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Testo dell'articoloVigente
I contratti bancari richiedono la forma scritta a pena di nullità e un esemplare va consegnato al cliente; la nullità è di protezione, invocabile solo dal cliente. Il contratto deve indicare tassi, prezzi e condizioni praticati e non può rinviare agli usi per la loro determinazione.
Art. 117 T.U.B. – Forma dei contratti
In vigore dal 01/01/1994
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso in cui il contratto prevede una facoltà di recesso, il cliente può sempre recedere senza penalità e senza spese nei casi previsti dalla legge.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: la forma scritta come architrave della trasparenza bancaria
L'art. 117 T.U.B. è la norma cardine del Titolo VI, Capo I, del Testo Unico Bancario, dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali. La disposizione disciplina la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari e finanziari (mutui, aperture di credito, depositi, conti correnti, finanziamenti, cessioni di credito, leasing) stipulati tra gli intermediari soggetti a vigilanza - banche, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane per l'attività bancoposta - e i clienti. La ratio è duplice: tutelare il contraente debole imponendo un obbligo formale di documentazione e garantire la conoscibilità piena delle condizioni economiche, in coerenza con la direttiva 2014/17/UE sui crediti immobiliari ai consumatori (MCD) e con i Provvedimenti della Banca d'Italia che reggono il sistema operativo (in particolare Provvedimento del 29 luglio 2009 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - e le successive edizioni del 9 febbraio 2011, 15 luglio 2015, 18 giugno 2019 e 29 marzo 2023).
La norma va letta in collegamento sistematico con l'art. 116 (pubblicità delle condizioni), l'art. 118 (modifica unilaterale - ius variandi), gli artt. 119 (comunicazioni periodiche e diritto al rendiconto), 120 (decorrenza valute e anatocismo), 120-quater (surrogazione attiva del mutuatario - portabilità Bersani), 125-bis (TAEG dei contratti di credito al consumo) e con la nullità di protezione dell'art. 127 T.U.B., che limita la legittimazione ad azionare la nullità al solo cliente e la rende rilevabile d'ufficio dal giudice. Sul piano civilistico, l'art. 117 costituisce una norma imperativa a tutela del cliente: la sua violazione genera nullità relativa, secondo lo schema dell'art. 1418 c.c. mitigato dalla legittimazione asimmetrica.
Comma 1: forma scritta e consegna dell'esemplare al cliente
Il comma 1 impone due regole convergenti: i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente. La forma scritta non è meramente ad probationem ma ad substantiam: l'omessa redazione per iscritto comporta la nullità del contratto. La giurisprudenza ha chiarito che la consegna dell'esemplare ha funzione informativa (consentire al cliente di prendere visione delle clausole e di esercitare consapevolmente i propri diritti) ma non integra un elemento costitutivo autonomo: la nullità deriva dal difetto di forma del documento contrattuale, non dalla mancata consegna che può semmai integrare violazione degli obblighi di trasparenza sanzionabili in via amministrativa.
Sulla contestualità della sottoscrizione la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la nota pronuncia n. 898 del 16 gennaio 2018, ha affermato il principio del contratto monofirma: è sufficiente la sottoscrizione del cliente (con consegna alla banca dell'esemplare firmato) per ritenere soddisfatto il requisito formale, non essendo necessaria la firma della banca sul medesimo documento sottoscritto dal cliente. Il principio è stato consolidato in materia di contratti bancari e finanziari e ha trovato applicazione anche nel parallelo art. 23 T.U.F.
Comma 2: deroghe CICR per ragioni tecniche
Il comma 2 rimette al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di prevedere, per motivate ragioni tecniche, che particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. La deroga è eccezionale e tipizzata: la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha individuato, tra le altre, le operazioni eseguite mediante strumenti dematerializzati, le operazioni in titoli effettuate su mercati regolamentati, gli ordini di pagamento eseguiti su base continuativa (RID, RIBA), gli strumenti automatici di pagamento e di prelievo (carte di debito e credito) e i depositi al portatore di modesta entità.
