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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 T.U.B. – Abuso di denominazione.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

“1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ finanziaria loro riservata e’ vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 111.

3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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In sintesi

  • Vieta l'uso di denominazioni come «banca», «banco», «credito», «risparmio», «moneta elettronica», «istituto di pagamento» e «finanziaria» a soggetti non autorizzati.
  • Il divieto copre qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche in lingua straniera.
  • La Banca d'Italia può individuare ipotesi eccezionali in cui tali locuzioni sono consentite a soggetti non vigilati.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 5.000 a 5 milioni di euro per le persone fisiche; fino al 10% del fatturato per le società.
  • Le stesse sanzioni si applicano a chi inganna il pubblico inducendo il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza Banca d'Italia.
Indice dei contenuti

Finalità della norma

L'art. 133 TUB tutela la riserva denominativa a favore dei soggetti vigilati dalla Banca d'Italia. La ratio è duplice: proteggere la fiducia del pubblico nel sistema bancario e finanziario e impedire che operatori abusivi si accreditino come soggetti autorizzati. La norma non sanziona l'attività illecita in sé, quella è coperta dagli artt. 131 e 132 TUB, ma l'uso fraudolento di parole chiave idonee a creare confusione sulla natura giuridica del soggetto.

Perimetro soggettivo e denominazioni protette

Il comma 1 riserva «banca», «banco», «credito» e «risparmio» alle banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 TUB. Il comma 1-bis estende la tutela all'espressione «moneta elettronica» in favore degli IMEL; il comma 1-ter a «istituto di pagamento» per gli IP; il comma 1-quater a «finanziaria» per gli intermediari ex art. 106 TUB. La formulazione aperta («altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno») consente di colpire anche termini equivalenti in lingue straniere o abbreviazioni evocative.

Potere regolamentare della Banca d'Italia

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di ammettere, in via generale, l'uso di tali locuzioni da parte di soggetti diversi qualora esistano controlli amministrativi o elementi di fatto che escludano il rischio di confusione. Tale potere è esercitato tipicamente a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni di categoria che includono storicamente il termine «banca» o «credito» nella propria denominazione senza svolgere attività riservata.

Apparenza di vigilanza Banca d'Italia

Il comma 3, ultima parte, colpisce anche chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza ex art. 108 TUB o abilitato ex art. 111 TUB. Questa previsione mira in particolare alle piattaforme online che ostentano loghi, certificazioni fittizie o richiami a normative europee per simulare uno status autorizzativo inesistente. Il rinvio all'art. 144, comma 9 TUB (comma 3-bis) assicura l'applicabilità delle procedure sanzionatorie di Banca d'Italia.

Rapporto con il D.Lgs. 231/2001

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 133 TUB non costituisce di per sé un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, se l'uso abusivo della denominazione si accompagna ad attività finanziaria abusiva (art. 132 TUB, fattispecie penale), potrebbe rilevare nell'ambito dei modelli organizzativi 231 degli enti coinvolti.

Evoluzione normativa e Direttiva CRD VI

Il D.Lgs. 72/2015 ha significativamente ampliato il perimetro dell'art. 133 TUB, aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in attuazione delle direttive europee in materia di servizi di pagamento e moneta elettronica. La Direttiva CRD VI 2024/1619 rafforza ulteriormente la trasparenza dei requisiti di autorizzazione bancaria, anticipando possibili aggiornamenti alla disciplina della riserva denominativa nell'ordinamento italiano.

Domande frequenti

Un'associazione che si chiama «Credito Cooperativo Locale» senza essere banca viola l'art. 133 TUB?

Dipende. La Banca d'Italia può autorizzare in via generale l'uso di tali locuzioni da soggetti non bancari quando esistano controlli amministrativi o elementi di fatto che escludano il rischio di confusione (comma 2). In assenza di tale autorizzazione, l'uso è vietato e la sanzione può arrivare fino al 10% del fatturato per gli enti.

Qual è la differenza tra la violazione dell'art. 133 TUB e quella dell'art. 132 TUB?

L'art. 132 TUB sanziona penalmente (reclusione + multa) lo svolgimento effettivo di attività finanziaria senza autorizzazione. L'art. 133 TUB sanziona invece amministrativamente il solo uso abusivo di denominazioni riservate, anche in assenza di qualsiasi attività finanziaria concreta.

Una fintech straniera che opera in Italia con il nome «MoneyBank Ltd» può incorrere nella violazione?

Sì. La norma si applica a qualsiasi soggetto che utilizzi denominazioni idonee a trarre in inganno nelle comunicazioni rivolte al pubblico italiano, indipendentemente dalla nazionalità. Il riferimento esplicito alle parole «anche in lingua straniera» rafforza questa interpretazione.

Chi accerta e irroga la sanzione prevista dall'art. 133 TUB?

La sanzione è irrogata dalla Banca d'Italia secondo il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 144 TUB, richiamato dal comma 3-bis. L'accertamento può scaturire da esposti, attività ispettiva o segnalazioni di altri enti di vigilanza europei tramite meccanismi di cooperazione.

Il sito internet di una società può integrare la violazione dell'art. 133 TUB?

Sì. La norma copre qualsiasi «comunicazione rivolta al pubblico», incluse le comunicazioni digitali, i siti web, i social media e le app. La Banca d'Italia ha già contestato a piattaforme online l'uso di claim come «deposita i tuoi risparmi» o «conto bancario» in assenza di autorizzazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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