari finanziari in situazioni di crisi, inclusa la possibilità di avvio di procedure di liquidazione. Il coordinamento tra i due articoli delinea un sistema progressivo di intervento: prima la sospensione degli organi (art. 113-bis), poi eventuali misure più gravi (art. 113-ter), in una logica di proporzionalità dell'intervento pubblico.

Applicazione delle norme sull'amministrazione straordinaria bancaria

Il rinvio finale del comma 3 agli artt. 71, 72, 73, 74 e 75 TUB in quanto compatibili integra la disciplina dell'art. 113-bis con le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche. In particolare si applicano: le norme sui poteri dei commissari straordinari (art. 72), quelle sulla restituzione dell'azienda (art. 73), quelle sulle spese della procedura (art. 74) e quelle sulla responsabilità dei commissari (art. 75). Questo rinvio garantisce un trattamento uniforme delle situazioni di crisi degli intermediari vigilati, indipendentemente dalla loro natura bancaria o non bancaria.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sono le differenze tra la sospensione degli organi ex art. 113-bis TUB e l'amministrazione straordinaria bancaria ex art. 70 TUB?

Entrambi gli istituti prevedono la nomina di commissari con poteri di amministrazione, ma l'art. 70 TUB si applica alle banche, mentre l'art. 113-bis riguarda gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB (società finanziarie non bancarie). Il termine massimo di sei mesi della gestione ex art. 113-bis è più breve rispetto all'amministrazione straordinaria bancaria.

La Banca d'Italia può sospendere gli organi di un intermediario finanziario senza preavviso?

Sì, quando ricorrono ragioni di urgenza (comma 1, art. 113-bis TUB). In tal caso la Banca d'Italia può adottare immediatamente il provvedimento di sospensione e nomina dei commissari, senza dover attendere i tempi di un procedimento ordinario. Il provvedimento è poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I commissari nominati ex art. 113-bis TUB possono essere funzionari della Banca d'Italia?

Sì, il comma 2 prevede espressamente questa possibilità. I funzionari della Banca d'Italia nominati commissari rivestono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualità di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 357 ss. del codice penale, con le relative tutele e responsabilità.

Cosa succede se dopo sei mesi la gestione commissariale non ha risolto i problemi dell'intermediario?

Il termine di sei mesi è il limite massimo inderogabile per la gestione provvisoria ex art. 113-bis. Se la situazione non è risolta, la Banca d'Italia può avviare misure più gravi previste dall'art. 113-ter TUB, tra cui la liquidazione dell'intermediario o altre misure di risoluzione della crisi.

La sospensione degli organi prevista dall'art. 113-bis TUB può riguardare anche i confidi maggiori iscritti all'art. 106 TUB?

Sì. I confidi che superano le soglie dimensionali e si iscrivono all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB sono soggetti alla vigilanza piena della Banca d'Italia e possono essere destinatari del provvedimento di sospensione degli organi ex art. 113-bis TUB, al pari degli altri intermediari finanziari iscritti all'albo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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