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Testo dell'articoloVigente
Art. 124 T.U.B. – Obblighi precontrattuali.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell’articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
Abrogato [ 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. ]
4. Su richiesta, il finanziatore o l’intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l’intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un’offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.
7. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalitàdi messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio .”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 124 TUB
L'art. 124 T.U.B. (nel testo in vigore dal 10 gennaio 2026, come riformulato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 CCD2) disciplina gli obblighi precontrattuali nel credito ai consumatori. Si tratta della norma centrale nella fase precontrattuale del credito al consumo: dopo la pubblicità (art. 123 TUB), prima della valutazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB) e della conclusione del contratto (artt. 125, 125-bis TUB).
La ratio degli obblighi precontrattuali nel credito ai consumatori è la tutela del consenso informato del consumatore: prima di vincolarsi con un contratto di credito, che comporta obbligazioni finanziarie di medio-lungo termine con significative conseguenze sul suo bilancio personale, il consumatore deve ricevere informazioni standardizzate, confrontabili e comprensibili che gli consentano di valutare l'opportunità e le condizioni dell'operazione e di paragonarla con offerte alternative sul mercato. Questo modello informativo, alla base dell'approccio CCD1 e CCD2, si fonda sull'assunzione che il consumatore razionalmente informato possa prendere decisioni ottimali se dotato delle informazioni giuste. La CCD2 integra questo approccio con elementi comportamentali (informazioni sui rischi del sovraindebitamento, obbligo di chiarimenti adeguati, norme sulle offerte personalizzate algoritmiche) che riconoscono i limiti della razionalità del consumatore.
Il quadro regolamentare di riferimento è: art. 124 TUB (norma primaria), le Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia sulla trasparenza (Provvedimento BdI 29 luglio 2009 e successive modifiche, "Circ. Trasparenza BdI"), che disciplinano nel dettaglio il contenuto e le modalità di redazione del modulo IEBCC.
2. L'obbligo di informazione precontrattuale personalizzata (comma 1)
Il comma 1 descrive l'obbligo fondamentale: il finanziatore o l'intermediario del credito devono fornire al consumatore "le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole". Due caratteri qualificano l'obbligo:
(a) Personalizzazione: le informazioni sono fornite "sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore". Non si tratta di un foglio informativo generico uguale per tutti i clienti, ma di un'informativa calibrata sulla situazione specifica del consumatore (importo richiesto, durata, finalità, situazione finanziaria dichiarata). Il modulo IEBCC, pur essendo standardizzato nel formato, deve contenere i dati numerici specifici dell'offerta concreta rivolta al consumatore specifico.
(b) Finalità di confronto: le informazioni devono consentire il "confronto delle diverse offerte di credito sul mercato". Questo requisito impone al finanziatore di fornire informazioni in un formato confrontabile tra operatori diversi, da cui la standardizzazione del modulo IEBCC e la centralità del TAEG come metrica di comparazione univoca. Il consumatore deve poter usare le informazioni ricevute dal finanziatore A per confrontarle con quelle del finanziatore B senza necessità di rielaborazione.
3. La tempestività delle informazioni e il promemoria per informazioni tardive (comma 1-bis)
Il comma 1-bis introduce due prescrizioni sulla tempistica dell'informativa precontrattuale:
(a) Tempestività: le informazioni devono essere fornite "in tempo utile prima che egli [il consumatore] sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito". La formula "in tempo utile" è mutuata dalla CCD1 e implica che il consumatore debba avere il tempo materiale, dopo aver ricevuto il modulo IEBCC, di leggerlo, valutarlo e confrontarlo con altre offerte, prima di essere vincolato. Non è sufficiente consegnare il modulo immediatamente prima della firma del contratto. La prescrizione vale "anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza" (es. contratti online, contratti via app): il finanziatore digitale non può giustificare la mancanza di tempestività con la natura remota del processo di conclusione.
