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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 40/2007.

1. Nei contratti di durata può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

3. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. In tale caso, in sede di scioglimento del contratto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ius variandi solo nei contratti di durata: la facoltà di modificare unilateralmente tassi, prezzi e altre condizioni è ammessa esclusivamente nei contratti di durata e va prevista da clausola approvata specificamente dal cliente
  • Giustificato motivo: la modifica unilaterale richiede un giustificato motivo oggettivo e verificabile (es. mutamento dei tassi di mercato, dei costi della raccolta, del rischio di credito); non è ammessa la modifica discrezionale o legata a esigenze interne dell'intermediario
  • Formula evidenziata e preavviso 2 mesi: la comunicazione deve contenere in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto» con preavviso minimo di due mesi, su carta o supporto durevole preventivamente accettato dal cliente
  • Silenzio assenso temperato: le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede entro la data di applicazione; il recesso è sempre senza spese
  • Diritto alle vecchie condizioni in sede di recesso: se il cliente recede, in sede di scioglimento del rapporto si applicano le condizioni precedentemente praticate e non quelle nuove
  • Coordinamento col credito ai consumatori: per i contratti di credito ai consumatori l'art. 125-bis c. 3-ter T.U.B. integra l'art. 118 con ulteriori obblighi informativi (tempi, procedure di reclamo, esposto BdI)
Inquadramento: il bilanciamento tra autonomia bancaria e tutela del cliente

L'art. 118 T.U.B. disciplina il cosiddetto ius variandi bancario, ossia la facoltà dell'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative dei contratti di durata. La norma è collocata nel Titolo VI, Capo I, del Testo Unico Bancario (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) e costituisce, accanto agli artt. 117 (forma e contenuto dei contratti) e 119 (comunicazioni periodiche), uno dei pilastri della protezione del contraente debole nei rapporti bancari.

La disciplina vigente è il risultato della profonda riscrittura operata dall'art. 10 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, successivamente affinata dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. La ratio della riforma fu di porre fine alle prassi abusive emerse negli anni 2000-2006, quando gli intermediari modificavano in peius i tassi attivi e i costi dei servizi con comunicazioni di difficile lettura e preavvisi minimi: il legislatore ha imposto un procedimento formale e simmetrico fondato su clausola approvata specificamente, giustificato motivo, comunicazione evidenziata, preavviso lungo e diritto di recesso neutralizzato.

Comma 1: la clausola di ius variandi e il giustificato motivo

Il comma 1 condiziona la facoltà di modifica unilaterale a tre requisiti cumulativi: (a) il contratto deve essere di durata (esclusi i contratti istantanei o ad esecuzione singola); (b) la facoltà deve essere convenuta mediante clausola contrattuale; (c) la clausola deve essere approvata specificamente dal cliente, secondo lo schema dell'art. 1341 c. 2 c.c. sulle clausole vessatorie (doppia sottoscrizione) e — quando il cliente sia consumatore — deve superare il vaglio di non vessatorietà ex art. 33 ss. del Codice del Consumo.

L'esercizio del potere è subordinato alla sussistenza di un giustificato motivo, espressione che la Banca d'Italia ha precisato nei Provvedimenti sulla trasparenza (in particolare Provv. 29 luglio 2009 e successive edizioni 09/02/2011, 15/07/2015, 18/06/2019, 29/03/2023). Il giustificato motivo deve essere:

  • oggettivo: deve riferirsi a circostanze esterne all'intermediario (variazione dei tassi BCE, dei tassi Euribor, del costo della raccolta interbancaria, del rischio settoriale di credito, di obblighi normativi sopravvenuti);
  • verificabile: il cliente deve essere posto in condizione di controllare la fondatezza della motivazione (la comunicazione deve quindi indicare la causale concreta della modifica e non limitarsi a formule di stile);
  • proporzionale: la misura della modifica deve essere coerente con l'entità della causale (non si ammettono modifiche eccessivamente penalizzanti rispetto al fattore esterno);
  • non discriminatorio: la modifica non puo' essere applicata in modo selettivo a singoli clienti se la causale ha carattere generale.

