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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 124 bis T.U.B. – Verifica del merito creditizio

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.

1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all’ articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L’intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.

1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.

1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l’adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.

2. Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito.

2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l’intervento umano, ossia:

a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

b) esprimere la propria opinione al finanziatore;

c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.

2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).

2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell’avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.

2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 .

2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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In sintesi

  • Valutazione approfondita pre-erogazione: prima della conclusione del contratto di credito al consumatore, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio, sia per finalità di sana e prudente gestione, sia nell'interesse del consumatore per evitare pratiche irresponsabili e sovraindebitamento
  • Informazioni necessarie e proporzionate: la valutazione si fonda su dati economico-finanziari proporzionati a natura, durata, valore e rischi del credito; esclusi i dati sensibili ex art. 9 GDPR e tassativamente vietate le informazioni tratte dai social network
  • Divieto di erogazione e dovere di astensione: il finanziatore eroga il credito solo se la valutazione indica che gli obblighi contrattuali saranno verosimilmente adempiuti; in caso di rifiuto, informa il consumatore senza indugio e lo indirizza, se del caso, a servizi di consulenza sul debito
  • Diritto al riesame umano dello scoring automatizzato (CCD2): novità del D.Lgs. 212/2025 - se la valutazione si fonda anche solo in parte su trattamento automatizzato (AI, scoring algoritmico), il consumatore ha diritto a spiegazione chiara, a esprimere la propria opinione e a chiedere il riesame umano della decisione
  • Conseguenze del difetto di valutazione: la violazione del 124-bis non legittima modifiche unilaterali svantaggiose né la risoluzione del contratto da parte del finanziatore, salvo dolo informativo del consumatore (informazioni false od omesse intenzionalmente)
  • Procedure documentate e aggiornamento dinamico: i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure interne di valutazione; in caso di aumento significativo dell'importo dopo la stipula, è obbligatoria una nuova valutazione con dati aggiornati
Inquadramento: il merito creditizio come dovere giuridico del finanziatore

L'art. 124-bis T.U.B. codifica uno dei pilastri della disciplina del credito ai consumatori: l'obbligo di valutazione del merito creditizio (in inglese creditworthiness assessment), che impone al finanziatore non solo una valutazione tecnica della solvibilità del cliente, ma una vera e propria diligenza qualificata nell'interesse stesso del consumatore, per prevenire fenomeni di sovraindebitamento e di prestito irresponsabile. La norma si colloca nel Titolo VI, Capo II del T.U.B. (artt. 121-126), dedicato alla disciplina speciale del credito al consumo.

La versione vigente dell'art. 124-bis è quella introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212, in vigore dal 10/01/2026 (con efficacia operativa dal 19/06/2026 per le previsioni di carattere sostanziale), che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 CCD2 (Consumer Credit Directive 2). Rispetto alla previgente versione (D.Lgs. 141/2010 attuativo della dir. 2008/48/CE CCD1), il legislatore eurounitario ha potenziato la disciplina in tre direzioni: (a) ha rafforzato il dovere di valutazione approfondita, esplicitando che essa serve anche l'interesse del consumatore; (b) ha introdotto il divieto espresso di ricorrere ai social network come fonti informative; (c) ha disciplinato in modo organico l'uso dei sistemi di trattamento automatizzato (algoritmi di scoring, intelligenza artificiale), con un articolato diritto al riesame umano (commi 2-bis - 2-quinquies) coerente con l'art. 22 GDPR e con il regolamento (UE) 2024/1689 AI Act.

La ratio della norma è duplice. Sul piano microprudenziale, mira a garantire la stabilità del singolo intermediario, evitando che la concessione di credito a soggetti insolventi degeneri in non-performing loans e in deterioramento della qualità degli attivi. Sul piano consumeristico, tutela il cliente dalla spirale del sovraindebitamento, in linea con la L. 27/01/2012 n. 3 (oggi assorbita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) e con la raccomandazione UE 2014/135/UE sull'inclusione finanziaria. La CGUE, nella sentenza C-58/18 Schyns (6 giugno 2019), ha qualificato la valutazione del merito creditizio come obbligo procedurale di risultato: se l'esito è negativo, il finanziatore deve astenersi dall'erogare.

