Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 116 bis T.U.B. – Decisioni di rating.

In vigore dal 25/02/2007 al 03/12/2010

Modificato da: Decreto-legge del 27/12/2006 n. 297 Articolo 1

Soppresso dal 03/12/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4

“1. La Banca d’Italia puo’ disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non da’ luogo ad oneri per il cliente.”

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In sintesi

  • L'art. 116-bis TUB (nel testo vigente fino al 2010) imponeva alle banche di illustrare alle imprese richiedenti i principali fattori alla base del rating che le riguardava.
  • La comunicazione del rating e delle sue determinanti era gratuita: nessun onere poteva essere addebitato al cliente.
  • La norma era espressione del principio di trasparenza bancaria: il cliente-impresa aveva diritto a conoscere i criteri di valutazione del proprio merito creditizio.
  • La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 141/2010 a partire dal 3 dicembre 2010, nell'ambito della riforma del credito al consumo.
  • Il diritto all'informazione sul rating rimane oggi presidiato dalla normativa europea (Regolamento CRA) e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 116-bis TUB: trasparenza dei rating bancari verso le imprese

L'articolo 116-bis del Testo Unico Bancario, nella sua formulazione originaria introdotta dal D.L. 297/2006 e vigente fino al 3 dicembre 2010, rappresentava un presidio specifico di trasparenza informativa a favore delle imprese nel rapporto con banche e intermediari finanziari. La norma si inseriva nell'impianto sistematico del Titolo VI TUB dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Il contenuto della disposizione

Il comma 1 dell'articolo attribuiva alla Banca d'Italia il potere di disporre che banche e intermediari finanziari illustrassero alle imprese che ne facessero richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardavano. Si trattava di una facoltà regolatoria dell'Autorità di vigilanza, non di un obbligo direttamente azionabile dal privato senza l'intervento della Banca d'Italia. L'elemento qualificante della norma era la gratuità assoluta della comunicazione: l'eventuale illustrazione dei fattori di rating non poteva dare luogo ad alcun onere per il cliente. Questa previsione rispondeva alla logica sottostante all'intero sistema della trasparenza bancaria: il cliente non deve pagare per ricevere informazioni alle quali ha diritto.

Contesto sistematico e ratio legis

La disposizione si collocava in un momento storico in cui il tema del merito creditizio e del rating delle imprese stava acquisendo centralità crescente, anche in seguito all'introduzione dell'accordo di Basilea II (pienamente operativo dal 2007). In tale contesto, la valutazione interna del merito creditizio da parte delle banche assumeva un ruolo determinante nell'accesso al credito e nelle condizioni economiche praticate alle imprese, rendendo particolarmente rilevante la trasparenza sui criteri di giudizio. Il legislatore italiano, con questa norma, anticipava in qualche misura le riflessioni che avrebbero poi portato, a livello europeo, alla regolamentazione delle agenzie di rating del credito (Regolamento CE 1060/2009 e successive modificazioni) e alle discussioni sui rating interni degli istituti bancari.

Abrogazione e regime attuale

L'art. 116-bis è stato soppresso dal D.Lgs. 141/2010 (art. 4), con effetto dal 3 dicembre 2010, nell'ambito della riforma organica del credito al consumo che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE. L'abrogazione non ha tuttavia determinato un vuoto normativo: la trasparenza sui criteri di valutazione del merito creditizio è oggi garantita da un sistema articolato di fonti, che comprende le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza (Circolare n. 285/2013 e successive aggiornamenti), le disposizioni europee in materia di requisiti patrimoniali (CRR/CRD IV) e le norme sulla comunicazione alle PMI del rating e dei relativi fattori, previste dalla legislazione speciale. Per le imprese che intendano contestare o comprendere le valutazioni di merito creditizio che le riguardano, il riferimento normativo attuale è dunque da ricercare nelle istruzioni della Banca d'Italia e nella disciplina di settore, oltre che nelle clausole contrattuali che regolano il singolo rapporto con l'intermediario.

