Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 bis T.U.B. – Recesso

In vigore dal 03/12/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4

“1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita’ e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.”

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In sintesi

  • L'art. 120-bis TUB riconosce al cliente il diritto di recedere in qualsiasi momento da un contratto bancario a tempo indeterminato, senza penali e senza spese.
  • Il recesso è un diritto potestativo del cliente: la banca non può opporsi né addebitare costi per il solo fatto del recesso.
  • Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) può individuare i casi in cui la banca è autorizzata a richiedere il rimborso delle spese per servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.
  • La norma si applica ai contratti a tempo indeterminato (conti correnti, fidi, carte di credito revolving, ecc.) e non ai contratti a termine come i mutui a scadenza fissa.
  • Il recesso del cliente deve essere distinto dal recesso della banca, disciplinato dall'art. 120-bis in combinato con l'art. 118 TUB (modifica unilaterale delle condizioni).

Art. 120-bis TUB: il diritto di recesso del cliente dai contratti bancari a tempo indeterminato

L'articolo 120-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 (art. 4) in vigore dal 3 dicembre 2010, disciplina uno degli strumenti fondamentali di tutela del cliente bancario: il diritto di recesso libero e gratuito dai contratti a tempo indeterminato. La disposizione si inserisce nel sistema della trasparenza bancaria (Titolo VI TUB) e costituisce una norma imperativa inderogabile a favore del cliente.

Il diritto di recesso: caratteri essenziali

Il comma 1 dell'articolo enuncia con chiarezza la regola di fondo: il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese. Si tratta di un diritto potestativo, esercitabile unilateralmente dal cliente con semplice comunicazione alla banca, senza necessità di giustificazione e senza che la banca possa opporsi o richiedere compensazioni per il recesso in sé.

La gratuità del recesso è un elemento essenziale della tutela: qualsiasi clausola contrattuale che preveda penali, commissioni o costi aggiuntivi per l'esercizio del recesso è nulla per contrasto con norma imperativa, ai sensi dell'art. 127 TUB che sancisce l'inderogabilità in peius delle norme di trasparenza a danno del cliente.

L'eccezione: rimborso spese per servizi aggiuntivi

La norma prevede un'unica eccezione alla gratuità assoluta: il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) può individuare i casi specifici in cui la banca o l'intermediario finanziario sono autorizzati a richiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi che il cliente stesso aveva richiesto in occasione del recesso. Si tratta di un'eccezione circoscritta e delegata alla normativa secondaria del CICR: non è applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti.

Ambito di applicazione: i contratti a tempo indeterminato

La disposizione si applica specificamente ai contratti a tempo indeterminato, ossia quei contratti bancari privi di scadenza prefissata: conti correnti, conti di pagamento, fidi e aperture di credito in conto corrente, carte di credito revolving, depositi a risparmio libero, contratti di custodia e amministrazione titoli. Non si applica, invece, ai contratti a termine con scadenza predeterminata (come i mutui a rata fissa con durata definita), per i quali valgono regole diverse in materia di estinzione anticipata.

Distinzione dal recesso della banca

È importante distinguere il recesso del cliente disciplinato dall'art. 120-bis dal recesso della banca, che è soggetto a vincoli più stringenti. La banca che intende recedere da un contratto a tempo indeterminato deve rispettare i termini di preavviso contrattualmente previsti (non inferiori a quindici giorni nelle Istruzioni di Vigilanza) e non può esercitare tale diritto in modo arbitrario o discriminatorio. Il recesso della banca per giusta causa (ad esempio, per grave inadempimento del cliente) è invece immediatamente efficace, ma deve essere comunicato contestualmente.

Rilevanza pratica e tutele

Il diritto di recesso libero e gratuito è particolarmente rilevante nella pratica bancaria quotidiana: consente al cliente di cambiare istituto di credito senza costi, favorendo la concorrenza e la portabilità dei rapporti bancari. In combinazione con la normativa sulla portabilità del conto corrente (D.Lgs. 218/2016, che recepisce la Direttiva 2014/92/UE sul conto di pagamento), il diritto di recesso garantisce al cliente piena libertà di scelta dell'intermediario. Le violazioni della norma possono essere denunciate all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e alla Banca d'Italia attraverso l'esposto di vigilanza.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 263/2022

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Pur riguardando direttamente l'art. 125-sexies TUB, la pronuncia rileva anche per la disciplina del recesso: la Corte ha ribadito che in caso di scioglimento anticipato del contratto di credito al consumo, anche per recesso, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, recurring e upfront, in linea con la giurisprudenza Lexitor della CGUE.

Domande frequenti

Posso recedere dal conto corrente senza pagare penali?

Sì. L'art. 120-bis TUB garantisce il diritto di recedere in qualsiasi momento da qualsiasi contratto bancario a tempo indeterminato (incluso il conto corrente) senza penali e senza spese. Qualsiasi clausola contraria è nulla.

La banca può rifiutare il recesso del cliente?

No. Il recesso è un diritto potestativo del cliente: la banca non può opporsi. Può solo eventualmente richiedere il rimborso di spese per servizi aggiuntivi specifici richiesti dal cliente, nei casi individuati dal CICR.

L'art. 120-bis si applica anche ai mutui?

No, si applica solo ai contratti a tempo indeterminato. I mutui a scadenza fissa sono contratti a termine: per l'estinzione anticipata si applica l'art. 120-ter TUB (mutui immobiliari) o l'art. 125-sexies TUB (credito al consumo).

Cosa può richiedere la banca in occasione del recesso?

Nulla per il recesso in sé. Può eventualmente richiedere il rimborso di spese per servizi aggiuntivi che il cliente aveva richiesto in connessione con il recesso, ma solo nei casi specificamente previsti dalla normativa CICR.

Dove posso rivolgermi se la banca mi addebita costi per il recesso?

Puoi presentare reclamo scritto alla banca (risposta entro 30 giorni), e in caso di risposta insoddisfacente o di silenzio, ricorrere all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) gratuitamente o con costi minimi.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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