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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 septies decies T.U.B. – Prestatori del servizio di informazione sui conti.

In vigore dal 10/06/2020

Modificato da: Decreto legislativo del 08/04/2020 n. 36 Articolo 1

“1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-ter.”

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In sintesi

  • Stabilisce il regime normativo speciale applicabile ai prestatori del solo servizio di informazione sui conti (AISP).
  • Esclude gli AISP dall'applicazione di una serie di articoli TUB relativi a fondi propri, requisiti patrimoniali e contabilità.
  • Gli AISP restano soggetti alle disposizioni in materia di trasparenza, protezione degli utenti e reclami (artt. 126-bis, 126-quater, 128, 128-ter TUB).
  • Il regime di esenzione riflette la natura non finanziaria del servizio AISP, che non comporta detenzione di fondi.
  • Norma introdotta dal D.Lgs. 36/2020, in attuazione della PSD2 e degli EBA RTS sulla Strong Customer Authentication.

Il regime normativo degli AISP: un framework alleggerito ma non deregolato

L'art. 114-septies-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36 e in vigore dal 10 giugno 2020, costituisce la norma speciale che regola il trattamento degli Account Information Service Providers (AISP), ovvero i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti. Si tratta di uno dei nuovi tipi di operatori introdotti dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) nel mercato dei pagamenti: soggetti che, tramite Open Banking, accedono ai dati dei conti bancari degli utenti con il loro consenso per aggregare informazioni finanziarie, senza però disporre pagamenti né detenere fondi.

Le esenzioni applicabili agli AISP

Il cuore della norma è costituito dall'elencazione delle disposizioni TUB che non si applicano agli AISP. Sono esclusi:

  • L'art. 114-octies TUB, relativo ai fondi propri: gli AISP non gestiscono fondi di terzi e non necessitano quindi di un patrimonio di vigilanza minimo analogo a quello degli istituti di pagamento ordinari.
  • I commi 4 e 5 dell'art. 114-novies TUB, relativi ai requisiti patrimoniali per l'autorizzazione e ai metodi di calcolo del capitale iniziale.
  • I commi 1 e 1-ter dell'art. 114-undecies TUB, concernenti la salvaguardia dei fondi degli utenti: inapplicabili per definizione agli AISP, che non detengono fondi.
  • L'art. 114-duodecies TUB (contabilità separata) e l'art. 114-terdecies TUB (investimento dei fondi degli utenti): anch'essi presuppongono la detenzione di fondi.
  • L'art. 114-sexiesdecies TUB, relativo alla revoca dell'autorizzazione per inadempimento dei requisiti patrimoniali.

Le norme che continuano ad applicarsi agli AISP

Nonostante le esenzioni, gli AISP rimangono soggetti a un nucleo di regole fondamentali a tutela degli utenti. In particolare si applicano:

  • L'art. 126-bis, comma 4 TUB: disposizioni sulla trasparenza e sulle condizioni contrattuali applicate agli utenti dei servizi di pagamento.
  • L'art. 126-quater, comma 1, lettera a) TUB: obblighi informativi specifici.
  • L'art. 128 TUB: disposizioni generali sulla protezione degli utenti di servizi finanziari e di pagamento.
  • L'art. 128-ter TUB: procedura di reclamo e accesso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Questo nucleo residuo di obblighi riflette la scelta del legislatore di garantire comunque un livello minimo di protezione contrattuale e procedurale agli utenti che affidano a un AISP l'accesso ai propri dati bancari, indipendentemente dal fatto che l'operatore non gestisca fondi.

Contesto PSD2 e Open Banking

La norma si inserisce nel framework regolamentare dell'Open Banking delineato dalla PSD2 e dagli EBA RTS in materia di Strong Customer Authentication (Reg. UE 2018/389), che disciplinano le modalità di accesso sicuro ai dati dei conti e le interfacce tecniche (API) che le banche devono mettere a disposizione degli AISP. Il servizio di informazione sui conti è, per natura, un servizio a basso rischio sistemico ma ad alto impatto sulla privacy degli utenti: da qui la scelta di alleggerire i requisiti patrimoniali mantenendo però piena applicabilità delle tutele per i consumatori.

Iscrizione nell'albo e requisiti residui

Gli AISP che intendono operare in Italia devono iscriversi nella sezione speciale dell'albo degli istituti di pagamento prevista dall'art. 114-septies, comma 2-bis TUB e stipulare una polizza di responsabilità civile o analoga garanzia. L'art. 114-septies-decies completa quindi il quadro normativo tracciato dall'art. 114-septies, definendo puntualmente quali obblighi si applicano e quali no a questi operatori specializzati.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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