Rilevanza pratica

Sebbene la norma sia stata abrogata, il principio che esprimeva, la trasparenza come diritto del cliente a conoscere i criteri in base ai quali viene valutato, permane come pilastro del sistema bancario. Le imprese conservano oggi il diritto di richiedere spiegazioni sulle decisioni creditizie che le riguardano, anche attraverso i meccanismi di reclamo e arbitrato bancario (ABF, Arbitro Bancario Finanziario), che garantiscono un accesso gratuito e alternativo alla giustizia ordinaria per le controversie con gli intermediari.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 116-bis TUB sulla trasparenza dei rating bancari?

Nella formulazione originaria introdotta dal D.L. 297/2006 e vigente fino al 3 dicembre 2010, l'art. 116-bis era un presidio specifico di trasparenza informativa a favore delle imprese: attribuiva alla Banca d'Italia il potere di disporre che banche e intermediari finanziari illustrassero alle imprese che ne facessero richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardavano. L'elemento qualificante era la gratuità assoluta della comunicazione: nessun onere poteva essere addebitato al cliente. La norma si inseriva nell'impianto sistematico del Titolo VI TUB dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Quando e perché è stato abrogato l'art. 116-bis?

L'articolo è stato soppresso dall'art. 4 del D.Lgs. 141/2010 con effetto dal 3 dicembre 2010, nell'ambito della riforma organica del credito al consumo che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE. L'abrogazione non ha tuttavia determinato un vuoto normativo: la trasparenza sui criteri di valutazione del merito creditizio è oggi garantita da un sistema articolato di fonti, che comprende le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza (Circolare 285/2013), le disposizioni europee sui requisiti patrimoniali (CRR/CRD IV/V/VI) e le norme specifiche sulla comunicazione del rating alle PMI previste dalla legislazione speciale.

Perché era una norma rilevante nel contesto di Basilea II?

La disposizione si collocava in un momento storico in cui il merito creditizio e il rating delle imprese stavano acquisendo centralità crescente, anche in seguito all'introduzione dell'Accordo di Basilea II (pienamente operativo dal 2007). In tale contesto, la valutazione interna del merito creditizio da parte delle banche assumeva un ruolo determinante nell'accesso al credito e nelle condizioni economiche praticate alle imprese, rendendo particolarmente rilevante la trasparenza sui criteri di giudizio. Il legislatore italiano anticipava in qualche misura le riflessioni che avrebbero poi portato, a livello europeo, alla regolamentazione delle agenzie di rating del credito (Regolamento CE 1060/2009).

Come può oggi un'impresa conoscere i fattori del proprio rating bancario?

Pur abrogata la norma specifica, il diritto all'informazione sulle decisioni creditizie permane attraverso più fonti: le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia sulla trasparenza (Circolare 285/2013 e aggiornamenti); le disposizioni europee CRR/CRD per i rating interni delle banche significative; le clausole contrattuali del singolo rapporto; le linee guida EBA su trasparenza creditizia. In caso di contestazione, le imprese possono ricorrere ai meccanismi di reclamo interno all'intermediario e poi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che garantisce accesso gratuito e alternativo alla giustizia ordinaria per le controversie con gli intermediari.

Quale principio sistematico esprimeva l'art. 116-bis e perché resta attuale?

La disposizione esprimeva un principio cardine del sistema bancario: la trasparenza come diritto del cliente a conoscere i criteri in base ai quali viene valutato. Tale principio permane come pilastro del Titolo VI TUB e si è rafforzato attraverso le normative successive (MiFID II sui servizi di investimento, PSD2 sui servizi di pagamento, CCD2 sul credito al consumo). Le imprese conservano oggi il diritto di richiedere spiegazioni sulle decisioni creditizie attraverso obblighi informativi rafforzati a carico degli intermediari, processi di reclamo strutturati e l'accesso a strumenti di ADR come l'ABF, che garantiscono una tutela effettiva del diritto alla comprensione delle valutazioni di merito creditizio.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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