(b) Promemoria per informazioni tardive (disposizione nuova della CCD2): se, nonostante la regola generale, le informazioni precontrattuali vengono fornite "meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito", il finanziatore deve inviare al consumatore, su supporto cartaceo o durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto, un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 125-ter TUB e sulla procedura di recesso. Questo meccanismo di "second chance" garantisce che il consumatore che non ha avuto tempo di riflettere prima della firma sia comunque informato del suo diritto di recesso entro 14 giorni (art. 125-ter TUB) in modo chiaro e tempestivo.
4. Il modulo IEBCC e la bozza del contratto (commi 2 e 4)
Il comma 2 stabilisce che le informazioni precontrattuali del comma 1 sono fornite "su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le 'Informazioni europee di base sul credito ai consumatori'" (IEBCC). Il modulo IEBCC, che nella CCD1 era denominato SECCI (Standard European Consumer Credit Information), è il documento standardizzato che contiene tutte le informazioni precontrattuali richieste dalla CCD2, in un formato comune a tutti gli operatori di tutti i paesi UE, al fine di consentire la comparabilità tra offerte transfrontaliere. Il comma 2 precisa che "Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo": la consegna del modulo IEBCC ha efficacia liberatoria rispetto all'obbligo di informazione precontrattuale, ferma restando la responsabilità del finanziatore per l'accuratezza e la completezza del contenuto del modulo.
Il comma 4 prevede che, su richiesta del consumatore e a condizione che il finanziatore intenda procedere alla conclusione del contratto, il consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente la bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o durevole. Il diritto alla bozza è condizionato alla concreta intenzione del finanziatore di procedere (e quindi dipende dall'esito positivo della valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB): il finanziatore non è obbligato a fornire la bozza se non ha ancora completato l'istruttoria o se ha già deciso di non concedere il credito.
5. I chiarimenti adeguati e la consulenza leggera (comma 5)
Il comma 5 introduce un obbligo di "chiarimenti adeguati" che il finanziatore o l'intermediario del credito devono fornire al consumatore "prima della conclusione del contratto di credito", in modo che il consumatore "possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria". Questo obbligo, che integra e va oltre l'informativa standardizzata del modulo IEBCC, introduce nella disciplina del credito ai consumatori un elemento di consulenza precontrattuale leggera: il finanziatore non deve solo fornire informazioni, ma anche spiegare come le caratteristiche del prodotto si applicano alla situazione specifica del consumatore. I "chiarimenti adeguati" non si sostituiscono a una vera consulenza personalizzata (che il consumatore può richiedere a un consulente indipendente ex art. 124.2 TUB introdotto dalla CCD2), ma impongono al finanziatore un dovere minimo di comprensibilità e adeguatezza dell'offerta rispetto al profilo del cliente.
La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR (comma 7, lett. b), disciplina il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati, "anche in caso di contratti conclusi congiuntamente": disposizione rilevante per le polizze abbinate ai prestiti (PPI, Payment Protection Insurance), per i conti correnti abbinati ai crediti revolving e per i pacchetti di prodotti finanziari. La valutazione dell'adeguatezza dei servizi accessori in relazione alle esigenze del consumatore è un profilo particolarmente sensibile, oggetto di attenzione da parte della Banca d'Italia e dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).
6. Gli intermediari del credito accessori e le offerte personalizzate algoritmiche (commi 6 e 6-bis)
Il comma 6 introduce un'importante esenzione per i "fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio" (es. il rivenditore di elettrodomestici che propone il finanziamento rateale della banca partner come servizio accessorio alla vendita): tali intermediari non sono tenuti agli obblighi dei commi 1, 1-bis, 2 e 4. Tuttavia, il finanziatore o l'intermediario del credito principale "assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali": il finanziatore rimane responsabile dell'obbligo informativo, che può essere soddisfatto attraverso canali alternativi (es. consegna del modulo IEBCC dal finanziatore principale tramite sistema informatico, anche in presenza dell'intermediario accessorio).
