Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 octies T.U.B. – Attivita’ esercitabili
In vigore dal 14/09/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38
“1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.
2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita’ ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita’ ai sensi dell’articolo 63 del medesimo regolamento, nonche’ le attivita’ connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita’ imprenditoriali ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4.”
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In sintesi
Art. 114-octies TUB, Attività esercitabili dagli Istituti di Pagamento
Inquadramento normativo
L'art. 114-octies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto in attuazione della Direttiva PSD (2007/64/CE) e successivamente aggiornato con il recepimento della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE tramite D.Lgs. 11/2010) e da ultimo modificato dal D.Lgs. 129/2024, definisce il perimetro delle attività che gli istituti di pagamento (IP) possono esercitare in via accessoria rispetto alla loro attività principale.
Attività accessorie consentite
Il comma 1 elenca tre categorie di attività accessorie:
Disciplina speciale per carte di credito
Il comma 2 conferisce alla Banca d'Italia un potere regolamentare specifico in relazione alla concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito. Questa disposizione riflette la necessità di distinguere tra la funzione di pagamento, propria degli IP, e quella creditizia, che resta soggetta a requisiti prudenziali più stringenti.
Novità del D.Lgs. 129/2024: MiCA e cripto-attività
L'introduzione del comma 2-bis, avvenuta con il D.Lgs. 129/2024 in attuazione del Regolamento MiCA (UE) 2023/1114, rappresenta uno sviluppo di rilevante portata sistematica. Gli IP possono ora:
Tuttavia, tale facoltà è preclusa agli IP che esercitino anche altre attività imprenditoriali ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, TUB. Il legislatore ha voluto evitare un'eccessiva commistione tra attività di pagamento, attività commerciali e attività nel settore cripto, che avrebbe potuto compromettere la solidità finanziaria dell'ente.
Raccordo con la disciplina europea
Il perimetro delle attività accessorie degli IP trova un riferimento fondamentale nell'Allegato I della PSD2, che elenca i servizi di pagamento autorizzabili. Le attività accessorie ex art. 114-octies devono restare funzionali a questi servizi e non trasformare l'IP in un soggetto con operatività bancaria. Il Regolamento CRR (UE) 575/2013 non si applica direttamente agli IP, ma le linee guida EBA sull'autorizzazione (EBA/GL/2017/09) forniscono criteri interpretativi rilevanti. La Banca d'Italia recepisce tali orientamenti nelle proprie disposizioni attuative.
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Chi opera o assiste un istituto di pagamento deve verificare con attenzione che le attività concretamente svolte rientrino nell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, che è attività-specifica. L'esercizio di attività non coperte dall'autorizzazione configura una violazione della disciplina di settore suscettibile di sanzione amministrativa. Particolare attenzione va posta all'attività di concessione di credito: la Banca d'Italia richiede che essa sia accessoria e non prevalente, con fondi provenienti dal mercato dei capitali (non dai depositi della clientela di pagamento, che sono patrimonio separato ex art. 114-duodecies).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Un istituto di pagamento può concedere prestiti ai propri clienti?
Sì, ma solo se il credito è in stretta correlazione con i servizi di pagamento prestati e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia. Non è consentita un'attività creditizia autonoma e prevalente.
Gli istituti di pagamento possono operare nel settore delle cripto-attività?
Dal 2024, per effetto del D.Lgs. 129/2024 (attuazione MiCA), gli IP possono emettere token collegati ad attività (ART) e prestare servizi cripto ai sensi del Regolamento UE 2023/1114, purché non svolgano contemporaneamente altre attività imprenditoriali ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, TUB.
Cosa si intende per 'servizi operativi o strettamente connessi'?
L'art. 114-octies, comma 1, lett. b), include la prestazione di garanzie per operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione, trattamento di dati. L'elenco è esemplificativo ma la connessione funzionale con i servizi di pagamento è requisito imprescindibile.
Un IP può gestire un circuito di pagamento (es. un sistema di carte)?
Sì, l'art. 114-octies, comma 1, lett. c), consente espressamente agli IP di gestire sistemi di pagamento, purché ciò rientri nel perimetro dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia.
Quale autorità disciplina le modalità di concessione di credito collegata a carte di credito?
Il comma 2 dell'art. 114-octies attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni specifiche per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito, in raccordo con le linee guida EBA.