Per i contratti con i consumatori, la Banca d'Italia ha chiarito che il giustificato motivo deve essere predeterminato in modo specifico nella clausola contrattuale (es. «variazione Euribor 3 mesi superiore a 50 punti base»): la clausola generica che richiama indifferenziatamente le «esigenze aziendali» o «sopravvenute esigenze di mercato» è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per vessatorietà ex art. 33 c. 2 lett. m) Cod. Cons.

Comma 2: comunicazione evidenziata, preavviso e supporto durevole

Il comma 2 dell'art. 118 disciplina le modalità formali della comunicazione di modifica unilaterale e costituisce il cuore garantistico della norma. Tre requisiti:

  • Formula evidenziata: la comunicazione deve contenere in modo evidenziato la formula testuale «Proposta di modifica unilaterale del contratto». La Banca d'Italia ha precisato (Provv. 29/07/2009 e successivi) che l'evidenziazione deve essere realizzata mediante caratteri grafici di rilievo (grassetto, sottolineatura, riquadro), e che la formula non puo' essere annacquata da rinvii o glosse che ne attenuino il significato. La ratio è di richiamare l'attenzione del cliente sulla natura proattiva della scelta che gli si richiede entro il termine.
  • Preavviso minimo di due mesi: il termine minimo di preavviso (sessanta giorni) deve decorrere dal ricevimento della comunicazione e non dalla sua spedizione (orientamento ABF consolidato); il termine più lungo è diretto a consentire al cliente l'eventuale ricerca di un intermediario concorrente e l'esercizio della portabilità ex art. 120-quater T.U.B.
  • Supporto durevole accettato: la comunicazione puo' essere effettuata in forma scritta (raccomandata, PEC, consegna a mani con ricevuta) o mediante altro supporto durevole (email certificata, area riservata internet banking, app) preventivamente accettato dal cliente. La nozione di supporto durevole è mutuata dalla direttiva 2007/64/CE (PSD1) e ribadita dal D.Lgs. 11/2010: deve consentire conservazione, riproduzione immodificata e accesso futuro. L'accettazione preventiva (in fase di stipula del contratto-quadro) e la oneronistà della scelta del canale digitale escludono la legittimità delle comunicazioni su canali non concordati.

L'inosservanza dei requisiti formali rende inefficace la modifica e — secondo l'orientamento ABF (Collegio Coordinamento, decisione n. 2891/2014 e successive) — obbliga l'intermediario alla restituzione delle somme eventualmente addebitate sulla base della modifica viziata.

Comma 3: silenzio assenso, recesso senza spese e diritto alle vecchie condizioni

Il comma 3 introduce un meccanismo di silenzio assenso temperato: le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. Il silenzio è configurato come adesione tacita, ma il legislatore lo accompagna a due salvaguardie sostanziali:

  • Recesso senza spese: la facoltà di recesso del cliente è sempre gratuita, sia in termini di penali contrattuali sia in termini di spese di chiusura del rapporto. La gratuità comprende tanto i costi di estinzione del conto corrente quanto le commissioni di estinzione anticipata di un finanziamento (la regola si sovrappone, e in parte rafforza, quanto previsto dall'art. 125-sexies T.U.B. per il credito ai consumatori).
  • Condizioni precedenti in sede di scioglimento: in caso di esercizio del diritto di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate fino alla cessazione del rapporto: l'intermediario non puo' applicare retroattivamente le nuove condizioni nel periodo intercorrente tra la comunicazione e l'efficacia del recesso, né puo' farle valere ai fini del conteggio del saldo di chiusura.

Il meccanismo del silenzio assenso, pur derogando alla regola generale dell'art. 1326 c.c. (l'accettazione tacita non vale come manifestazione di volontà), è compatibile con il diritto europeo dei consumatori a condizione che il cliente sia adeguatamente informato dell'effetto del proprio silenzio e che gli sia garantita una via d'uscita gratuita: requisiti rispettati dal combinato disposto dei commi 2 e 3.

Coordinamento con artt. 117, 118-bis, 125-bis e 127 T.U.B.