Il comma 6-bis, innovazione della CCD2, introduce l'obbligo per finanziatori e intermediari di "informare i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali", nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Questa norma risponde alla diffusione delle tecniche di personalizzazione algoritmica del prezzo e dei prodotti di credito (credit scoring automatizzato, profilazione comportamentale, pricing dinamico basato su big data): il consumatore deve sapere che l'offerta che gli viene presentata è stata costruita sulla base di suoi dati personali elaborati automaticamente, e non è l'offerta "standard" di mercato. La finalità è duplice: (a) consentire al consumatore di valutare se i dati usati per la profilazione siano accurati e aggiornati; (b) sensibilizzarlo sul fatto che offerte personalizzate possono riflettersi in condizioni peggiori (tassi più elevati) o migliori rispetto allo standard, in base alla valutazione algoritmica del suo profilo di rischio.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quando deve essere consegnato il modulo IEBCC al consumatore ai sensi dell'art. 124 TUB?
Ai sensi dell'art. 124, c. 1-bis TUB, le informazioni precontrattuali (tramite il modulo IEBCC) devono essere fornite 'in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito'. Non è sufficiente consegnare il modulo immediatamente prima della firma: il consumatore deve avere il tempo di leggere, valutare e confrontare l'offerta. Se le informazioni vengono comunque fornite meno di un giorno prima, il finanziatore deve inviare un promemoria su supporto durevole (tra 1 e 7 giorni dopo la conclusione del contratto) sulla possibilità di recesso ex art. 125-ter TUB.
Il consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente la bozza del contratto di credito prima della firma?
Sì, ma condizionatamente. Ai sensi dell'art. 124, c. 4 TUB, su richiesta del consumatore il finanziatore fornisce gratuitamente copia della bozza del contratto su supporto cartaceo o durevole, 'a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore'. Il diritto alla bozza dipende quindi dall'esito positivo dell'istruttoria: se il finanziatore non ha ancora completato la valutazione del merito creditizio o ha già deciso di non concedere il credito, non è obbligato a fornire la bozza.
Cosa sono i 'chiarimenti adeguati' che il finanziatore deve fornire ex art. 124, comma 5 TUB?
Ai sensi dell'art. 124, c. 5 TUB, prima della conclusione del contratto il finanziatore o l'intermediario devono fornire al consumatore 'chiarimenti adeguati' per valutare se il contratto di credito e i servizi accessori siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Non si tratta di una consulenza personalizzata completa, ma di un dovere minimo di spiegazione: il finanziatore deve illustrare le caratteristiche del prodotto nel contesto specifico del consumatore (importo, durata, rata, rischi di tasso variabile, implicazioni dei servizi accessori come le polizze PPI). Il contenuto e le modalità dei chiarimenti sono disciplinati dalla Banca d'Italia/CICR ex comma 7, lett. b).
Un rivenditore di automobili che propone finanziamenti rateali deve consegnare il modulo IEBCC al cliente?
Non direttamente, se agisce come intermediario del credito a titolo accessorio. Ai sensi dell'art. 124, c. 6 TUB, i fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti agli obblighi informativi precontrattuali dei commi 1, 1-bis, 2 e 4. Tuttavia, il finanziatore principale (la banca o la società finanziaria partner) rimane responsabile di assicurare che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali, anche tramite sistemi informatici che rendano disponibile il modulo IEBCC nel punto vendita.
Il consumatore ha il diritto di sapere se l'offerta di credito che gli viene presentata è basata su algoritmi?
Sì. Ai sensi dell'art. 124, c. 6-bis TUB (introdotto dalla CCD2/D.Lgs. 212/2025), i finanziatori e gli intermediari devono informare i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali (credit scoring algoritmico, profilazione comportamentale, pricing dinamico). Questa informazione deve essere fornita nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679). Il consumatore, sapendo che l'offerta è personalizzata, può esercitare i diritti GDPR (accesso ai dati, rettifica) e comprendere che le condizioni offerte riflettono il suo profilo di rischio individuale, non la tariffa standard di mercato.