Art. 114 septies T.U.B. – Albo degli istituti di pagamento
In vigore dal 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi’ le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l’albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell’articolo 114-novies.
1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonche’, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.
2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell’albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresi’ pubblicati nell’albo di cui al comma 1.;
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un’appendice dell’albo previsto al comma 1, secondo le modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia.
3. (Comma abrogato)”
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In sintesi
L'albo degli istituti di pagamento: trasparenza e accesso al mercato
L'art. 114-septies TUB disciplina la tenuta e il contenuto dell'albo degli istituti di pagamento, strumento fondamentale di trasparenza del mercato dei servizi di pagamento previsto dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE). La norma — nella versione vigente dopo il D.Lgs. 218/2017 di recepimento della PSD2 — ha significativamente ampliato sia il contenuto dell'albo sia l'obbligo di comunicazione verso l'Autorità Bancaria Europea (ABE/EBA).
Struttura e contenuto dell'albo
Il comma 1 prevede che la Banca d'Italia iscriva nell'albo tutti gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che ciascun istituto è abilitato a prestare (riferimento ai servizi di pagamento elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 11/2010, in attuazione dell'Allegato I PSD2) e dei relativi agenti. Sono altresì iscritte le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in altri Stati UE, a testimonianza della valenza transfrontaliera dell'albo.
Per i prestatori del servizio di disposizione di ordini di pagamento (PISP, Payment Initiation Service Providers), il comma 1 richiede l'indicazione nell'albo dei dati identificativi della polizza assicurativa o della garanzia analoga prevista dall'art. 114-novies, comma 1-bis TUB. Questa misura riflette la specifica vulnerabilità dei PISP — soggetti che dispongono pagamenti su conto altrui senza detenere fondi — e garantisce agli utenti un immediato accesso alle informazioni sulla copertura assicurativa in caso di danno.
Comunicazione all'ABE e collegamento con il registro EBA
Il comma 1-bis introduce uno degli elementi più innovativi della riforma PSD2: l'obbligo della Banca d'Italia di comunicare senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché le ragioni delle eventuali revoche di autorizzazione. Questo obbligo si inserisce nel progetto di registro europeo degli istituti di pagamento (EBA Register), che consente a chiunque di verificare lo stato autorizzativo di un operatore in qualsiasi Stato membro, eliminando le asimmetrie informative che in passato avevano favorito fenomeni di regulatory arbitrage.
Sezione speciale per gli AISP
Il comma 2-bis, introdotto dalla riforma PSD2, prevede una sezione speciale dell'albo riservata ai soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti (AISP, Account Information Service Providers). L'iscrizione in questa sezione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) TUB, nonché alla stipula di una polizza assicurativa per i danni arrecati agli utenti o ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. Gli AISP sono soggetti a un regime autorizzativo semplificato rispetto agli istituti di pagamento ordinari, ma non sono esentati dall'obbligo di copertura assicurativa, che costituisce la principale tutela degli utenti contro i rischi di uso improprio dei dati di accesso ai conti.
Obbligo di indicazione dell'iscrizione negli atti
Il comma 2 impone agli istituti di pagamento di indicare l'iscrizione nell'albo in tutti gli atti e nella corrispondenza. Si tratta di un requisito formale di trasparenza che consente alla clientela e alle controparti commerciali di verificare agevolmente la legittimità dell'operatore. La violazione di questo obbligo è sanzionabile in via amministrativa ai sensi delle disposizioni sanzionatorie del TUB.
Domande frequenti