Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 quinquies.2 T.U.B. – Vigilanza
In vigore dal 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
“1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
1-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonche’ i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d’Italia puo’:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o piu’ esponenti; la rimozione non e’ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d’Italia puo’ altresi’ convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorita’ competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita’ imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attivita’ di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita’ connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attivita’ e il patrimonio destinato.
6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine affinche’ quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita’.
6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorita’ dello Stato di origine, quando le irregolarita’ commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia puo’ adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Vigilanza della Banca d'Italia sugli IMEL: poteri e strumenti
L'art. 114-quinquies.2 TUB costituisce la norma cardine in materia di vigilanza sugli istituti di moneta elettronica (IMEL), recependo le indicazioni della Direttiva PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) e del D.Lgs. 11/2010 in ordine ai poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza. La disposizione si inserisce in un quadro regolamentare europeo armonizzato, che assegna alla Banca d'Italia il ruolo di supervisore prudenziale e comportamentale degli IMEL autorizzati in Italia.
Obblighi di segnalazione e trasparenza informativa
Il comma 1 dell'articolo impone agli IMEL l'invio periodico di segnalazioni statistiche e prudenziali, nonché la trasmissione dei bilanci secondo le modalità fissate dalla Banca d'Italia. L'obbligo è esteso, ai sensi del comma 1-ter, anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, con ciò ampliando significativamente il perimetro soggettivo della vigilanza. Questo meccanismo riflette l'approccio consolidato in materia bancaria: il ricorso all'outsourcing non può tradursi in un abbassamento dei livelli di controllo.
Poteri regolamentari e misure correttive
In forza del comma 2, la Banca d'Italia emana disposizioni generali su governo societario, adeguatezza patrimoniale, contenimento dei rischi, organizzazione amministrativa e sistemi di remunerazione. Si tratta di un'ampia delega regolamentare che consente all'Autorità di calibrare i requisiti in funzione delle specificità operative degli IMEL, in raccordo con le Linee guida EBA e gli EBA RTS in materia di gestione del rischio operativo e sicurezza dei pagamenti.
Il comma 3 elenca i poteri d'intervento specifici: convocazione degli organi aziendali, ordini di convocazione con ordine del giorno prestabilito, adozione di provvedimenti specifici tra cui la restrizione delle attività, il divieto di effettuare determinate operazioni societarie, il divieto di distribuire utili e, in casi estremi, la rimozione di esponenti aziendali la cui permanenza sia pregiudizievole per la sana e prudente gestione.
Vigilanza sulle strutture esternalizzate e transfrontaliere
Di particolare rilievo è la disciplina delle ispezioni. La Banca d'Italia può effettuare accertamenti non solo presso gli IMEL, ma anche presso i loro agenti e i soggetti ai quali siano state delegate funzioni essenziali. Per le strutture estere di IMEL italiani, è prevista una procedura di coordinamento con l'autorità dello Stato ospitante, nel rispetto del principio di home country control che permea tutta la regolamentazione europea sui servizi di pagamento.
Il comma 6 riguarda gli IMEL c.d. ibridi, ovvero quegli istituti che, ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 2, svolgono anche attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica. In questo caso la Banca d'Italia esercita i propri poteri vigilanza circoscrivendoli all'attività di emissione e pagamento e al relativo patrimonio destinato, con ciò garantendo la separazione degli asset e la tutela dei detentori di moneta elettronica.
Cooperazione con le autorità comunitarie
I commi 6-bis e 6-ter disciplinano la procedura di enforcement nei confronti degli IMEL comunitari operanti in Italia che violino il TUB o il D.Lgs. 11/2010. La Banca d'Italia ne informa l'autorità dello Stato di origine e, in caso di mancato intervento o urgenza, può adottare misure dirette, inclusa la sospensione delle attività. Questa architettura di vigilanza a doppio binario, home country control + intervento d'urgenza del paese ospitante, è il modello adottato dall'intera regolamentazione PSD2 per garantire la stabilità del mercato unico dei pagamenti.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali informazioni devono trasmettere gli IMEL alla Banca d'Italia?
Gli IMEL sono tenuti a inviare segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato o documento richiesto dalla Banca d'Italia, secondo le modalità da essa stabilite. L'obbligo si estende anche ai soggetti cui siano esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
Può la Banca d'Italia rimuovere gli esponenti di un IMEL?
Sì. Il comma 3, lettera d-bis), consente alla Banca d'Italia di disporre la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto, salvo che ricorrano i presupposti per la decadenza ex art. 26 TUB.
Come funziona la vigilanza sugli IMEL che esternalizzano funzioni aziendali?
L'art. 114-quinquies.2 estende i poteri ispettivi della Banca d'Italia ai soggetti cui siano state delegate funzioni essenziali, nonché al loro personale. L'outsourcing non riduce quindi il perimetro della vigilanza prudenziale.
Cosa accade se un IMEL comunitario viola le norme italiane?
La Banca d'Italia informa l'autorità dello Stato di origine affinché adotti i provvedimenti necessari. Se tali provvedimenti mancano o sono inadeguati, o nei casi di urgenza, la Banca d'Italia può intervenire direttamente, fino alla sospensione delle attività sul territorio italiano.
Quale rapporto esiste tra l'art. 114-quinquies.2 TUB e la normativa EBA?
La disposizione va letta in combinato con gli EBA Guidelines e gli EBA RTS emanati in attuazione della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE), che definiscono standard tecnici di vigilanza su governance, gestione del rischio operativo e sicurezza informatica degli IMEL.