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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 quinquies decies T.U.B. – Scambio di informazioni
In vigore dal 01/03/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 33
“1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.”
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Vedi anche
→TUB art. 114 - Articolo 114 quinquies.2 del T.U.B.→TUB art. 114-sexies - Art. 114 sexies T.U.B.: Servizi di pagamento→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 114 T.U.B.: Norme finali→Art. 113 ter T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione→Art. 113 bis T.U.B.: Sospensione degli organi di amministrazione e controllo→Articolo 113 del T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.→Articolo 112 bis del T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi→Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti→Art. 111 bis T.U.B.: Finanza etica e sostenibile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nel mercato dei pagamenti
L'art. 114-quinquies-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 in attuazione della prima Direttiva sui servizi di pagamento (PSD1, poi consolidata nella PSD2 Dir. 2015/2366/UE), disciplina i meccanismi di cooperazione informativa tra la Banca d'Italia e le altre autorità pubbliche coinvolte nella vigilanza sul sistema dei pagamenti.
Ambito soggettivo: la rete istituzionale di riferimento
Il comma 1 individua due categorie di interlocutori istituzionali. La prima comprende la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea, nella loro qualità di autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti: il riferimento è alla funzione di oversight sui sistemi di pagamento e regolamento, che si distingue dalla vigilanza prudenziale in senso stretto. La lettera a) contempla anche, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento, con ciò aprendo a una collaborazione flessibile con organismi nazionali o sovranazionali di nuova costituzione.
La seconda categoria (lettera b) riguarda le altre autorità competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento: una formulazione ampia che ricomprende le Autorità di vigilanza prudenziale degli altri Stati UE (ad esempio la BaFin tedesca o l'AMF francese) e, potenzialmente, le autorità settoriali chiamate ad applicare normative trasversali come il Reg. UE 2018/389 sulla Strong Customer Authentication (SCA).
Il limite del segreto d'ufficio
La norma esordisce con il richiamo al previgente art. 7 TUB, che tutela il segreto d'ufficio e le regole generali sulla riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Questo rinvio è fondamentale: lo scambio di informazioni con le autorità estere non è incondizionato ma deve avvenire nel rispetto delle garanzie di riservatezza applicabili nei rispettivi ordinamenti, e le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità di vigilanza per cui sono state trasmesse.
Coordinamento con il D.Lgs. 11/2010 e la PSD2
L'art. 33 del D.Lgs. 11/2010, da cui la presente disposizione è tratta, ha dato attuazione all'art. 24 della prima Direttiva sui servizi di pagamento. La PSD2 ha rafforzato ulteriormente questo obbligo di cooperazione, introducendo il meccanismo del «passaporto europeo» per gli istituti di pagamento e richiedendo un flusso informativo continuo tra autorità di origine e autorità ospitante per la supervisione degli intermediari transfrontalieri. In questo contesto, l'art. 114-quinquies-decies TUB costituisce la base giuridica interna per la partecipazione della Banca d'Italia a questi circuiti informativi europei.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli istituti di pagamento e gli IMEL operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale, lo scambio informativo tra autorità ha ricadute concrete sulla vigilanza: le irregolarità rilevate dall'autorità ospitante vengono segnalate all'autorità di origine, che è la prima responsabile dell'intervento correttivo. Questo meccanismo garantisce la coerenza applicativa della normativa PSD2 su scala europea e tutela gli utenti dei servizi di pagamento indipendentemente dal paese di stabilimento dell'intermediario.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Con quali autorità la Banca d'Italia scambia informazioni sui servizi di pagamento?
La Banca d'Italia scambia informazioni con la BCE, le banche centrali nazionali degli Stati UE (in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sui sistemi di pagamento) e con altre autorità competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Il segreto d'ufficio limita lo scambio di informazioni con le autorità estere?
Sì. L'art. 114-quinquies-decies fa salvo quanto previsto dall'art. 7 TUB in materia di segreto d'ufficio: le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo per le finalità di vigilanza per cui sono state trasmesse e devono essere trattate con riservatezza nel paese destinatario.
Qual è la differenza tra la sorveglianza sui sistemi di pagamento e la vigilanza prudenziale?
La sorveglianza (oversight) sui sistemi di pagamento e regolamento è una funzione delle banche centrali volta a garantire l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di mercato. La vigilanza prudenziale riguarda invece la solidità patrimoniale e organizzativa dei singoli intermediari. L'art. 114-quinquies-decies abbraccia entrambe le funzioni.
Quale norma UE sta alla base dell'art. 114-quinquies-decies TUB?
La disposizione recepisce l'art. 33 del D.Lgs. 11/2010, che a sua volta dava attuazione alla prima PSD. La PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) ha rafforzato la cooperazione informativa, introducendo obblighi più stringenti di notifica tra autorità di origine e di destinazione per gli istituti di pagamento con passaporto europeo.
Quali conseguenze ha lo scambio informativo per un istituto di pagamento estero che opera in Italia?
Se la Banca d'Italia rileva irregolarità nella condotta di un istituto di pagamento comunitario operante in Italia, ne informa l'autorità dello Stato di origine. Quest'ultima è la prima responsabile dell'intervento. Solo in caso di inerzia o urgenza la Banca d'Italia può adottare misure dirette, come previsto dall'art. 114-quinquies.2 TUB.