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Testo dell'articoloVigente
Art. 118 bis T.U.B. – Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento
In vigore dal 11/01/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3
“1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalita’ previste dall’articolo 119.
2. Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.
3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l’indice sostitutivo individuati in conformita’ al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento.
4. Le modifiche o la sostituzione dell’indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l’indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall’articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall’articolo 125-bis, comma 7, lettera a).
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica l’articolo 118.”
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In sintesi
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Commento del professionista
L'art. 118-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 207/2023 (in vigore dal 11 gennaio 2024), disciplina la gestione contrattuale delle variazioni sostanziali o cessazioni degli indici di riferimento dei tassi di interesse. La norma è risposta diretta alla «crisi del LIBOR»: dopo lo scandalo della manipolazione dei tassi LIBOR (intorno al 2012-2014) e il successivo abbandono dell'indice (cessazione completa nel 2023, sostituito da SOFR negli USA, ESTR in area euro, SARON in Svizzera), il sistema bancario europeo ha richiesto strumenti contrattuali specifici per gestire la transizione ordinata. L'art. 118-bis è il pendant italiano del Reg. UE 2016/1011 (Benchmarks Regulation, BMR). Per il consulente bancario, la norma è cruciale per la gestione di mutui e finanziamenti a tasso variabile collegati a indici di riferimento.
I piani di transizione ex BMR
Il comma 1 impone alle banche e agli intermediari finanziari di pubblicare e mantenere aggiornati sul proprio sito i piani previsti dall'art. 28, paragrafo 2, del Reg. UE 2016/1011. Si tratta dei piani di transizione che ciascun amministratore di indici di riferimento e ciascun utilizzatore deve predisporre per gestire scenari di variazione sostanziale o cessazione dell'indice. I piani indicano: indici alternativi da utilizzare in caso di cessazione (per esempio SOFR per LIBOR USD, ESTR per LIBOR EUR); meccanismi di adeguamento dei tassi e delle condizioni; modalità di comunicazione alla clientela.
L'aggiornamento e la pubblicazione devono essere accessibili alla clientela, con comunicazione almeno annuale o «alla prima occasione utile» secondo le modalità dell'art. 119 (estratto conto e comunicazioni periodiche). La trasparenza preventiva consente al cliente di conoscere ex ante come sarà gestita un'eventuale modifica dell'indice del proprio contratto.
Le clausole contrattuali: previsione delle modifiche
Il comma 2 impone alle clausole contrattuali sui tassi di interesse di consentire l'individuazione, anche per rinvio ai piani del comma 1, delle modifiche all'indice di riferimento o dell'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o cessazione. Le clausole devono essere strutturate per: (a) individuare l'indice principale; (b) prevedere meccanismi di sostituzione in caso di cessazione (con indice alternativo predeterminato o riferimento ai piani); (c) consentire adattamenti per variazioni sostanziali dell'indice (per esempio modifiche metodologiche significative).
La regola previene situazioni di vuoto contrattuale: senza clausole specifiche, una cessazione improvvisa dell'indice potrebbe creare incertezze sull'applicazione del tasso, con potenziale invalidità delle clausole di tasso variabile. Le clausole conformi al comma 2 garantiscono la continuità del rapporto.
La gestione concreta della modifica
I commi 3 e 4 disciplinano la procedura concreta in caso di variazione sostanziale o cessazione. Il comma 3: la banca comunica al cliente entro 30 giorni dalla variazione/cessazione, in forma scritta o supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto si applicano le condizioni precedentemente praticate, considerando l'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
Il sistema è simile a quello dell'art. 118 (ius variandi della banca): silenzio-assenso del cliente, possibilità di recesso senza spese, applicazione delle condizioni precedenti in caso di recesso. La differenza è che la modifica del 118-bis è obbligata da fattori esterni (cessazione dell'indice), non scelta unilaterale della banca: il «giustificato motivo» è oggettivo.
Il comma 4 sanziona le modifiche non conformi: le modifiche per le quali non sono state osservate le procedure del comma 3 sono inefficaci nei confronti del cliente. Sostanzialmente, la banca che non rispetta le procedure non può imporre la modifica unilaterale, e deve continuare ad applicare le condizioni precedenti.
