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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 114 bis T.U.B. Emissione di moneta elettronica.

In vigore dal 13/05/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

“1. L’emissione di moneta elettronica e’ riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche’ Poste Italiane.

3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.”

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In sintesi

  • L’art. 114-bis TUB stabilisce che l’emissione di moneta elettronica è un’attività riservata: possono emetterla solo banche e istituti di moneta elettronica (IMEL) autorizzati.
  • Sono escluse dalla riserva alcune categorie di soggetti pubblici: BCE, banche centrali nazionali dell’UE, Stato italiano e altri Stati UE, pubbliche amministrazioni statali/regionali/locali e Poste Italiane.
  • È espressamente vietato all’emittente corrispondere interessi o benefici commisurati alla giacenza di moneta elettronica, per preservarne la natura di strumento di pagamento e non di deposito.
  • La disposizione recepisce la Dir. 2009/110/CE (EMD2), attuata in Italia con il D.Lgs. 45/2012, che ha ridisegnato il perimetro degli emittenti ammessi e introdotto la categoria degli IMEL.
  • Le disposizioni transitorie del D.Lgs. 45/2012 (art. 4) regolano il regime applicabile ai soggetti già operanti prima dell’entrata in vigore della riforma.

Inquadramento: la riserva di attività per l’emissione di moneta elettronica

L’articolo 114-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella formulazione vigente dal 13 maggio 2012 a seguito del D.Lgs. 45/2012 di recepimento della Direttiva 2009/110/CE (EMD2, Electronic Money Directive 2), disciplina la riserva di attività per l’emissione di moneta elettronica, definendo il perimetro soggettivo degli emittenti ammessi e ponendo il divieto assoluto di remunerare la giacenza.

Nozione di moneta elettronica

La moneta elettronica (e-money) è definita dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter) TUB come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricevimento di fondi, accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. Esempi tipici includono le carte prepagate ricaricabili, i portafogli digitali (e-wallet) e i sistemi di pagamento contactless non bancari. La moneta elettronica si distingue dalla moneta scritturale bancaria (depositi) e dalle cripto-attività (disciplinate dal Reg. UE 2023/1114 MiCA).

La riserva di attività (comma 1)

Il comma 1 dell’art. 114-bis TUB istituisce una riserva di legge: l’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche (autorizzate ai sensi dell’art. 14 TUB) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL, disciplinati dagli artt. 114-quater ss. TUB). Chiunque emetta moneta elettronica al di fuori di questa riserva commette il reato di abusiva emissione di moneta elettronica (art. 131-bis TUB), punito con reclusione e multa.

Le categorie esentate dalla riserva (comma 2)

Il comma 2 elenca i soggetti che possono emettere moneta elettronica senza soggiaccere alla riserva e alle relative autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni specifiche loro applicabili: Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali UE (nell’esercizio delle funzioni istituzionali di politica monetaria); Stato italiano e altri Stati UE (nell’esercizio di funzioni di autorità pubblica); pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali; Poste Italiane S.p.A., storicamente titolare del servizio Bancoposta, autorizzata dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. 261/1999. La Carta Postepay è il prodotto di punta, con decine di milioni di card attive; la Banca d’Italia esercita su BancoPosta una vigilanza analoga a quella sugli IMEL.

Il divieto di remunerare la giacenza (comma 3)

Il comma 3 vieta all’emittente di moneta elettronica di corrispondere al detentore interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza. Il divieto è assoluto e senza eccezioni: risponde all’esigenza di preservare la distinzione strutturale tra moneta elettronica (strumento di pagamento) e deposito bancario (che genera interessi). Se la moneta elettronica remunerasse la giacenza, assumerebbe le caratteristiche economiche di un deposito, eludendo la disciplina bancaria e le garanzie dei sistemi di tutela dei depositanti (FITD).

Quadro normativo europeo di riferimento

La disciplina dell’art. 114-bis TUB si inserisce in un articolato sistema europeo: la Dir. 2009/110/CE EMD2 (recepita con D.Lgs. 45/2012) ha liberalizzato le condizioni di accesso per gli IMEL; la Dir. 2015/2366/UE PSD2 ha integrato la disciplina IMEL con quella degli istituti di pagamento; il Reg. UE 2023/1114 MiCA distingue i token di moneta elettronica (EMT), assimilabili alla moneta elettronica, dagli altri tipi di token, assoggettandoli a un regime autorizzativo separato che in parte richiama la disciplina IMEL. Il D.Lgs. 11/2010 ha recepito la PSD1 introducendo la disciplina degli istituti di pagamento accanto agli IMEL.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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