Il Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sezione III disciplina inoltre le modalità di conclusione a distanza (via posta, telefono, internet) richiamando la disciplina del D.Lgs. 190/2005 sui contratti finanziari a distanza, oggi sostituita dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 212 di recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti finanziari a distanza, in vigore dal 10 gennaio 2026, che rafforza obblighi informativi e diritto di ripensamento.
Comma 3: recesso senza penali nei casi di legge
Il comma 3 è norma di protezione di sistema: laddove il contratto preveda una facoltà di recesso, il cliente può sempre esercitarla senza penalità e senza spese nei casi previsti dalla legge. La disposizione non istituisce un diritto di recesso generalizzato ma rafforza quelli previsti da norme settoriali: l'art. 120-bis sui contratti a tempo indeterminato (recesso del cliente in qualsiasi momento, senza spese, con preavviso non superiore a un mese); l'art. 125-bis comma 5 sul recesso dai contratti di credito al consumo a tempo indeterminato; l'art. 125-ter sul diritto di ripensamento di quattordici giorni del consumatore. La norma si coordina con la Legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura e con la disciplina dei costi e delle commissioni effettivamente applicabili in caso di estinzione anticipata (art. 125-sexies, riformato dopo la sentenza CGUE Lexitor C-383/18 dell'11 settembre 2019, oggi rifluita nella direttiva CCD2 2023/2225).
Comma 4: contenuto economico obbligatorio del contratto
Il comma 4 impone che il contratto indichi il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La regola si traduce in un obbligo di completezza analitica: vanno indicati il tasso nominale annuo (TAN), il tasso annuo effettivo globale (TAEG), il regime di capitalizzazione, gli oneri assicurativi obbligatori, le commissioni di istruttoria e di gestione, le spese di incasso rata, le clausole di adeguamento e indicizzazione, gli interessi di mora e le penali. Il Provvedimento BdI 29/07/2009 sezione IV regola in dettaglio l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) per i contratti di conto corrente e di mutuo, mentre l'art. 125-bis disciplina autonomamente il TAEG per il credito al consumo. La violazione del comma 4 incide direttamente sul comma 7 (meccanismo sostitutivo) e legittima il cliente a invocare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. con sostituzione automatica della clausola viziata.
Commi 5 e 6: nullità delle clausole opache
Il comma 6 sancisce la nullità di due categorie di clausole: (i) quelle di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi e di ogni altro prezzo o condizione (clausole tipo uso piazza tradizionalmente impiegate dalla prassi bancaria sino agli anni '90); (ii) quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni peggiorativi rispetto a quelli pubblicizzati ai sensi dell'art. 116 T.U.B. Si tratta di nullità parziale e di protezione: la clausola viziata si considera non apposta - con sopravvivenza del contratto privato del frammento illecito - e operano i meccanismi sostitutivi del comma 7. La giurisprudenza di legittimità ha esteso il meccanismo a tutte le clausole di indeterminatezza del prezzo (Cassazione, sezione I, tradizionalmente costante sul punto a partire dalla sentenza 9 dicembre 1997 n. 12456 sulle commissioni uso piazza).
Comma 7: il meccanismo sostitutivo dei tassi BOT
Il comma 7 è la norma sanzione che chiude il sistema. Quando le condizioni di prezzo non sono indicate (o sono indicate in modo nullo) il legislatore impone una sostituzione automatica:
La sanzione è severa e ha funzione deterrente: l'intermediario che omette la trasparenza non perde solo il margine commerciale ma rischia di vedersi rideterminato il rapporto a condizioni amministrative inferiori, talvolta prossime allo zero.