L'eredità della crisi del LIBOR
L'art. 118-bis è figlio della crisi del LIBOR. Il LIBOR (London Interbank Offered Rate) è stato per decenni il principale indice mondiale dei tassi interbancari, base di milioni di contratti di mutuo, finanziamento, derivato. Lo scandalo del 2012-2014 (manipolazione del LIBOR da parte di alcune banche) ha eroso la fiducia nell'indice; le autorità britanniche e internazionali hanno deciso il graduale abbandono. Il LIBOR USD è cessato definitivamente il 30 giugno 2023, sostituito dal SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Il LIBOR GBP era già cessato a fine 2021. Per l'area euro, il LIBOR EUR è stato sostituito dall'ESTR (Euro Short-Term Rate) gestito dalla BCE.
La transizione ha richiesto strumenti contrattuali e regolamentari per evitare il caos: il Reg. UE 2016/1011 (BMR) ha disciplinato i requisiti per gli indici di riferimento e i meccanismi di transizione; l'art. 118-bis T.U.B. ha tradotto questi principi nel contesto italiano. Per i contratti italiani agganciati a LIBOR (per esempio mutui in valuta estera contratti negli anni 2000-2010), la transizione è stata gestita secondo le regole del 118-bis e dei piani di transizione delle banche.
Profili pratici
Per il commercialista o l'avvocato che assiste clienti con mutui o finanziamenti a tasso variabile, le aree di attenzione: verifica dell'indice di riferimento contrattuale (Euribor, ESTR, SOFR, indici secondari); analisi delle clausole contrattuali per la gestione di cessazioni/variazioni; monitoraggio delle comunicazioni della banca in caso di modifica; valutazione del recesso entro 2 mesi se le nuove condizioni sono sfavorevoli; contestazione di modifiche non conformi alle procedure dell'art. 118-bis. La normativa è recente e in evoluzione: la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario sta sviluppando il primo corpus interpretativo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cos'è il Reg. UE 2016/1011 (BMR)?
È il Regolamento UE 2016/1011 (Benchmarks Regulation, BMR) che disciplina gli indici di riferimento utilizzati nei contratti finanziari e nei prodotti finanziari. Stabilisce requisiti per gli amministratori degli indici (governance, conflitti di interesse, controlli), regole per gli utilizzatori, procedure per gestire variazioni sostanziali o cessazioni degli indici. È stato la risposta normativa alla crisi del LIBOR e ha imposto un sistema di vigilanza europea sugli indici di riferimento.
Cosa succede se l'indice di riferimento del mio mutuo cessa di esistere?
Si applica l'art. 118-bis T.U.B. La banca, entro 30 giorni dalla cessazione, comunica al cliente le modifiche o l'indice sostitutivo previsto dal contratto o dai piani di transizione. Il cliente ha 2 mesi per recedere senza spese se le nuove condizioni non gli convengono; in caso di recesso, in sede di liquidazione si applicano le condizioni precedentemente praticate. Se il cliente non recede entro il termine, la modifica si intende approvata e si applica l'indice sostitutivo.
Le clausole contrattuali devono prevedere la sostituzione dell'indice?
Sì. L'art. 118-bis, comma 2 T.U.B. impone che le clausole sui tassi di interesse consentano di individuare le modifiche o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento. La previsione può essere diretta (indice sostitutivo specificato in contratto) o per rinvio (ai piani di transizione pubblicati dalla banca ex art. 28 BMR). Senza tale previsione, una cessazione improvvisa potrebbe creare vuoto contrattuale e incertezza applicativa.
Cosa è successo al LIBOR?
Il LIBOR (London Interbank Offered Rate), per decenni principale indice mondiale dei tassi interbancari, è stato gradualmente cessato a seguito dello scandalo di manipolazione 2012-2014. Il LIBOR GBP è cessato a fine 2021; il LIBOR USD il 30 giugno 2023. Sono stati sostituiti da indici alternativi: SOFR per USD, ESTR per EUR, SARON per CHF, SONIA per GBP. La transizione, gestita dal Reg. UE 2016/1011 e (in Italia) dall'art. 118-bis T.U.B., ha richiesto adeguamenti di milioni di contratti finanziari globali.
Cosa accade se la banca non rispetta le procedure dell'art. 118-bis?
Le modifiche per le quali non sono state osservate le procedure del comma 3 (comunicazione entro 30 giorni, dicitura specifica, supporto durevole, preavviso di 2 mesi per il recesso) sono inefficaci nei confronti del cliente (art. 118-bis, comma 4 T.U.B.). La banca non può imporre la modifica unilaterale e deve continuare ad applicare le condizioni precedenti. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere accertamento dell'inefficacia e restituzione di eventuali importi indebitamente addebitati.
Fonti consultate: 1 fonte verificate