Comma 1: la valutazione approfondita e il duplice interesse

Il comma 1 impone al finanziatore di svolgere, prima della conclusione del contratto di credito, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. La portata della norma è significativa sotto tre profili:

  • Profilo temporale: l'obbligo è preventivo rispetto alla stipula. Una valutazione successiva (ad esempio in fase di erogazione di tranche, di rinegoziazione, di conversione di importo) non sana il difetto originario, sebbene possa rilevare per il comma 2 in caso di modifica significativa.
  • Profilo dell'intensità: la valutazione deve essere approfondita, non superficiale o meramente documentale. La CCD2 ha potenziato l'aggettivo per superare le prassi di tick-box compliance (mero adempimento formale) diffuse sotto la vecchia disciplina, in particolare nei finanziamenti online e nei buy now pay later.
  • Profilo finalistico: la novità CCD2 è che il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili e sovraindebitamento. Da qui discende la tesi giurisprudenziale (ABF Coll. Coord.) della responsabilità precontrattuale del finanziatore che eroga senza adeguata valutazione, con possibile risarcimento del danno patito dal consumatore.

I fattori pertinenti da considerare, secondo le linee guida EBA EBA/GL/2020/06, comprendono reddito documentato, stabilità del lavoro, rapporto rata-reddito, patrimonio, indebitamento residuo, storia creditizia nelle banche dati (CRIF, Centrale Rischi BdI), eventi pregiudizievoli (protesti, pignoramenti).

Comma 1-bis: fonti informative e divieto dei social network

Il comma 1-bis disciplina puntualmente le fonti informative utilizzabili dal finanziatore per la valutazione, introducendo limiti netti rispetto al passato:

  • Principio di proporzionalità dei dati: le informazioni devono essere necessarie e proporzionate rispetto a natura, durata, valore e rischi del credito. Per un piccolo credito al consumo è sproporzionato richiedere documentazione patrimoniale di dettaglio; per un mutuo decennale di 150.000 euro è doveroso un quadro completo della situazione del nucleo familiare.
  • Divieto dei dati sensibili: sono espressamente esclusi i dati di cui all'art. 9 par. 1 del regolamento (UE) 2016/679 GDPR: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, salute, vita o orientamento sessuale. Il divieto vale anche per il profiling che ne consenta la deduzione indiretta.
  • Fonti utilizzabili: informazioni fornite dal consumatore stesso (autodichiarate o documentate), fonti interne (rapporti pregressi col cliente), fonti esterne opportunamente verificate (CRIF e altre banche dati private, Centrale Rischi BdI ex art. 53 T.U.B., banche dati delle società di informazione commerciale come Cerved, Experian, CTC).
  • Divieto dei social network: la norma sancisce in modo perentorio che «a questi fini non sono considerate fonti esterne i social network». Si tratta di una previsione antielusiva diretta contro le pratiche di social scoring emerse in alcuni paesi UE, ove società fintech avevano iniziato a profilare i consumatori sulla base di post, like, contatti su Facebook, LinkedIn, Instagram. Tali pratiche sono ora vietate non solo per ragioni di privacy ma anche per inaffidabilità intrinseca del dato e per rischio discriminatorio.
  • Intermediario del credito: l'ultima parte del comma chiarisce che, se il credito è intermediato (es. broker, mediatore creditizio iscritto all'OAM), l'intermediario trasmette al finanziatore le informazioni raccolte dal consumatore. Il finanziatore resta comunque responsabile della valutazione finale.
Commi 1-quater e 1-quinquies: divieto di erogazione e regime delle conseguenze

Il comma 1-quater introduce il principio cardine: il finanziatore eroga il credito solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi contrattuali saranno verosimilmente adempiuti. Si tratta di un obbligo di astensione dal contratto, posto a tutela non del solo finanziatore ma anche del consumatore. La formulazione «verosimilmente» introduce un test prognostico di probabilità, da svolgere in base ai criteri tecnici della scienza bancaria: probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD), nella metrica di Basilea III.

Il comma 1-quinquies regola le conseguenze del difetto di valutazione: la circostanza che la valutazione non sia stata effettuata correttamente non costituisce motivo per modifiche unilaterali svantaggiose al contratto né per la risoluzione da parte del finanziatore. La norma blocca la prassi elusiva di scaricare sul consumatore le conseguenze degli errori valutativi del finanziatore. Unica eccezione: il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire informazioni richieste o abbia fornito informazioni false. Resta ferma la possibilità per il finanziatore di chiedere il risarcimento dei danni in caso di dolo del consumatore (artt. 1337 e 1338 c.c. sulla responsabilità precontrattuale).

