Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 quinquies decies T.U.B. – Scambio di informazioni

In vigore dal 01/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 33

“1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.”

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In sintesi

  • Disciplina lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e altre autorità pubbliche nel settore dei servizi di pagamento.
  • Prevede il flusso informativo con la BCE, le banche centrali nazionali UE e le autorità di sorveglianza sui sistemi di pagamento.
  • Si coordina con le autorità competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
  • Si inserisce nel quadro di cooperazione istituzionale delineato dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) e dal D.Lgs. 11/2010.
  • Il meccanismo di scambio è subordinato al rispetto delle regole generali in materia di segreto d'ufficio di cui all'art. 7 TUB.
Indice dei contenuti

Lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nel mercato dei pagamenti

L'art. 114-quinquies-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 in attuazione della prima Direttiva sui servizi di pagamento (PSD1, poi consolidata nella PSD2 Dir. 2015/2366/UE), disciplina i meccanismi di cooperazione informativa tra la Banca d'Italia e le altre autorità pubbliche coinvolte nella vigilanza sul sistema dei pagamenti.

Ambito soggettivo: la rete istituzionale di riferimento

Il comma 1 individua due categorie di interlocutori istituzionali. La prima comprende la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea, nella loro qualità di autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti: il riferimento è alla funzione di oversight sui sistemi di pagamento e regolamento, che si distingue dalla vigilanza prudenziale in senso stretto. La lettera a) contempla anche, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento, con ciò aprendo a una collaborazione flessibile con organismi nazionali o sovranazionali di nuova costituzione.

La seconda categoria (lettera b) riguarda le altre autorità competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento: una formulazione ampia che ricomprende le Autorità di vigilanza prudenziale degli altri Stati UE (ad esempio la BaFin tedesca o l'AMF francese) e, potenzialmente, le autorità settoriali chiamate ad applicare normative trasversali come il Reg. UE 2018/389 sulla Strong Customer Authentication (SCA).

Il limite del segreto d'ufficio

La norma esordisce con il richiamo al previgente art. 7 TUB, che tutela il segreto d'ufficio e le regole generali sulla riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Questo rinvio è fondamentale: lo scambio di informazioni con le autorità estere non è incondizionato ma deve avvenire nel rispetto delle garanzie di riservatezza applicabili nei rispettivi ordinamenti, e le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità di vigilanza per cui sono state trasmesse.

Coordinamento con il D.Lgs. 11/2010 e la PSD2

L'art. 33 del D.Lgs. 11/2010, da cui la presente disposizione è tratta, ha dato attuazione all'art. 24 della prima Direttiva sui servizi di pagamento. La PSD2 ha rafforzato ulteriormente questo obbligo di cooperazione, introducendo il meccanismo del «passaporto europeo» per gli istituti di pagamento e richiedendo un flusso informativo continuo tra autorità di origine e autorità ospitante per la supervisione degli intermediari transfrontalieri. In questo contesto, l'art. 114-quinquies-decies TUB costituisce la base giuridica interna per la partecipazione della Banca d'Italia a questi circuiti informativi europei.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli istituti di pagamento e gli IMEL operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale, lo scambio informativo tra autorità ha ricadute concrete sulla vigilanza: le irregolarità rilevate dall'autorità ospitante vengono segnalate all'autorità di origine, che è la prima responsabile dell'intervento correttivo. Questo meccanismo garantisce la coerenza applicativa della normativa PSD2 su scala europea e tutela gli utenti dei servizi di pagamento indipendentemente dal paese di stabilimento dell'intermediario.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Con quali autorità la Banca d'Italia scambia informazioni sui servizi di pagamento?

La Banca d'Italia scambia informazioni con la BCE, le banche centrali nazionali degli Stati UE (in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sui sistemi di pagamento) e con altre autorità competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Il segreto d'ufficio limita lo scambio di informazioni con le autorità estere?

Sì. L'art. 114-quinquies-decies fa salvo quanto previsto dall'art. 7 TUB in materia di segreto d'ufficio: le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo per le finalità di vigilanza per cui sono state trasmesse e devono essere trattate con riservatezza nel paese destinatario.

Qual è la differenza tra la sorveglianza sui sistemi di pagamento e la vigilanza prudenziale?

La sorveglianza (oversight) sui sistemi di pagamento e regolamento è una funzione delle banche centrali volta a garantire l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di mercato. La vigilanza prudenziale riguarda invece la solidità patrimoniale e organizzativa dei singoli intermediari. L'art. 114-quinquies-decies abbraccia entrambe le funzioni.

Quale norma UE sta alla base dell'art. 114-quinquies-decies TUB?

La disposizione recepisce l'art. 33 del D.Lgs. 11/2010, che a sua volta dava attuazione alla prima PSD. La PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) ha rafforzato la cooperazione informativa, introducendo obblighi più stringenti di notifica tra autorità di origine e di destinazione per gli istituti di pagamento con passaporto europeo.

Quali conseguenze ha lo scambio informativo per un istituto di pagamento estero che opera in Italia?

Se la Banca d'Italia rileva irregolarità nella condotta di un istituto di pagamento comunitario operante in Italia, ne informa l'autorità dello Stato di origine. Quest'ultima è la prima responsabile dell'intervento. Solo in caso di inerzia o urgenza la Banca d'Italia può adottare misure dirette, come previsto dall'art. 114-quinquies.2 TUB.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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