Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 septies decies T.U.B. – Prestatori del servizio di informazione sui conti.
In vigore dal 10/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 08/04/2020 n. 36 Articolo 1
“1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-ter.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il regime normativo degli AISP: un framework alleggerito ma non deregolato
L'art. 114-septies-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36 e in vigore dal 10 giugno 2020, costituisce la norma speciale che regola il trattamento degli Account Information Service Providers (AISP), ovvero i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti. Si tratta di uno dei nuovi tipi di operatori introdotti dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) nel mercato dei pagamenti: soggetti che, tramite Open Banking, accedono ai dati dei conti bancari degli utenti con il loro consenso per aggregare informazioni finanziarie, senza però disporre pagamenti né detenere fondi.
Le esenzioni applicabili agli AISP
Il cuore della norma è costituito dall'elencazione delle disposizioni TUB che non si applicano agli AISP. Sono esclusi:
Le norme che continuano ad applicarsi agli AISP
Nonostante le esenzioni, gli AISP rimangono soggetti a un nucleo di regole fondamentali a tutela degli utenti. In particolare si applicano:
Questo nucleo residuo di obblighi riflette la scelta del legislatore di garantire comunque un livello minimo di protezione contrattuale e procedurale agli utenti che affidano a un AISP l'accesso ai propri dati bancari, indipendentemente dal fatto che l'operatore non gestisca fondi.
Contesto PSD2 e Open Banking
La norma si inserisce nel framework regolamentare dell'Open Banking delineato dalla PSD2 e dagli EBA RTS in materia di Strong Customer Authentication (Reg. UE 2018/389), che disciplinano le modalità di accesso sicuro ai dati dei conti e le interfacce tecniche (API) che le banche devono mettere a disposizione degli AISP. Il servizio di informazione sui conti è, per natura, un servizio a basso rischio sistemico ma ad alto impatto sulla privacy degli utenti: da qui la scelta di alleggerire i requisiti patrimoniali mantenendo però piena applicabilità delle tutele per i consumatori.
Iscrizione nell'albo e requisiti residui
Gli AISP che intendono operare in Italia devono iscriversi nella sezione speciale dell'albo degli istituti di pagamento prevista dall'art. 114-septies, comma 2-bis TUB e stipulare una polizza di responsabilità civile o analoga garanzia. L'art. 114-septies-decies completa quindi il quadro normativo tracciato dall'art. 114-septies, definendo puntualmente quali obblighi si applicano e quali no a questi operatori specializzati.
Domande frequenti