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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 septies decies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalita’ (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita’ adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonche’ prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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In sintesi

  • Impone ai finanziatori di strutturare la remunerazione del personale e degli intermediari del credito in modo da non incentivare comportamenti pregiudizievoli per i consumatori.
  • Il personale addetto alla predisposizione, offerta e conclusione di contratti di credito immobiliare deve possedere un livello di professionalità adeguato.
  • La Banca d'Italia emana disposizioni attuative, anche individuando le categorie di personale interessate dall'obbligo di professionalità.
  • Recepisce l'art. 9 della Direttiva MCD 2014/17/UE; introdotto dall'art. 1, D.Lgs. 72/2016, in vigore dal 1° luglio 2016.
  • Si raccorda con i requisiti di iscrizione all'OAM per gli intermediari del credito non bancari.

Art. 120-septies-decies TUB, Remunerazioni e requisiti di professionalità nel credito immobiliare

Contesto e finalità

L'art. 120-septies-decies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 in recepimento della Direttiva 2014/17/UE (MCD), disciplina due profili strettamente connessi: la struttura delle remunerazioni del personale bancario e degli intermediari del credito, e i requisiti di professionalità richiesti per operare nel settore del credito immobiliare ai consumatori. La norma recepisce l'art. 9 della MCD, che aveva individuato nelle politiche retributive distorte e nella carenza di formazione professionale due delle cause sistemiche della crisi dei mutui subprime.

L'obiettivo dichiarato è duplice: eliminare gli incentivi economici che spingono il personale a collocare prodotti di credito inadeguati pur di massimizzare le commissioni, e garantire che chi opera nel settore, dalla banca all'agente finanziario, abbia le competenze necessarie per valutare correttamente le esigenze del consumatore e proporre soluzioni appropriate.

La regola sulla remunerazione

Il comma 1 impone ai finanziatori un obbligo di risultato: la struttura retributiva del personale e, se del caso, degli intermediari del credito deve essere tale da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal Capo I-bis TUB. La norma non vieta i sistemi a provvigione o a incentivo, ma richiede che essi siano calibrati in modo da non generare conflitti di interesse a danno del consumatore. In concreto, sistemi retributivi basati esclusivamente sul volume di credito erogato, senza considerazione della qualità dei contratti, del tasso di inadempimento o della soddisfazione del cliente, risultano incompatibili con il precetto normativo.

Questa previsione si inserisce nel più ampio quadro europeo sulla governance retributiva nel settore finanziario, che comprende le norme della CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) sui bonus e le politiche di remunerazione delle banche di rilevanza sistemica, e la disciplina MiFID II sui conflitti di interesse negli incentivi per i consulenti finanziari. Il legislatore del 2016 ha ritenuto necessario estendere tali principi anche al personale addetto al credito ipotecario al dettaglio, tradizionalmente meno regolamentato sotto il profilo retributivo.

I requisiti di professionalità

Il comma 2 introduce l'obbligo per i finanziatori di assicurare che il personale impegnato nella predisposizione, offerta e conclusione di contratti di credito immobiliare, o di contratti accessori (come polizze assicurative connesse al mutuo), nonché nella prestazione di servizi di consulenza, abbia un livello di professionalità adeguato. La norma non specifica i contenuti minimi della formazione, demandando questa disciplina di dettaglio alla Banca d'Italia ai sensi del comma 3.

L'obbligo di professionalità riguarda non solo le competenze tecniche in materia di prodotti di credito, ma anche la capacità di valutare la situazione finanziaria del consumatore, comprendere le norme a tutela dei consumatori applicabili, e spiegare in modo chiaro le caratteristiche dei contratti proposti. Per gli intermediari del credito non bancari (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi), i requisiti di professionalità si intrecciano con i criteri di iscrizione all'OAM previsti dall'art. 128-sexies ss. TUB e dal D.M. 13 dicembre 2011, n. 256.

Il ruolo della Banca d'Italia

Il comma 3 delega alla Banca d'Italia l'adozione delle disposizioni attuative, anche con riguardo all'individuazione delle categorie di personale interessate dagli obblighi di professionalità. La Banca d'Italia ha esercitato questa delega nell'ambito delle proprie Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento 29 luglio 2009 e successive modifiche), prevedendo requisiti formativi minimi, la necessità di aggiornamento periodico e specifici programmi di formazione per il personale di front-line che interagisce con la clientela nella fase di origination dei mutui.

Sanzioni e vigilanza

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 120-septies-decies TUB espone i finanziatori alle sanzioni amministrative previste dal Titolo VIII TUB (artt. 144 ss.), che includono sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, misure interdittive. La Banca d'Italia può irrogare sanzioni sia all'ente creditizio sia, individualmente, agli esponenti aziendali responsabili delle politiche di remunerazione e formazione non conformi. L'OAM, per la propria sfera di competenza, può disporre la sospensione o la cancellazione dall'albo degli intermediari che non rispettino i requisiti di professionalità richiesti dalla disciplina MCD.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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