Comma 2: la valutazione in caso di modifica dell'importo

Il comma 2 impone una nuova valutazione del merito creditizio se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la stipula. La nuova valutazione è obbligatoria prima dell'aumento significativo. La soglia di significatività non è fissata in modo rigido: la prassi di vigilanza la individua tipicamente in un incremento superiore al 10-15% dell'importo originario, salva valutazione caso per caso che consideri anche durata residua, struttura del piano di rimborso, eventuali sopravvenienze nella situazione del consumatore.

Commi 2-bis a 2-sexies: l'intervento umano nello scoring automatizzato

I commi 2-bis - 2-sexies costituiscono la vera novità introdotta dal D.Lgs. 212/2025 di recepimento CCD2: una disciplina compiuta dell'uso degli algoritmi e dei sistemi di intelligenza artificiale nella valutazione del merito creditizio. La disciplina si raccorda con l'art. 22 GDPR (decisioni automatizzate) e con il reg. (UE) 2024/1689 AI Act, che classifica i sistemi di credit scoring come high-risk AI systems (Allegato III).

Il comma 2-bis riconosce al consumatore, quando la valutazione si fondi anche solo in parte su trattamento automatizzato, tre diritti fondamentali:

  • Diritto alla spiegazione (lett. a): spiegazione chiara e comprensibile della valutazione, compresi la logica del trattamento (criteri usati, ponderazioni, soglie), i rischi derivanti dal trattamento automatizzato (bias algoritmico, errori sistematici, dati di training distorti), la rilevanza e gli effetti sulla decisione finale. La spiegazione deve essere comprensibile, il che esclude formule generiche tipo «l'algoritmo ha determinato un punteggio insufficiente».
  • Diritto al contraddittorio (lett. b): facoltà di esprimere la propria opinione al finanziatore, fornendo elementi correttivi o contestualizzanti (es. un evento transitorio di mancato pagamento, una contestazione legittima di una segnalazione in CRIF).
  • Diritto al riesame (lett. c): potere di chiedere un riesame della valutazione e della decisione con intervento umano qualificato, sostanziale e non meramente formale.

Il comma 2-ter regola l'ipotesi del trattamento automatizzato svolto da un terzo di cui si avvale il finanziatore (es. provider di servizi di scoring esterni): il finanziatore deve acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie a fornire la spiegazione al consumatore, in chiave antielusiva contro lo «scudo dell'algoritmo esternalizzato». Il comma 2-quater impone obbligo di informativa preventiva: il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato e, ove pertinente, della circostanza che il trattamento avverrà presso un terzo. Il comma 2-quinquies contiene la clausola di salvaguardia: restano fermi tutti gli altri diritti del consumatore ex GDPR, in particolare il diritto di opposizione al trattamento automatizzato ex art. 22, il diritto di accesso ex art. 15, il diritto di rettifica ex art. 16, il diritto all'oblio ex art. 17.

Il comma 2-sexies disciplina infine la fase del rifiuto del credito: quando la domanda è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio, lo indirizza, ove appropriato, a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili (sportelli antiusura ex L. 108/1996, Organismi di Composizione della Crisi ex D.Lgs. 14/2019 CCII, associazioni di consumatori convenzionate) e, se la decisione si fonda su trattamento automatizzato, informa altresì il consumatore di tale circostanza, dei suoi diritti di cui al 2-bis e della procedura di riesame.

Comma 3: la delega regolamentare alla Banca d'Italia

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità al CICR, il potere di dettare disposizioni attuative. La fonte regolamentare principale resta il Provvedimento BdI 09/02/2011 sulla trasparenza, Sezione VII sul credito ai consumatori, oggi in fase di aggiornamento per coerenza con la CCD2.

Rimedi del consumatore e profili di responsabilità

In caso di violazione dell'art. 124-bis, il consumatore dispone di una varietà di rimedi: il reclamo all'intermediario (risposta entro 60 giorni); l'Arbitro Bancario Finanziario per controversie fino a 200.000 euro; il giudice ordinario per azioni risarcitorie da responsabilità precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.) o contrattuale ex art. 1218 c.c. La Cass. SS.UU. 30/09/2009 n. 20929 ha ribadito la natura amministrativa del procedimento sanzionatorio BdI senza escludere autonome azioni risarcitorie civilistiche. L'ABF, in numerose decisioni del Collegio di Coordinamento, ha riconosciuto che la violazione del 124-bis genera responsabilità del finanziatore con possibile riduzione equitativa del debito residuo del consumatore.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.