Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

La Banca d’Italia può esentare gli istituti di pagamento da parte delle disposizioni del titolo quando ricorrono congiuntamente due condizioni: la media mensile delle operazioni degli ultimi 12 mesi non supera i 3 milioni di euro (agenti inclusi) e nessun responsabile della gestione ha condanne per riciclaggio o reati finanziari.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 sexies decies T.U.B. – Deroghe

In vigore dal 13/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.

3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114-decies.

4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.”

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In sintesi

  • La Banca d'Italia può esentare gli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune disposizioni del Titolo V-ter TUB se ricorrono specifiche condizioni.
  • La prima condizione è che la media mensile delle operazioni di pagamento negli ultimi 12 mesi non superi i 3 milioni di euro complessivi (inclusi gli agenti).
  • La seconda condizione è che nessun responsabile della gestione abbia riportato condanne per riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
  • I soggetti esentati non sono tenuti ad applicare l'art. 114-decies TUB in materia di salvaguardia dei fondi.
  • La Banca d'Italia definisce quali servizi di pagamento i soggetti esentati possono prestare e le procedure di comunicazione delle variazioni.

Il regime di esenzione per gli istituti di pagamento minori: art. 114-sexies-decies TUB

L'articolo 114-sexies-decies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 218/2017 in attuazione della Direttiva PSD2 (Dir. 2015/2366/UE), disciplina un regime di esenzione parziale o totale dall'applicazione delle disposizioni ordinarie previste per gli istituti di pagamento (IP). Si tratta di una norma di favor per gli operatori di minori dimensioni, volta a ridurre gli oneri regolamentari per soggetti il cui impatto sul sistema finanziario è limitato.

I presupposti dell'esenzione

L'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia su istanza del soggetto interessato e richiede la presenza congiunta di due condizioni. La prima è di natura quantitativa: la media mensile dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti dodici mesi, incluse quelle effettuate tramite agenti di cui il soggetto è responsabile, non deve superare i 3 milioni di euro. La valutazione di questa soglia può avvenire anche sulla base del piano aziendale prospettico quando l'attività è di nuova costituzione. La seconda condizione è di natura soggettiva: nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa deve aver riportato condanne definitive per reati di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. Questo requisito riflette l'attenzione del legislatore europeo e italiano ai temi di integrità e idoneità dei soggetti operanti nel settore finanziario, in raccordo con le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Effetti dell'esenzione

I soggetti che beneficiano del regime di esenzione sono iscritti nell'albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d'Italia, ma con un regime semplificato. In particolare, la norma esclude l'applicazione dell'art. 114-decies TUB, che impone agli IP l'obbligo di salvaguardare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento mediante tecniche specifiche (segregazione su conti dedicati, investimento in attività sicure, copertura assicurativa, ecc.). La ratio di questa esenzione risiede nel fatto che soggetti di dimensioni molto ridotte presentano rischi sistemici contenuti e possono operare con requisiti patrimoniali e di tutela degli utenti meno stringenti.

La Banca d'Italia ha la facoltà di determinare quali servizi di pagamento i soggetti esentati possono prestare, selezionando tra quelli elencati nell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), nn. 1-6 del TUB. Ciò consente un'applicazione graduata e proporzionata del regime di esenzione.

Obblighi di comunicazione

I soggetti esentati sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia qualsiasi variazione delle condizioni che giustificano l'esenzione, secondo le procedure stabilite dalla stessa Autorità di vigilanza. In particolare, se la media mensile delle operazioni supera la soglia dei 3 milioni di euro, il soggetto deve comunicare tale circostanza e si applicheranno le disposizioni ordinarie per gli IP. Questa clausola di rientro automatico nel regime ordinario garantisce che il meccanismo di esenzione non si trasformi in un permanente "scudo regolamentare" per soggetti che, crescendo, acquistano una rilevanza sistemica maggiore.

Confronto con la disciplina IMEL

Un meccanismo analogo è previsto per gli istituti di moneta elettronica (IMEL) ai sensi dell'art. 114-bis TUB. La simmetria tra i due regimi di esenzione riflette la scelta del legislatore italiano di adottare un approccio proporzionale alla regolamentazione degli operatori non bancari del settore dei pagamenti, in linea con il principio di proporzionalità sancito dalla PSD2 e dalle linee guida EBA in materia di autorizzazione e registrazione degli IP.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

A cosa serve il regime di esenzione previsto dall'art. 114-sexies-decies TUB?

Il regime di esenzione consente alla Banca d'Italia di esonerare gli istituti di pagamento minori dall'applicazione di alcune disposizioni del Titolo V-ter TUB, riducendo gli oneri regolamentari per operatori con volumi di operazioni contenuti (sotto i 3 milioni di euro mensili).

Quali sono le condizioni per ottenere l'esenzione?

Occorre che: (a) la media mensile delle operazioni negli ultimi 12 mesi non superi 3 milioni di euro (inclusi gli agenti); (b) nessun responsabile della gestione abbia condanne per riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati finanziari.

I soggetti esentati devono comunque iscriversi all'albo degli istituti di pagamento?

Sì. L'esenzione riguarda l'applicazione di alcune disposizioni prudenziali e operative, non l'obbligo di iscrizione. I soggetti esentati rimangono iscritti nell'albo degli IP tenuto dalla Banca d'Italia, con un regime semplificato.

Cosa succede se un soggetto esentato supera la soglia dei 3 milioni di euro?

Il soggetto è tenuto a comunicare la variazione alla Banca d'Italia secondo le procedure stabilite. Al superamento della soglia, cessano i presupposti dell'esenzione e si applicano le disposizioni ordinarie previste per gli istituti di pagamento, incluso l'art. 114-decies TUB.

Quale norma analoga esiste per gli IMEL?

Per gli istituti di moneta elettronica esiste un meccanismo di esenzione analogo disciplinato dall'art. 114-bis TUB, che segue la stessa logica di proporzionalità prevista dalla Direttiva PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) e dalla Direttiva EMD2 per gli operatori di piccole dimensioni.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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