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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 132 bis T.U.B. – Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale.

In vigore dal 01/03/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

“1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga attivita’ di raccolta del risparmio, attivita’ bancaria, attivita’ di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attivita’ finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della societa’.”

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In sintesi

  • Legittima Banca d'Italia e UIC a denunciare al PM o richiedere al tribunale misure ex art. 2409 c.c. in caso di abusivismo finanziario
  • Si applica in presenza di fondato sospetto di violazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132 TUB
  • Le spese di ispezione sono a carico della società sottoposta a controllo
  • Introdotto dal D.Lgs. 11/2010 in attuazione della Direttiva PSD
  • Strumento di enforcement extragiudiziale che affianca la vigilanza ordinaria della Banca d'Italia
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 132-bis TUB disciplina un potere di denuncia straordinario attribuito alla Banca d'Italia e all'UIC (oggi incorporato nella Banca d'Italia) in caso di sospetto abusivismo nelle attività finanziarie riservate. La norma si inserisce nel sistema di enforcement del TUB accanto ai poteri sanzionatori amministrativi (artt. 144 ss.) e alle fattispecie penali (artt. 130-132), offrendo uno strumento procedurale che consente di attivare i rimedi civilistici previsti dall'art. 2409 c.c. per le società irregolarmente costituite o gestite. La ratio è quella di garantire un intervento tempestivo anche nelle ipotesi in cui l'apertura di un procedimento penale richiederebbe tempi incompatibili con la tutela urgente degli utenti e del mercato.

I presupposti applicativi: il fondato sospetto

La norma richiede un «fondato sospetto» che una società svolga in via abusiva attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132 TUB. Il «fondato sospetto» è una soglia più bassa rispetto alla «grave irregolarità» richiesta per l'applicazione diretta dell'art. 2409 c.c., ma deve comunque fondarsi su elementi concreti e non su mere supposizioni. La Banca d'Italia può acquisire tali elementi nell'esercizio dei poteri ispettivi di cui all'art. 54 TUB.

L'art. 2409 c.c. e i rimedi attivabili

L'art. 2409 c.c. prevede che, in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, il pubblico ministero o i soci possano richiedere al tribunale la nomina di ispettori. Il tribunale, se le irregolarità sono accertate, può adottare i provvedimenti opportuni, tra cui la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario. Nel contesto dell'art. 132-bis TUB, questi rimedi si applicano a società che operano abusivamente, garantendo la tutela dei soggetti che hanno affidato loro risorse finanziarie.

Le spese di ispezione e il regime delle responsabilità

La norma pone le spese per l'ispezione a carico della società controllata. Questa previsione risponde a una logica di deterrenza e di allocazione dei costi: chi pone in essere comportamenti abusivi deve sopportare gli oneri derivanti dall'attività di vigilanza necessaria per accertarli. Le spese di ispezione si aggiungono alle sanzioni penali e amministrative applicabili e sono dovute indipendentemente dall'esito del procedimento giudiziario attivato ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Coordinamento con il sistema sanzionatorio e l'evoluzione normativa

L'art. 132-bis TUB si coordina con il sistema sanzionatorio complessivo del TUB: la denuncia al PM ex art. 132-bis attiva il procedimento penale per i reati di abusivismo, mentre la richiesta al tribunale ex art. 2409 c.c. consente un intervento civilistico parallelo. Con l'entrata in vigore del Reg. UE 1024/2013 sul MVU, per gli enti significativi la BCE ha assunto competenze di vigilanza diretta, ma i poteri di denuncia della Banca d'Italia rimangono operativi per i profili non coperti dal MVU. La CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) rafforza ulteriormente i poteri di enforcement delle autorità nazionali competenti.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la denuncia al PM e la richiesta al tribunale ex art. 132-bis TUB?

La denuncia al pubblico ministero attiva il procedimento penale per i reati di abusivismo previsti dagli artt. 130-132 TUB, mentre la richiesta al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. è uno strumento di natura civilistica che consente di intervenire sulla governance della società abusiva. Le due strade possono essere percorse in parallelo: la Banca d'Italia può optare per l'una, l'altra o entrambe in base alla gravità della situazione e all'urgenza di tutela degli utenti.

Cosa si intende per 'fondato sospetto' ai fini dell'art. 132-bis TUB?

Il fondato sospetto è una soglia probatoria più bassa rispetto alla certezza o all'indizio grave, ma deve comunque fondarsi su elementi concreti e verificabili, non su mere ipotesi. La Banca d'Italia valuta la sussistenza del fondato sospetto sulla base delle informazioni acquisite nell'esercizio dei suoi poteri ispettivi, delle segnalazioni ricevute da terzi e dei dati disponibili nel sistema di vigilanza.

Chi può attivare la procedura ex art. 132-bis TUB?

Possono agire la Banca d'Italia e l'UIC (oggi incorporato nella Banca d'Italia). Non è quindi uno strumento a disposizione di privati o di altre autorità di vigilanza, salvo i casi di coordinamento previsti dalla normativa europea nel quadro del MVU (Reg. UE 1024/2013). Le segnalazioni di privati possono costituire il presupposto fattuale del fondato sospetto, ma la decisione di agire spetta in via esclusiva all'autorità di vigilanza.

Le spese di ispezione sono sempre a carico della società controllata?

Sì, l'art. 132-bis TUB pone le spese di ispezione a carico della società, indipendentemente dall'esito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 2409 c.c. Anche se il tribunale non dovesse accertare irregolarità gravi, le spese sostenute dalla Banca d'Italia per l'ispezione rimangono a carico del soggetto controllato. Questo meccanismo di allocazione dei costi ha una funzione deterrente nei confronti dei comportamenti abusivi.

L'art. 132-bis TUB si applica anche alle FinTech e ai nuovi prestatori di servizi di pagamento?

Sì, nella misura in cui un soggetto FinTech svolga attività di raccolta del risparmio, bancaria, di emissione di moneta elettronica o di prestazione di servizi di pagamento in violazione delle riserve di legge previste dal TUB. La norma è formulata con riferimento all'attività svolta, non alla forma giuridica o alla tecnologia utilizzata, quindi si applica a qualsiasi soggetto, tradizionale o digitale, che operi abusivamente nelle aree protette dal TUB.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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