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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1815 c.c. Interessi

In vigore

Interessi Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

In sintesi

  • Regola suppletiva sugli interessi: salvo diversa volonta', il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante; il mutuo e' quindi oneroso per default.
  • Tasso legale come riferimento: la misura degli interessi e' determinata secondo l'art. 1284 c.c. (tasso legale), salvo diversa pattuizione scritta.
  • Clausola usuraria nulla: se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo.
  • Sanzione piu' grave della riduzione: la legge antiusura (l. 108/1996) ha trasformato la sanzione da riduzione al tasso lecito in eliminazione totale degli interessi.
  • Riferimento alle soglie usura: i tassi soglia sono rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia; il superamento fa scattare automaticamente la nullita' della clausola.

Gli interessi nel contratto di mutuo

L'art. 1815 c.c. disciplina il corrispettivo del mutuo, stabilendo che, salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. La norma fissa cosi' la presunzione di onerosita' del mutuo, a differenza del comodato che e' essenzialmente gratuito.

La presunzione di onerosita' e la sua derogabilita'

Il primo comma dell'art. 1815 contiene una norma dispositiva: le parti possono escludere gli interessi con apposita clausola, rendendo il mutuo gratuito. In assenza di pattuizione contraria, pero', il mutuatario e' tenuto a corrispondere interessi nella misura determinata dall'art. 1284 c.c.

L'art. 1284 c.c. stabilisce che il tasso degli interessi legali e' determinato annualmente dal Ministero dell'Economia; qualora le parti vogliano un tasso diverso da quello legale, devono convenirlo per iscritto (art. 1284, comma 3). In assenza di forma scritta, si applica comunque il tasso legale, non quello pattuito verbalmente.

La sanzione degli interessi usurari: la nullita' totale

Il secondo comma, modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (legge antiusura), stabilisce una regola di particolare rigore: se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo. Si tratta di una sanzione piu' severa rispetto alla semplice riduzione al tasso lecito prevista in precedenza.

La ratio e' dissuasiva: il mutuante che pattuisce un tasso usurario non solo non ottiene il tasso pattuito, ma perde il diritto a qualsiasi interesse, compreso quello legale. La previsione mira a eliminare ogni incentivo economico alla pattuizione di tassi illeciti.

La determinazione del tasso usurario

I tassi soglia oltre i quali gli interessi si considerano usurari sono rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia. Il tasso soglia si calcola aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) della categoria di operazione di un quarto, aggiungendo un margine ulteriore (oggi quattro punti percentuali), fermo il limite complessivo fissato dalla legge.

Tizio ottiene un mutuo da Caio al tasso del 25% annuo quando la soglia usura e' al 12%: la clausola sugli interessi e' nulla e Tizio non deve corrispondere alcun interesse, ne' il 25% pattuito ne' il tasso legale. Dovra' restituire solo il capitale ricevuto.

Usura sopravvenuta: il dibattito giurisprudenziale

La questione della cosiddetta usura sopravvenuta, cioe' il caso in cui il tasso convenuto, lecito al momento della stipula, superi successivamente la soglia per variazione dei parametri di mercato, e' stata a lungo controversa. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 24675/2017) hanno affermato che non e' configurabile usura sopravvenuta: la verifica del carattere usurario va effettuata al momento della pattuizione, non in corso di esecuzione del contratto.

Interessi di mora e usura

La giurisprudenza ha anche dibattuto se gli interessi moratori debbano essere computati ai fini del superamento della soglia usura. La Cassazione ha chiarito che anche i tassi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ma il relativo TEGM di riferimento e' quello specifico per i moratori pubblicato dalla Banca d'Italia.

Domande frequenti

Il mutuo e' sempre a pagamento?

No. Per legge il mutuo e' oneroso per default, ma le parti possono pattuire la gratuita' escludendo gli interessi con apposita clausola contrattuale.

Cosa succede se gli interessi pattuiti sono usurari?

La clausola sugli interessi e' nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo: ne' il tasso pattuito ne' il tasso legale. Il mutuatario restituisce solo il capitale.

Come si stabilisce se un tasso e' usurario?

Superando il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia per la categoria di operazione; la verifica va fatta al momento della stipula del contratto.

E' necessaria la forma scritta per pattuire un tasso di interesse diverso da quello legale?

Si'. L'art. 1284 c.c. richiede la forma scritta per le pattuizioni di interessi in misura diversa dal tasso legale; in mancanza, si applica il tasso legale.

Cos'e' l'usura sopravvenuta e come la tratta la giurisprudenza?

E' la situazione in cui un tasso lecito al momento della stipula supera successivamente la soglia usura. Le Sezioni Unite (2017) hanno escluso l'usura sopravvenuta: conta solo il tasso al momento della pattuizione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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