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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 bis T.U.B. – Recesso

In vigore dal 03/12/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4

“1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita’ e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.”

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In sintesi

  • L'art. 120-bis TUB riconosce al cliente il diritto di recedere in qualsiasi momento da un contratto bancario a tempo indeterminato, senza penali e senza spese.
  • Il recesso è un diritto potestativo del cliente: la banca non può opporsi né addebitare costi per il solo fatto del recesso.
  • Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) può individuare i casi in cui la banca è autorizzata a richiedere il rimborso delle spese per servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.
  • La norma si applica ai contratti a tempo indeterminato (conti correnti, fidi, carte di credito revolving, ecc.) e non ai contratti a termine come i mutui a scadenza fissa.
  • Il recesso del cliente deve essere distinto dal recesso della banca, disciplinato dall'art. 120-bis in combinato con l'art. 118 TUB (modifica unilaterale delle condizioni).

Art. 120-bis TUB: il diritto di recesso del cliente dai contratti bancari a tempo indeterminato

L'articolo 120-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 (art. 4) in vigore dal 3 dicembre 2010, disciplina uno degli strumenti fondamentali di tutela del cliente bancario: il diritto di recesso libero e gratuito dai contratti a tempo indeterminato. La disposizione si inserisce nel sistema della trasparenza bancaria (Titolo VI TUB) e costituisce una norma imperativa inderogabile a favore del cliente.

Il diritto di recesso: caratteri essenziali

Il comma 1 dell'articolo enuncia con chiarezza la regola di fondo: il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese. Si tratta di un diritto potestativo, esercitabile unilateralmente dal cliente con semplice comunicazione alla banca, senza necessità di giustificazione e senza che la banca possa opporsi o richiedere compensazioni per il recesso in sé.

La gratuità del recesso è un elemento essenziale della tutela: qualsiasi clausola contrattuale che preveda penali, commissioni o costi aggiuntivi per l'esercizio del recesso è nulla per contrasto con norma imperativa, ai sensi dell'art. 127 TUB che sancisce l'inderogabilità in peius delle norme di trasparenza a danno del cliente.

L'eccezione: rimborso spese per servizi aggiuntivi

La norma prevede un'unica eccezione alla gratuità assoluta: il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) può individuare i casi specifici in cui la banca o l'intermediario finanziario sono autorizzati a richiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi che il cliente stesso aveva richiesto in occasione del recesso. Si tratta di un'eccezione circoscritta e delegata alla normativa secondaria del CICR: non è applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti.

Ambito di applicazione: i contratti a tempo indeterminato

La disposizione si applica specificamente ai contratti a tempo indeterminato, ossia quei contratti bancari privi di scadenza prefissata: conti correnti, conti di pagamento, fidi e aperture di credito in conto corrente, carte di credito revolving, depositi a risparmio libero, contratti di custodia e amministrazione titoli. Non si applica, invece, ai contratti a termine con scadenza predeterminata (come i mutui a rata fissa con durata definita), per i quali valgono regole diverse in materia di estinzione anticipata.

Distinzione dal recesso della banca

È importante distinguere il recesso del cliente disciplinato dall'art. 120-bis dal recesso della banca, che è soggetto a vincoli più stringenti. La banca che intende recedere da un contratto a tempo indeterminato deve rispettare i termini di preavviso contrattualmente previsti (non inferiori a quindici giorni nelle Istruzioni di Vigilanza) e non può esercitare tale diritto in modo arbitrario o discriminatorio. Il recesso della banca per giusta causa (ad esempio, per grave inadempimento del cliente) è invece immediatamente efficace, ma deve essere comunicato contestualmente.

Rilevanza pratica e tutele

Il diritto di recesso libero e gratuito è particolarmente rilevante nella pratica bancaria quotidiana: consente al cliente di cambiare istituto di credito senza costi, favorendo la concorrenza e la portabilità dei rapporti bancari. In combinazione con la normativa sulla portabilità del conto corrente (D.Lgs. 218/2016, che recepisce la Direttiva 2014/92/UE sul conto di pagamento), il diritto di recesso garantisce al cliente piena libertà di scelta dell'intermediario. Le violazioni della norma possono essere denunciate all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e alla Banca d'Italia attraverso l'esposto di vigilanza.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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