Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 T.U.B. – Pubblicità
In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi.
2. Per i contratti di credito ai consumatori si applicano le specifiche disposizioni contenute nel titolo VI, capo II.
3. Il CICR stabilisce le modalità di pubblicità delle condizioni praticate, con specifico riguardo ai canali attraverso i quali le informazioni devono essere rese disponibili.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento: la pubblicità come strumento di tutela del cliente bancario
L'art. 116 T.U.B. apre il Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo I (Operazioni e servizi bancari e finanziari), e detta il principio cardine della conoscibilità preventiva delle condizioni economiche praticate dagli intermediari. La norma, in vigore dall'01/01/1994 e modificata dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, costituisce la base legale di un'articolata disciplina secondaria affidata al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) e ai Provvedimenti della Banca d'Italia sulla trasparenza (in particolare Provv. 29/07/2009 e successive edizioni del 09/02/2011, 15/07/2015, 18/06/2019, 29/03/2023).
La ratio dell'art. 116 risponde a una duplice esigenza: da un lato, riequilibrare l'asimmetria informativa strutturale che caratterizza il rapporto banca-cliente, in cui l'intermediario dispone di competenze tecniche e di un potere negoziale superiore; dall'altro, favorire la concorrenza tra intermediari, consentendo al cliente di comparare prodotti e condizioni prima della stipula. La pubblicità non è dunque mera informazione promozionale: è strumento di protezione del contraente debole e di efficienza del mercato del credito, secondo la lettura combinata degli artt. 41 e 47 Costituzione e dell'art. 169 TFUE.
Comma 1: l'obbligo di trasparenza generale
Il comma 1 impone a banche e intermediari finanziari di rendere noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti. La portata della norma è ampia sotto tre profili:
Il requisito di chiarezza impone non solo completezza informativa ma anche comprensibilità linguistica e leggibilità grafica: secondo la Banca d'Italia (Provv. 29/07/2009, Sezione II), le informazioni devono essere espresse in linguaggio piano, evitando tecnicismi ingiustificati, e devono essere strutturate in schemi standardizzati che ne facilitino il confronto tra intermediari concorrenti. La violazione del canone di chiarezza può comportare, oltre alle sanzioni ex art. 144 T.U.B., la nullità di protezione delle clausole oscure ex art. 117 c. 7 T.U.B. e l'integrazione del contratto con le condizioni più favorevoli al cliente.
Comma 2: la specialità del credito ai consumatori
Il comma 2 contiene una clausola di rinvio: per i contratti di credito ai consumatori si applicano le specifiche disposizioni del Titolo VI Capo II T.U.B. (artt. 121-126). Si tratta di una disciplina speciale, di matrice eurounitaria, oggi ridisegnata dal D.Lgs. 31/12/2025 n. 212 di trasposizione della direttiva (UE) 2023/2225 CCD2 (Consumer Credit Directive 2), in vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026. Le principali specialità rispetto al regime generale dell'art. 116 sono:
Comma 3: la delega regolamentare al CICR e i Provvedimenti BdI
Il comma 3 attribuisce al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) la potestà di stabilire le modalità di pubblicità delle condizioni, con specifico riguardo ai canali attraverso i quali le informazioni devono essere rese disponibili. La delega è stata esercitata con la deliberazione CICR 4 marzo 2003 (e successive integrazioni), che ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni applicative.
Il regime operativo è oggi compiutamente definito dai Provvedimenti BdI sulla trasparenza (29/07/2009 e successive edizioni), che articolano la pubblicità su tre livelli:
I Provvedimenti BdI disciplinano altresì la pubblicità multicanale, prevedendo standard per il sito web istituzionale, le aree riservate di internet banking, le app mobili e, per i prodotti più complessi, gli strumenti interattivi di simulazione (es. simulatore mutui). La forma elettronica è equiparata alla forma cartacea purché il supporto sia durevole (consenta conservazione e riproduzione immodificata), in linea con la nozione mutuata dalla direttiva 2007/64/CE PSD1 e ribadita dal D.Lgs. 11/2010.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Strumento centrale del regime di pubblicità ex art. 116 è l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), che per i contratti di credito al consumo coincide con il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Esso esprime il costo complessivo del credito a carico del cliente (interessi, commissioni, spese di istruttoria, oneri assicurativi obbligatori, imposte) in termini di tasso percentuale annuo, consentendo la comparazione tra prodotti diversi. Il calcolo segue la formula matematica definita nell'Allegato 4 della direttiva 2008/48/CE (CCD1) e nel corrispondente Allegato della direttiva 2023/2225 CCD2.
La CGUE, con la sentenza C-383/18 Lexitor dell'11 settembre 2019, ha chiarito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi ricompresi nel costo totale del credito, ivi inclusi i costi indipendenti dalla durata (es. commissioni di istruttoria), con un orientamento poi recepito anche dalla Corte costituzionale italiana (sent. n. 263/2022) e dall'art. 125-sexies T.U.B. nella formulazione vigente. La corretta pubblicizzazione del TAEG ex art. 116 e art. 123 T.U.B. resta dunque premessa indispensabile per l'effettività del diritto alla riduzione del costo totale.
Apparato sanzionatorio: nullità di protezione e sanzioni amministrative
La violazione degli obblighi pubblicitari ex art. 116 T.U.B. innesca un duplice apparato di tutele:
Coordinamento col Codice del Consumo e pratiche commerciali scorrette
L'art. 116 T.U.B. si coordina con la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette ex artt. 18-27-quater del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che vieta pratiche ingannevoli e aggressive nella promozione di prodotti finanziari ai consumatori. La competenza sanzionatoria sulle pratiche commerciali scorrette spetta all'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), che opera in coordinamento con la Banca d'Italia secondo il principio di specialità delineato dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. n. 4/2016 (il regime speciale T.U.B. assorbe il regime generale Cod. Cons. quando regola la medesima fattispecie con disposizioni puntuali; resta ferma la competenza AGCM sulle pratiche non riconducibili a obblighi informativi specifici).
Profili operativi per il cliente
Sul piano applicativo, l'art. 116 T.U.B. conferisce al cliente diritti operativi rilevanti nella fase precontrattuale: ottenere gratuitamente in filiale e dal sito web il foglio informativo aggiornato di ogni prodotto; ricevere il documento di sintesi personalizzato prima della stipula, che riepiloga in modo standardizzato le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto; godere di un congruo tempo di riflessione tra la consegna del documento e la sottoscrizione (per i mutui ipotecari almeno 7 giorni ex art. 120-octies T.U.B.); non vedersi applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con integrazione automatica del contratto ex art. 117 c. 7 T.U.B. L'effettività del regime presuppone vigilanza continua della Banca d'Italia sui fogli informativi e sugli annunci, con rilievi ricorrenti su ISC/TAEG dei conti correnti, fogli non aggiornati ed evidenziazione inadeguata degli interessi di mora.
Domande frequenti