L'art. 118 si inserisce in una rete normativa che coinvolge diverse disposizioni del Testo Unico Bancario:

  • art. 117 T.U.B.: la forma scritta del contratto originario e l'indicazione del tasso e di ogni altro prezzo e condizione costituiscono il punto di partenza rispetto al quale si misura la legittimità delle modifiche successive; la clausola di ius variandi va inclusa nel contratto scritto e approvata specificamente;
  • art. 118-bis T.U.B. (introdotto dal D.L. 70/2011): obbligo di comunicare al cliente entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'indicatore sintetico dei costi (ISC) per i conti correnti, indipendentemente dalle modifiche intervenute (regola di trasparenza complementare);
  • art. 125-bis c. 3-ter T.U.B.: per il credito ai consumatori l'applicazione dell'art. 118 è integrata con gli obblighi del comma 3-bis (tempi della modifica, procedure di reclamo, esposto BdI), in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori (CCD2) recepita dal D.Lgs. 31/12/2025 n. 212;
  • art. 127 T.U.B.: la violazione dell'art. 118 è sanzionata da nullità relativa di protezione, azionabile solo dal cliente, rilevabile d'ufficio dal giudice solo nel suo interesse;
  • art. 33 Cod. Consumo: la clausola di ius variandi che non rispetti l'art. 118 è presuntivamente vessatoria ai sensi della lett. m) (variazione unilaterale delle condizioni senza giustificato motivo) ed è nulla.
Rapporto con il credito immobiliare ai consumatori (MCD)

La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD) ha introdotto il Capo I-bis del Titolo VI (artt. 120-quinquies -120-noviesdecies T.U.B.). Per i mutui ipotecari ai consumatori, l'art. 118 T.U.B. trova applicazione con i limiti previsti dall'art. 120-octiesdecies, che prevede una disciplina speciale delle modifiche del rapporto e introduce specifici doveri di informazione precontrattuale (modulo ESIS - European Standardised Information Sheet). Il Provv. BdI 29/07/2009, come modificato dal Provv. 29/03/2023, contiene la disciplina di dettaglio della trasparenza nei finanziamenti immobiliari ai consumatori.

Sanzioni e tutela del cliente

La violazione dell'art. 118 espone l'intermediario a sanzioni su più piani:

  • civilistico: la modifica viziata è inefficace nei confronti del cliente; le somme addebitate sulla base di una modifica nulla o inefficace sono ripetibili; la clausola contrattuale non conforme è nulla ex art. 127 T.U.B. (nullità di protezione);
  • amministrativo: l'inosservanza degli obblighi di trasparenza espone l'intermediario alle sanzioni dell'art. 144 T.U.B. (sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5.000.000 di euro per le banche e modulate per gli altri intermediari) e alle misure di vigilanza dell'art. 53 T.U.B.;
  • reputazionale: l'intermediario condannato dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che non si conforma alla decisione è pubblicato sul sito dell'ABF tra i soggetti inadempienti (art. 128-bis T.U.B.).

Il cliente che riceve una proposta di modifica unilaterale ha dunque a disposizione un ventaglio articolato di strumenti: (a) accettare e proseguire il rapporto alle nuove condizioni; (b) recedere senza spese e cercare un'offerta concorrente, eventualmente esercitando la surrogazione attiva ex art. 120-quater (portabilità Bersani) se trattasi di mutuo; (c) accettare riservandosi di contestare in sede ABF o giurisdizionale la legittimità del giustificato motivo o la sufficienza dell'informazione; (d) presentare esposto alla Banca d'Italia se la condotta dell'intermediario configura una violazione di trasparenza.

Sintesi operativa

L'art. 118 T.U.B. nella sua versione attuale è quindi una norma di equilibrio dinamico: consente all'intermediario la fisiologica modulazione delle condizioni economiche dei contratti di durata in funzione delle variazioni di mercato (essenziale, per esempio, nei mutui a tasso variabile indicizzati all'Euribor o nei conti correnti a tasso libero), ma procedimentalizza tale potere imponendo formalità, preavvisi, motivazione causale e diritto di uscita gratuita. L'efficacia della tutela dipende dalla qualità del controllo concreto sui requisiti del giustificato motivo: la giurisprudenza ABF si è consolidata nel respingere modifiche generiche («esigenze aziendali», «rivisitazione tariffaria») e nell'esigere la prova della causale esterna.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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