Tutele del cliente: nullità di protezione e prescrizione
La nullità ex art. 117 è nullità di protezione ai sensi dell'art. 127 T.U.B.: può essere eccepita solo dal cliente (non dalla banca) ed è rilevabile d'ufficio dal giudice solo quando opera a vantaggio del cliente. L'azione è imprescrittibile sul piano dichiarativo (art. 1422 c.c.), ma la ripetizione dell'indebito conseguente alle somme versate in eccesso si prescrive nell'ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.) decorrente, nei rapporti di conto corrente, dalla chiusura del conto (per le rimesse aventi mera funzione ripristinatoria) o dal singolo versamento solutorio. La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 13 giugno 2019, n. 15895 ha consolidato la regola sulla decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie nei rapporti di conto corrente. Il cliente può inoltre attivare la tutela rapida dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ex art. 128-bis T.U.B. per controversie fino a 200.000 euro (soglia ordinaria) o senza limite di valore se richiede solo l'accertamento di un diritto, in coordinamento con la mediazione civile obbligatoria ex art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 28/2010.
Coordinamento europeo e prospettive
L'art. 117 T.U.B. costituisce il presidio nazionale di una più ampia architettura europea di trasparenza: la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori (CCD1), trasposta nel Capo II del Titolo VI (artt. 121-126); la direttiva 2014/17/UE sui crediti immobiliari ai consumatori (MCD - Mortgage Credit Directive), trasposta nel Capo I-bis (artt. 120-quinquies e seguenti); la direttiva (UE) 2023/2225 Consumer Credit Directive 2 (CCD2), che entrerà in piena applicazione il 20 novembre 2026 e che rafforza ulteriormente la trasparenza precontrattuale (modulo SECCI Overview), estende l'ambito al microcredito al consumo e al buy now pay later, e armonizza le sanzioni. Sul versante della finanza a distanza vale infine la direttiva (UE) 2023/2673 recepita con D.Lgs. 212/2025 in vigore dal 10 gennaio 2026 (right to withdraw rafforzato, informazioni precontrattuali standardizzate).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 338/2009
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 7, T.U.B. (in combinato con l'art. 161, comma 6, T.U.B.) sollevata per supposto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Il rimettente non aveva esperito il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, idoneo a escludere l'applicazione del meccanismo sostitutivo del tasso ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della disciplina.
Domande frequenti
Cosa succede se il contratto bancario non e' scritto?
Il contratto è nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 comma 1 T.U.B. La nullità è di protezione: può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127 T.U.B.) ed è rilevabile d'ufficio dal giudice quando opera a vantaggio del cliente. La banca non può eccepirla. L'azione di nullità dichiarativa è imprescrittibile, mentre la ripetizione delle somme versate si prescrive in dieci anni.
La banca può rinviare agli usi per determinare i tassi?
No. L'art. 117 comma 6 T.U.B. sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione di tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione. Le tradizionali clausole "interessi al tasso uso piazza" sono nulle. Si applica il meccanismo sostitutivo del comma 7: tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti per le operazioni attive, tasso massimo per quelle passive.
Vale la firma del solo cliente sul contratto?
Sì. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 898/2018 ha affermato il principio del contratto monofirma: ai fini dell'art. 117 T.U.B. è sufficiente la sottoscrizione del cliente, con consegna alla banca di un esemplare firmato. Non è necessaria la firma della banca sul medesimo documento. Il principio vale anche per i contratti di investimento ex art. 23 T.U.F.
Quando si applica il tasso BOT del comma 7?
Si applica nei casi di mancata indicazione del tasso d'interesse o di nullità della clausola che lo determina. Il riferimento è il tasso nominale minimo (per le operazioni attive a favore del cliente) o massimo (per le operazioni passive) dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi anteriori alla conclusione del contratto. Per gli altri prezzi e condizioni si applicano quelli pubblicizzati ex art. 116; in mancanza, nulla è dovuto.
Posso recedere dal contratto bancario senza pagare penali?
Quando il contratto prevede una facoltà di recesso, il comma 3 dell'art. 117 T.U.B. garantisce che il cliente possa esercitarla senza penalità e senza spese nei casi previsti dalla legge. Per i contratti a tempo indeterminato (es. apertura di credito, conto corrente) il diritto di recesso senza spese è disciplinato dall'art. 120-bis. Per i contratti di credito al consumo vale il diritto di ripensamento di quattordici giorni dell'art. 125-ter.
Fonti consultate: 1 fonte verificate