Art. 33 T.U.B. – Norme generali.
In vigore dal 19/12/2018
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20 bis
“1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa’ cooperativa per azioni a responsabilita’ limitata.
1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo e’ condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 1-bis.
1-ter. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle societa’ cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l’autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”.
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore a cinquecento euro.”
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In sintesi
L'apertura del Capo V: la natura giuridica delle banche di credito cooperativo
L'art. 33 del Testo Unico Bancario apre il Capo V del Titolo II, dedicato alle banche di credito cooperativo (BCC), e ne fissa i tratti strutturali essenziali. Le BCC costituiscono, accanto alle banche popolari di cui agli artt. 28-32 T.U.B., il secondo pilastro del sistema bancario cooperativo italiano. A differenza delle popolari, però, le BCC sono cooperative a mutualità prevalente ex artt. 2512-2513 c.c., come precisato dall'art. 35 T.U.B., e per questo godono di benefici fiscali specifici (esenzione parziale dell'imposta sul reddito sulla quota di utili accantonati a riserva legale ex L. 904/1977) ma sono soggette a vincoli operativi più stringenti, tra cui l'obbligo di operare prevalentemente con i propri soci e nel proprio territorio di competenza (art. 35 T.U.B.). La disposizione, nella sua attuale formulazione, è il prodotto di una stratificazione normativa importante: la riforma del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, ha introdotto l'obbligo di adesione delle BCC a un gruppo bancario cooperativo, modificando profondamente l'architettura del sistema. Il D.L. 119/2018 (Articolo 20-bis) ha poi affinato la disciplina del coordinamento tra autorizzazione bancaria e adesione al gruppo. Per il consulente che assista una BCC, un gruppo bancario cooperativo (oggi ICCREA Banca e Cassa Centrale Banca), o un socio di BCC, la corretta lettura dell'art. 33 e il coordinamento con gli artt. 34-37-ter T.U.B. è imprescindibile per ogni operazione che incida sulla struttura societaria o sui requisiti di autorizzazione.Comma 1: la forma cooperativa per azioni a responsabilità limitata
Il comma 1 stabilisce che le BCC «sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata». La formula è precisa e qualifica la BCC come una società cooperativa (assoggettata alle norme degli artt. 2511 ss. c.c., con le specificità del Titolo II T.U.B.), per azioni (con capitale rappresentato da azioni, distinte dalle quote delle cooperative a responsabilità limitata di diritto comune), a responsabilità limitata (i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento, secondo il regime ordinario delle società di capitali). La forma «cooperativa per azioni a responsabilità limitata» è una species intermedia tra la cooperativa a responsabilità illimitata (che pure il codice civile contempla, anche se rara nella prassi) e la cooperativa a responsabilità limitata con quote. La scelta della forma azionaria, dal lato del legislatore, è coerente con la finalità di consentire la circolazione delle partecipazioni (in misura limitata, tenuto conto dei principi cooperativi della porta aperta e del gradimento) e di permettere la diffusione capillare della base sociale, attraverso azioni di valore unitario contenuto (art. 33, comma 4). Sul piano sistematico, il riferimento alla forma cooperativa richiama l'applicazione degli artt. 2511-2545-octiesdecies c.c. ove non derogati dal T.U.B.Comma 1-bis: la riforma del 2016 e l'adesione obbligatoria al gruppo bancario cooperativo
Il comma 1-bis, introdotto dal D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 (convertito in L. 49/2016), ha rappresentato la più profonda riforma del sistema BCC dalla riforma del 1993: «L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis». La norma trasforma l'adesione al gruppo da scelta libera a condizione di autorizzazione: senza adesione, non vi è autorizzazione; senza autorizzazione, non vi è BCC. La ratio della riforma è duplice. Da un lato, esigenze prudenziali europee: il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU, Reg. UE 1024/2013) richiede strutture bancarie con dimensione e robustezza patrimoniale adeguate, e le singole BCC, di dimensione locale, non avrebbero potuto soddisfare individualmente i requisiti delle banche significative. La costituzione del gruppo bancario cooperativo consente di aggregare la massa critica necessaria per essere qualificati come «banche significative» sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (sia ICCREA che Cassa Centrale Banca, in quanto capogruppo, sono significative). Dall'altro lato, esigenze di solidarietà finanziaria: il gruppo opera con un sistema di garanzia interna (cross-guarantee scheme) che consente di affrontare le crisi delle singole BCC attraverso il sostegno collettivo, in linea con il modello tedesco (Volksbanken/Raiffeisen) e olandese (Rabobank). Oggi in Italia operano due gruppi bancari cooperativi: il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (capogruppo Iccrea Banca SpA, con sede a Roma) e il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (capogruppo Cassa Centrale Banca SpA, con sede a Trento). Esiste poi una limitata deroga prevista dall'art. 37-bis, comma 1-bis, per le casse rurali altoatesine che, in ragione della peculiarità linguistica e territoriale, possono restare al di fuori dei gruppi nazionali sotto un regime ad hoc (Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige come capogruppo di un'aggregazione provinciale).Comma 1-ter: il coordinamento autorizzazione-iscrizione cooperativa
