Art. 118 T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 40/2007.
1. Nei contratti di durata può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
3. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. In tale caso, in sede di scioglimento del contratto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
In sintesi
Inquadramento: il bilanciamento tra autonomia bancaria e tutela del cliente
L'art. 118 T.U.B. disciplina il cosiddetto ius variandi bancario, ossia la facoltà dell'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative dei contratti di durata. La norma è collocata nel Titolo VI, Capo I, del Testo Unico Bancario (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) e costituisce, accanto agli artt. 117 (forma e contenuto dei contratti) e 119 (comunicazioni periodiche), uno dei pilastri della protezione del contraente debole nei rapporti bancari.
La disciplina vigente è il risultato della profonda riscrittura operata dall'art. 10 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, successivamente affinata dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. La ratio della riforma fu di porre fine alle prassi abusive emerse negli anni 2000-2006, quando gli intermediari modificavano in peius i tassi attivi e i costi dei servizi con comunicazioni di difficile lettura e preavvisi minimi: il legislatore ha imposto un procedimento formale e simmetrico fondato su clausola approvata specificamente, giustificato motivo, comunicazione evidenziata, preavviso lungo e diritto di recesso neutralizzato.
Comma 1: la clausola di ius variandi e il giustificato motivo
Il comma 1 condiziona la facoltà di modifica unilaterale a tre requisiti cumulativi: (a) il contratto deve essere di durata (esclusi i contratti istantanei o ad esecuzione singola); (b) la facoltà deve essere convenuta mediante clausola contrattuale; (c) la clausola deve essere approvata specificamente dal cliente, secondo lo schema dell'art. 1341 c. 2 c.c. sulle clausole vessatorie (doppia sottoscrizione) e — quando il cliente sia consumatore — deve superare il vaglio di non vessatorietà ex art. 33 ss. del Codice del Consumo.
L'esercizio del potere è subordinato alla sussistenza di un giustificato motivo, espressione che la Banca d'Italia ha precisato nei Provvedimenti sulla trasparenza (in particolare Provv. 29 luglio 2009 e successive edizioni 09/02/2011, 15/07/2015, 18/06/2019, 29/03/2023). Il giustificato motivo deve essere:
Per i contratti con i consumatori, la Banca d'Italia ha chiarito che il giustificato motivo deve essere predeterminato in modo specifico nella clausola contrattuale (es. «variazione Euribor 3 mesi superiore a 50 punti base»): la clausola generica che richiama indifferenziatamente le «esigenze aziendali» o «sopravvenute esigenze di mercato» è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per vessatorietà ex art. 33 c. 2 lett. m) Cod. Cons.
Comma 2: comunicazione evidenziata, preavviso e supporto durevole
Il comma 2 dell'art. 118 disciplina le modalità formali della comunicazione di modifica unilaterale e costituisce il cuore garantistico della norma. Tre requisiti:
L'inosservanza dei requisiti formali rende inefficace la modifica e — secondo l'orientamento ABF (Collegio Coordinamento, decisione n. 2891/2014 e successive) — obbliga l'intermediario alla restituzione delle somme eventualmente addebitate sulla base della modifica viziata.
Comma 3: silenzio assenso, recesso senza spese e diritto alle vecchie condizioni
Il comma 3 introduce un meccanismo di silenzio assenso temperato: le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. Il silenzio è configurato come adesione tacita, ma il legislatore lo accompagna a due salvaguardie sostanziali:
Il meccanismo del silenzio assenso, pur derogando alla regola generale dell'art. 1326 c.c. (l'accettazione tacita non vale come manifestazione di volontà), è compatibile con il diritto europeo dei consumatori a condizione che il cliente sia adeguatamente informato dell'effetto del proprio silenzio e che gli sia garantita una via d'uscita gratuita: requisiti rispettati dal combinato disposto dei commi 2 e 3.
Coordinamento con artt. 117, 118-bis, 125-bis e 127 T.U.B.
L'art. 118 si inserisce in una rete normativa che coinvolge diverse disposizioni del Testo Unico Bancario:
Rapporto con il credito immobiliare ai consumatori (MCD)
La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD) ha introdotto il Capo I-bis del Titolo VI (artt. 120-quinquies -120-noviesdecies T.U.B.). Per i mutui ipotecari ai consumatori, l'art. 118 T.U.B. trova applicazione con i limiti previsti dall'art. 120-octiesdecies, che prevede una disciplina speciale delle modifiche del rapporto e introduce specifici doveri di informazione precontrattuale (modulo ESIS - European Standardised Information Sheet). Il Provv. BdI 29/07/2009, come modificato dal Provv. 29/03/2023, contiene la disciplina di dettaglio della trasparenza nei finanziamenti immobiliari ai consumatori.
Sanzioni e tutela del cliente
La violazione dell'art. 118 espone l'intermediario a sanzioni su più piani:
Il cliente che riceve una proposta di modifica unilaterale ha dunque a disposizione un ventaglio articolato di strumenti: (a) accettare e proseguire il rapporto alle nuove condizioni; (b) recedere senza spese e cercare un'offerta concorrente, eventualmente esercitando la surrogazione attiva ex art. 120-quater (portabilità Bersani) se trattasi di mutuo; (c) accettare riservandosi di contestare in sede ABF o giurisdizionale la legittimità del giustificato motivo o la sufficienza dell'informazione; (d) presentare esposto alla Banca d'Italia se la condotta dell'intermediario configura una violazione di trasparenza.
Sintesi operativa
L'art. 118 T.U.B. nella sua versione attuale è quindi una norma di equilibrio dinamico: consente all'intermediario la fisiologica modulazione delle condizioni economiche dei contratti di durata in funzione delle variazioni di mercato (essenziale, per esempio, nei mutui a tasso variabile indicizzati all'Euribor o nei conti correnti a tasso libero), ma procedimentalizza tale potere imponendo formalità, preavvisi, motivazione causale e diritto di uscita gratuita. L'efficacia della tutela dipende dalla qualità del controllo concreto sui requisiti del giustificato motivo: la giurisprudenza ABF si è consolidata nel respingere modifiche generiche («esigenze aziendali», «rivisitazione tariffaria») e nell'esigere la prova della causale esterna.
Domande frequenti
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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