Indice
- Riserva il servizio di consulenza sul credito ai finanziatori e agli intermediari del credito autorizzati.
- La consulenza è «indipendente» solo se resa da consulenti ex art. 128-sexies, comma 2-bis TUB.
- Il prestatore deve agire nel migliore interesse del consumatore, acquisire informazioni aggiornate e fornire una raccomandazione adeguata in forma scritta su supporto durevole.
- Prima della consulenza devono essere comunicate le informazioni sull'ampiezza della gamma di prodotti esaminati e sull'eventuale compenso.
- Introdotto dal D.Lgs. 207/2024 (recepimento CCD2 Dir. 2023/2225/UE), in vigore dal 10/01/2026.
Testo dell'articoloVigente
Art. 124.2 T.U.B. – Servizi di consulenza.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Il servizio di consulenza e’ riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza puo’ essere qualificato come indipendente solo se e’ reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o piu’ operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:
a) l’indicazione se la raccomandazione sara’ basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell’informativa l’importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all’articolo 124, comma 2.
6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito puo’ comportare un rischio specifico a suo carico.”
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Indice dei contenuti
Inquadramento normativo e fonte europea
L'art. 124.2 TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 207/2024 in attuazione della Direttiva 2023/2225/UE (CCD2), che ha dedicato norme specifiche alla consulenza creditizia al dettaglio, colmando una lacuna della previgente Direttiva 2008/48/CE. La norma è in vigore dal 10 gennaio 2026 ed è stata modificata dal D.Lgs. 212/2025 art. 1. Il modello adottato dal legislatore italiano si ispira, con gli adattamenti del caso, alle regole MiFID II sulla consulenza in materia di investimenti (artt. 24-25 Dir. 2014/65/UE), trasponendone la logica di adeguatezza e best interest nel settore creditizio.
Riserva di attività
Il comma 1 stabilisce che il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori (banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB) e agli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi). Si tratta di una riserva relativa, non assoluta: chiunque desideri prestare consulenza creditizia deve rientrare in una di queste categorie soggette a vigilanza di Banca d'Italia, e non può farlo come attività autonoma al di fuori di tali perimetri, salvo il regime speciale del consulente indipendente.
Consulenza indipendente
Il comma 2 introduce la distinzione, mutuata da MiFID II, tra consulenza «legata» e consulenza «indipendente». Solo i consulenti iscritti nell'apposita sezione prevista dall'art. 128-sexies, comma 2-bis TUB possono qualificarsi come indipendenti, ossia possono dichiarare al consumatore che la propria raccomandazione non è influenzata da rapporti economici con specifici finanziatori. Il consulente indipendente non può percepire compensi o benefici da terzi in relazione alle operazioni raccomandate, analogamente al consulente finanziario autonomo nel settore MiFID.
Obblighi di condotta nella prestazione della consulenza
Il comma 3 elenca quattro obblighi di condotta cumulativi. In primo luogo, il prestatore deve agire nel migliore interesse del consumatore, principio che esclude la prevalenza di interessi commerciali propri nella selezione dei prodotti da raccomandare. In secondo luogo, deve acquisire informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 124-bis TUB per la valutazione del merito creditizio, ma con finalità consulenziale e non solo prudenziale. In terzo luogo, la raccomandazione deve essere fornita in forma scritta su supporto durevole scelto dal consumatore, tenendo conto di ipotesi ragionevoli sui rischi per la sua situazione finanziaria durante tutta la vita del contratto raccomandato. In quarto luogo, il prestatore deve considerare un numero sufficientemente ampio di contratti di credito: se si tratta di un finanziatore, nell'ambito della propria gamma; se si tratta di un mediatore creditizio, tra i prodotti disponibili sul mercato.
Informazioni precontrattuali specifiche per la consulenza
I commi 4 e 5 disciplinano le informazioni da fornire prima della prestazione del servizio. Il consumatore deve ricevere, su supporto durevole, l'indicazione: (a) se la raccomandazione sarà basata sulla sola gamma del prestatore o su una gamma più ampia di mercato; (b) il compenso dovuto per la consulenza o il metodo per calcolarlo, qualora l'importo non sia ancora determinabile. Queste informazioni possono essere incorporate nell'allegato al documento precontrattuale ex art. 124, comma 2 TUB (SECCI, Standard European Consumer Credit Information), evitando la proliferazione di documenti distinti.
Obbligo di avvertimento in caso di rischio specifico
Il comma 6 introduce un obbligo di avvertimento: se, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, il contratto di credito raccomandato può comportare un rischio specifico, il prestatore deve segnalarlo esplicitamente. Questo obbligo rafforza la tutela in presenza di consumatori con profilo finanziario fragile e implica che la consulenza non si esaurisca nella selezione del prodotto apparentemente più adeguato, ma richieda anche una valutazione prospettica del rischio individuale.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia · Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 – Istruzioni di vigilanza per le banche
Banca d'Italia
Leggi il documento su www.bancaditalia.itDomande frequenti
Chi può prestare il servizio di consulenza sul credito ai consumatori?
Solo i finanziatori (banche, intermediari ex art. 106 TUB) e gli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi). Non esiste un regime di consulenza creditizia autonoma al di fuori di questi soggetti vigilati, salvo i consulenti indipendenti ex art. 128-sexies TUB.
Quando la consulenza può definirsi 'indipendente'?
Solo se resa da un consulente iscritto nell'apposita sezione prevista dall'art. 128-sexies, comma 2-bis TUB. Il consulente indipendente non può ricevere compensi da terzi finanziatori e deve basare la raccomandazione su un'ampia gamma di prodotti di mercato.
In quale forma deve essere consegnata la raccomandazione al consumatore?
In forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza (es. e-mail certificata, area riservata online).
Il consulente deve informare il consumatore sul proprio compenso?
Sì. Prima di avviare il servizio, deve comunicare l'importo del compenso dovuto o, se non ancora quantificabile, il metodo di calcolo. Queste informazioni possono essere inserite in allegato al documento SECCI ex art. 124, comma 2 TUB.
Cosa succede se il contratto raccomandato comporta un rischio specifico per il consumatore?
Il prestatore è obbligato ad avvertire esplicitamente il consumatore del rischio specifico individuato, tenuto conto della sua concreta situazione finanziaria. L'omissione di questo avvertimento costituisce violazione degli obblighi di condotta sanzionabili da Banca d'Italia.
Vedi anche