Il comma 1-ter regola il coordinamento procedurale tra autorizzazione bancaria e iscrizione nell'albo delle società cooperative: «Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis». In altri termini, l'autorità chiamata a iscrivere la BCC nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente (oggi gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, dopo il passaggio dal Ministero del Lavoro, e accessibile attraverso il D.Lgs. 220/2002) non può procedere se manca l'autorizzazione di Banca d'Italia, che a sua volta presuppone l'adesione al gruppo bancario cooperativo. Il meccanismo è un concatenamento procedurale: per costituire una BCC oggi è necessario, contestualmente, (a) ottenere l'autorizzazione di Banca d'Italia ex art. 14 T.U.B., (b) ottenere la stipula del contratto di coesione con il gruppo bancario cooperativo prescelto, (c) procedere all'iscrizione nell'albo delle cooperative. L'impossibilità pratica di costituire nuove BCC autonome dal 2016 in avanti è stata uno degli effetti, voluti o accettati, della riforma, che ha cristallizzato l'assetto del sistema BCC quale risultava dalle adesioni ai due gruppi.Comma 2: l'obbligo di denominazione «credito cooperativo»
Il comma 2 impone l'obbligo che la denominazione sociale contenga l'espressione «credito cooperativo». La previsione ha funzione di tutela informativa del pubblico: chi entra in rapporto con una banca deve poter immediatamente identificare la sua natura giuridica (cooperativa a mutualità prevalente operante a vocazione territoriale), e di conseguenza il suo regime operativo specifico. La denominazione «credito cooperativo» è riservata alle BCC autorizzate (art. 132 T.U.B. sancisce le sanzioni per l'uso abusivo della denominazione bancaria). L'obbligo si combina con le altre indicazioni che la denominazione di una BCC tipicamente contiene: la qualifica geografica di riferimento (es. «Cassa Rurale di...», «Banca di Credito Cooperativo di...», «BCC di...»), eventuale denominazione storica (per le casse rurali che operano da fine Ottocento, spesso il riferimento alla tradizione raiffeisen o luzzattiana). L'uso della denominazione «credito cooperativo» da parte di soggetti non autorizzati configura illecito bancario sanzionabile penalmente ex art. 133 T.U.B.Comma 3: la nomina degli organi e i raccordi con la disciplina di gruppo
Il comma 3 stabilisce che «La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3». La regola generale è dunque la competenza assembleare: il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della BCC sono nominati dall'assemblea dei soci, secondo i meccanismi cooperativi (voto capitario ex art. 34, comma 3, T.U.B.) e gli artt. 2364, 2401, 2538 c.c. Le riserve di competenza del comma 3 sono però significative. L'art. 150-ter T.U.B. attribuisce alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo il potere di nominare, opporsi o revocare i membri degli organi di amministrazione e controllo delle BCC affiliate, in proporzione al rating attribuito a ciascuna BCC dal sistema di valutazione interno al gruppo (sound banks vs banche con criticità prudenziali). L'art. 37-bis, comma 3, disciplina poi il contratto di coesione che regola i rapporti tra capogruppo e affiliate, includendo i meccanismi di nomina e revoca. Il risultato è che, dopo la riforma 2016, la governance delle BCC è doppiamente legittimata: dal basso, dall'assemblea dei soci; dall'alto, dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo, secondo l'intensità che il rating prudenziale della singola BCC giustifica.Comma 4: il valore nominale delle azioni (25-500 euro)
Il comma 4 fissa il range del valore nominale dell'azione: non inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. La forbice è significativa e risponde a una logica precisa: il limite inferiore (25 euro) è pensato per consentire la partecipazione del piccolo socio-risparmiatore, in coerenza con il principio cooperativo della porta aperta e con la diffusione capillare dell'azionariato locale (tipica la BCC con migliaia di soci, molti dei quali con pochissime azioni). Il limite superiore (500 euro) impedisce concentrazioni di valore unitario elevato che potrebbero squilibrare l'assetto cooperativo, e si combina con il limite del valore complessivo di 100.000 euro di azioni per socio ex art. 34, comma 4, T.U.B. La determinazione del valore nominale nell'ambito del range è rimessa allo statuto, che può anche prevedere il taglio per categorie di azioni (azioni ordinarie e azioni di sovvenzione ex art. 2526 c.c.). La rivalutazione del valore nominale, ex art. 2545-quinquies, comma 4, c.c., può avvenire nei limiti consentiti dalla disciplina cooperativa generale, e deve rispettare comunque il tetto dei 500 euro. La Banca d'Italia, attraverso la Circolare 285/2013, ha disciplinato gli aspetti operativi della determinazione del valore nominale e della sua eventuale modifica.Profili pratici per il consulente
Per il consulente che assista una BCC o un suo socio, l'art. 33 funge da norma di apertura del sistema: ogni operazione che incida sulla forma societaria, sull'autorizzazione, sull'adesione al gruppo o sulla denominazione richiede l'attenta verifica della compatibilità con i quattro principi cardine: forma cooperativa per azioni a responsabilità limitata; adesione obbligatoria al gruppo bancario cooperativo; denominazione contenente «credito cooperativo»; valore nominale dell'azione tra 25 e 500 euro. La fuoriuscita dal gruppo (way out ex art. 36 T.U.B.) è oggi possibile, ma con conseguenze drammatiche: la BCC che esca dal gruppo perde l'autorizzazione e deve trasformarsi in SpA bancaria, abbandonando lo status di cooperativa a mutualità prevalente e i relativi benefici fiscali, oltre a perdere la propria denominazione «di credito cooperativo». Sul piano operativo, una particolare attenzione va riservata al coordinamento con la capogruppo: il contratto di coesione, regolato dall'art. 37-bis T.U.B., disciplina poteri di direzione e coordinamento che incidono profondamente sull'autonomia gestionale della singola BCC, tanto da configurare un'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., con relativi profili di responsabilità della capogruppo verso i soci e i creditori delle affiliate. La giurisprudenza in materia è in fase di formazione, dato che il regime è operativo a regime solo dal 2019, ma si delineano già linee interpretative coerenti con il principio di leale cooperazione tra capogruppo e affiliate, sempre nei limiti del rispetto della specifica natura cooperativa e mutualistica delle BCC tutelata dall'art. 45 Cost.