Art. 117 bis T.U.B. – Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.
In vigore dal 22/05/2012
Modificato da: Decreto-legge del 24/03/2012 n. 29 Articolo 1
“1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo’ superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento (1).
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita’ della clausola non comporta la nullita’ del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita’, e puo’ prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entita’ e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.”
(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter decreto-legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, la commissione di cui al presente comma 2 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 117-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.L. 29/2012 (convertito con L. 62/2012), ha rivoluzionato la struttura della remunerazione degli affidamenti bancari. La norma ha sostituito la storica e contestata commissione di massimo scoperto (CMS) con un sistema bipartito: commissione onnicomprensiva sull'affidamento (in funzione della disponibilità) e commissione di istruttoria veloce sugli sconfinamenti (in funzione delle attività). Per il consulente bancario, l'art. 117-bis è strumento centrale per analizzare la legittimità dei costi addebitati nei conti correnti con apertura di credito e per impostare strategie di tutela quando questi costi sono opachi o eccessivi.
La storia: dalla CMS alla nuova disciplina
Per decenni le banche italiane hanno applicato sui conti correnti con fido la commissione di massimo scoperto (CMS): una commissione calcolata sul saldo massimo a debito raggiunto in un periodo di riferimento (tipicamente trimestrale), spesso indipendente dalla durata effettiva del debito. La CMS era opaca, di difficile prevedibilità per il cliente, e sproporzionata rispetto al servizio reso (l'apertura di credito stessa, non l'utilizzo). Una serie di pronunce di Cassazione e ABF ha progressivamente eroso la legittimità della CMS, fino al riconoscimento di numerose ipotesi di nullità per indeterminatezza, vessatorietà, contrasto con la disciplina dell'usura.
Il legislatore, dopo vari interventi parziali (L. 2/2009, L. 27/2012), ha optato per una riforma strutturale con il D.L. 29/2012, codificata nell'art. 117-bis. La nuova disciplina elimina la CMS e introduce un sistema chiaro e trasparente, basato su due voci ben distinte. Le clausole che prevedono oneri diversi (CMS, commissione di scoperto, altre formulazioni similari) sono nulle.
La commissione onnicomprensiva sull'affidamento
Il comma 1 regola la remunerazione dell'affidamento. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente: (a) una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; (b) un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate. La distinzione concettuale è chiara: la commissione remunera la messa a disposizione del fido (il servizio dell'apertura), il tasso remunera il credito effettivamente erogato (le somme utilizzate dal cliente).
La commissione è soggetta a un limite quantitativo preciso: non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. Su base annua, la soglia si traduce in un massimo del 2% del fido. La regola previene ricarichi eccessivi, mantenendo la commissione su livelli ragionevoli rispetto al servizio bancario. La proporzionalità rispetto alla somma e alla durata garantisce che il costo cresca linearmente con il valore e il tempo, evitando le anomalie della CMS storica.
Gli sconfinamenti: la commissione di istruttoria veloce
Il comma 2 regola la diversa ipotesi degli sconfinamenti: l'utilizzo del conto oltre il limite del fido o in assenza di affidamento. In tale caso, i contratti di conto corrente o di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri: (a) una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa (non percentuale), espressa in valore assoluto, commisurata ai costi reali; (b) un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. La logica è diversa rispetto al fido: lo sconfinamento richiede un'istruttoria attiva da parte della banca (verifica della solidità del cliente, decisione di consentire o meno il pagamento, monitoraggio successivo). La commissione fissa remunera questa attività, non la disponibilità di credito (che il cliente non aveva).
La regola della misura fissa impedisce che la commissione cresca proporzionalmente all'importo dello sconfinamento, evitando ricarichi sproporzionati per piccoli sforamenti. Il tasso debitore, invece, è proporzionale all'ammontare e alla durata. Il CICR può prevedere casi in cui la commissione non è dovuta (per esempio sconfinamenti di importo o durata minimi), in funzione di tutela del cliente.
La nullità delle clausole non conformi
Il comma 3 stabilisce un regime sanzionatorio rigoroso: «le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle». La nullità è di protezione (art. 127, comma 2 T.U.B.), opera nell'interesse del cliente. «La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»: si tratta di nullità parziale, che lascia in piedi il rapporto eliminando solo la clausola illegittima.
Il regime sanzionatorio è ampio: sono nulle le clausole che prevedono oneri diversi (per esempio CMS, commissione di scoperto, commissione di disponibilità non onnicomprensiva); le clausole che prevedono oneri non conformi (commissioni eccedenti il limite dello 0,5% trimestrale; commissioni proporzionali sugli sconfinamenti; oneri non collegati né alla disponibilità né allo sconfinamento). La banca che applichi clausole illegittime rischia restituzioni significative al cliente, oltre a sanzioni amministrative della Banca d'Italia.
