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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 114 sexies T.U.B. – Servizi di pagamento

In vigore dal 01/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 33

“1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La prestazione di servizi di pagamento è riservata per legge a banche, IMEL e istituti di pagamento.
  • Possono prestare servizi di pagamento anche BCE, banche centrali UE, Stato italiano e altri Stati comunitari, pubbliche amministrazioni e Poste Italiane.
  • Il D.Lgs. 11/2010 ha recepito la Direttiva PSD (poi aggiornata con PSD2, Dir. 2015/2366/UE) definendo il perimetro soggettivo di accesso al mercato dei pagamenti.
  • L'articolo costituisce la norma-cardine della riserva di attività in materia di servizi di pagamento nel sistema bancario e finanziario italiano.
  • Le deroghe per soggetti pubblici si giustificano con la loro natura istituzionale e la vigilanza già esercitata su di essi.

Riserva di attività nei servizi di pagamento: art. 114-sexies TUB

L'articolo 114-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto con il D.Lgs. 11/2010 in attuazione della Direttiva PSD (Direttiva 2007/64/CE), poi consolidato in seguito al recepimento della PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE), stabilisce una riserva di attività per la prestazione dei servizi di pagamento. Si tratta di una norma fondamentale del sistema dei pagamenti al dettaglio italiano e dell'intera architettura regolamentare europea.

Il principio della riserva di attività

La riserva di attività consiste nell'esclusiva riconosciuta dalla legge a determinati soggetti abilitati: soltanto le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL) e gli istituti di pagamento (IP) possono offrire servizi di pagamento a titolo professionale sul mercato. Questo principio mira a tutelare gli utenti finali — consumatori e imprese — garantendo che i soggetti che trattano i loro fondi siano soggetti a regimi autorizzativi, prudenziali e di vigilanza adeguati.

Gli istituti di pagamento, introdotti per la prima volta dal D.Lgs. 11/2010, rappresentano una categoria intermedia: non raccolgono depositi come le banche e non emettono moneta elettronica come gli IMEL, ma sono abilitati a svolgere i servizi di pagamento elencati nell'allegato alla Direttiva PSD2, quali bonifici, addebiti diretti, pagamenti con carta, servizi di rimessa di denaro e, con la PSD2, i nuovi servizi di accesso ai conti (AISP e PISP).

I soggetti esentati dalla riserva

Il comma 1 dell'articolo prevede una serie di soggetti che possono prestare servizi di pagamento al di fuori della riserva, in virtù della loro natura istituzionale. Si tratta della Banca Centrale Europea, delle banche centrali dei Paesi UE, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di Poste Italiane S.p.A.. Questi soggetti operano nel rispetto delle disposizioni specificamente ad essi applicabili, che possono essere diverse da quelle previste per gli IP.

L'esenzione per le pubbliche amministrazioni si giustifica con il fatto che i pagamenti da esse effettuati o ricevuti hanno natura pubblica e sono già soggetti ad un sistema di regole e controlli propri del diritto pubblico. Analogamente, le banche centrali esercitano funzioni di politica monetaria e regolazione dei sistemi di pagamento che rendono strutturalmente diversa la loro posizione rispetto agli operatori commerciali.

La disciplina PSD2 e gli sviluppi recenti

Con il recepimento della PSD2 tramite il D.Lgs. 218/2017 e le successive modifiche, il perimetro dei servizi di pagamento si è ampliato significativamente. Sono stati introdotti i servizi di informazione sui conti (AISP) e i servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP), che hanno permesso l'ingresso nel mercato di nuovi operatori fintech. La riserva di cui all'art. 114-sexies TUB comprende anche questi nuovi servizi, sebbene con un regime autorizzativo semplificato per i soggetti che prestano esclusivamente i servizi AISP (iscrizione in apposito registro anziché autorizzazione piena).

La Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza sugli IP, ha emanato disposizioni attuative e di vigilanza che integrano il quadro normativo primario, in coerenza con gli orientamenti EBA (Autorità Bancaria Europea) e le norme tecniche di regolamentazione (RTS) adottate dalla Commissione Europea.

Conseguenze della violazione della riserva

L'esercizio abusivo di servizi di pagamento in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies TUB configura il reato previsto dall'art. 131-ter TUB, con sanzioni penali a carico dei responsabili. Sul piano amministrativo, la Banca d'Italia può adottare provvedimenti inibitori e disporre la cessazione dell'attività abusiva, oltre a irrogare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 144 TUB. Questa disciplina sanzionatoria è rafforzata dal regime della PSD2, che impone agli Stati membri misure effettive, proporzionate e dissuasive a presidio della riserva.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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