Il rapporto con la disciplina dell'usura
L'art. 117-bis si raccorda con la disciplina dell'usura (L. 108/1996). Il TEG (Tasso Effettivo Globale) per la verifica dell'usura include la commissione onnicomprensiva ex art. 117-bis e gli interessi debitori; per gli sconfinamenti include la commissione di istruttoria veloce e gli interessi sull'eccedenza. Il superamento del TEG rispetto al tasso soglia (TEGM determinato trimestralmente dal MEF) integra usura «oggettiva», con conseguenze gravi: nullità delle clausole eccedenti, applicazione del solo capitale (art. 1815, comma 2 c.c., con interpretazione consolidata della Cassazione), sanzioni penali (art. 644 c.p.) per i casi di usura concreta.
Il calcolo del TEG su rapporti complessi (conto corrente con fido, sconfinamenti, varie commissioni) è tecnicamente delicato. La CTU contabile è strumento essenziale per la verifica: il consulente ricostruisce il TEG trimestrale sulla base degli estratti conto e lo confronta con i TEGM pubblicati dal MEF per la categoria di operazione (conti correnti, aperture di credito).
Profili pratici: la verifica del cliente
Per il professionista che assiste un cliente con conto corrente affidato, il check-list di verifica si articola: (a) analisi del contratto: verificare se le commissioni applicate corrispondono a quelle dell'art. 117-bis (commissione onnicomprensiva sul fido + commissione di istruttoria veloce sugli sconfinamenti) o se sussistono clausole non conformi (CMS, commissioni di scoperto, oneri diversi); (b) verifica dei limiti quantitativi: la commissione di affidamento non deve superare lo 0,5% trimestrale; le commissioni di sconfinamento devono essere fisse e ragionevoli rispetto ai costi; (c) verifica del TEG: calcolo degli oneri totali sul fido e sugli sconfinamenti, confronto con il TEGM trimestrale, individuazione di eventuali superamenti del tasso soglia.
Eventuali clausole non conformi sono nulle, e il cliente ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. La prescrizione è decennale (Cass. SS.UU. 24418/2010, dalla chiusura del rapporto). Lo strumento procedurale tipico è il ricorso all'ABF, eventualmente seguito da azione giudiziaria. Per importi rilevanti, il vantaggio economico per il cliente può essere consistente (la storica eliminazione della CMS ha generato un contenzioso restitutorio massiccio).
Domande frequenti
Quali oneri può addebitare la banca per un fido bancario?
Solo due, ai sensi dell'art. 117-bis, comma 1 T.U.B.: una commissione onnicomprensiva proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento (massimo 0,5% trimestrale, ovvero 2% annuo), e un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate. Sono nulle le clausole che prevedono oneri diversi (commissione di massimo scoperto, commissione di scoperto di conto, altre denominazioni similari). La nullità è di protezione e si traduce in restituzione delle somme indebite.
Cos'è la commissione di istruttoria veloce?
È la commissione che la banca può addebitare per gli sconfinamenti (utilizzo del conto oltre il limite del fido o in assenza di affidamento), ai sensi dell'art. 117-bis, comma 2 T.U.B. La commissione deve essere in misura fissa (non percentuale), espressa in valore assoluto, commisurata ai costi reali sostenuti dalla banca per l'istruttoria. Si aggiunge il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. La regola della misura fissa impedisce ricarichi sproporzionati su piccoli sconfinamenti.
Cosa è successo alla vecchia commissione di massimo scoperto (CMS)?
È stata eliminata dalla riforma del 2012 (D.L. 29/2012, L. conv. 62/2012). L'art. 117-bis ha sostituito la CMS con il sistema bipartito (commissione onnicomprensiva su fido + commissione di istruttoria veloce su sconfinamenti). Le clausole CMS oggi presenti nei contratti bancari, anche se redatte in passato, sono nulle ai sensi del comma 3 dell'art. 117-bis. Il cliente può chiedere la restituzione delle somme indebitamente addebitate per CMS, con prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto.
La commissione del 0,5% trimestrale può essere superata?
No. Lo 0,5% trimestrale (2% annuo) è il limite massimo legale della commissione onnicomprensiva sull'affidamento. Clausole che prevedono commissioni superiori sono nulle ai sensi dell'art. 117-bis, comma 3. La parte eccedente deve essere restituita al cliente. Ai fini della verifica del rispetto del limite, il calcolo va fatto sulla base della somma messa a disposizione (il fido), non sul saldo medio o massimo.
Come si verifica il superamento del tasso soglia di usura su un conto affidato?
Calcolando il TEG (Tasso Effettivo Globale) trimestrale, comprensivo di commissione onnicomprensiva, interessi debitori, eventuali altre voci oggettivamente legate al rapporto, secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Il TEG va confrontato con il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) pubblicato trimestralmente dal MEF per la categoria «aperture di credito in conto corrente». Se il TEG supera il tasso soglia (TEGM aumentato di un quarto + 4 punti), c'è usura oggettiva, con conseguenze pesanti: nullità delle clausole, applicazione del solo capitale, eventuali sanzioni penali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate