Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1815 c.c. – Interessi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1814 - Articolo 1814 Codice Civile: Trasferimento della proprietà→Cod. civ. art. 1816 - Art. 1816 c.c.: Termine per la restituzione fissato dalle parti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1813 Codice Civile: Nozione→Art. 1817 c.c.: Termine per la restituzione fissato dal giudice→Articolo 1812 Codice Civile: Danni al comodatario per vizi della cosa→Art. 1818 c.c.: Impossibilità o notevole difficoltà di restituzi→Articolo 1811 Codice Civile: Morte del comodatario→Articolo 1819 Codice Civile: Restituzione rateale→Articolo 1810 Codice Civile: Comodato senza determinazione di durata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli interessi nel contratto di mutuo
L'art. 1815 c.c. disciplina il corrispettivo del mutuo, stabilendo che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. La norma fissa così la presunzione di onerosita' del mutuo, a differenza del comodato che e' essenzialmente gratuito.
La presunzione di onerosita' e la sua derogabilita'
Il primo comma dell'art. 1815 contiene una norma dispositiva: le parti possono escludere gli interessi con apposita clausola, rendendo il mutuo gratuito. In assenza di pattuizione contraria, però, il mutuatario e' tenuto a corrispondere interessi nella misura determinata dall'art. 1284 c.c.
L'art. 1284 c.c. stabilisce che il tasso degli interessi legali e' determinato annualmente dal Ministero dell'Economia; qualora le parti vogliano un tasso diverso da quello legale, devono convenirlo per iscritto (art. 1284, comma 3). In assenza di forma scritta, si applica comunque il tasso legale, non quello pattuito verbalmente.
La sanzione degli interessi usurari: la nullita' totale
Il secondo comma, modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (legge antiusura), stabilisce una regola di particolare rigore: se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo. Si tratta di una sanzione più severa rispetto alla semplice riduzione al tasso lecito prevista in precedenza.
La ratio e' dissuasiva: il mutuante che pattuisce un tasso usurario non solo non ottiene il tasso pattuito, ma perde il diritto a qualsiasi interesse, compreso quello legale. La previsione mira a eliminare ogni incentivo economico alla pattuizione di tassi illeciti.
La determinazione del tasso usurario
I tassi soglia oltre i quali gli interessi si considerano usurari sono rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia. Il tasso soglia si calcola aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) della categoria di operazione di un quarto, aggiungendo un margine ulteriore (oggi quattro punti percentuali), fermo il limite complessivo fissato dalla legge.
Tizio ottiene un mutuo da Caio al tasso del 25% annuo quando la soglia usura e' al 12%: la clausola sugli interessi e' nulla e Tizio non deve corrispondere alcun interesse, né il 25% pattuito né il tasso legale. Dovrà restituire solo il capitale ricevuto.
Usura sopravvenuta: il dibattito giurisprudenziale
La questione della cosiddetta usura sopravvenuta, cioè il caso in cui il tasso convenuto, lecito al momento della stipula, superi successivamente la soglia per variazione dei parametri di mercato, e' stata a lungo controversa. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 24675/2017) hanno affermato che non e' configurabile usura sopravvenuta: la verifica del carattere usurario va effettuata al momento della pattuizione, non in corso di esecuzione del contratto.
Interessi di mora e usura
La giurisprudenza ha anche dibattuto se gli interessi moratori debbano essere computati ai fini del superamento della soglia usura. La Cassazione ha chiarito che anche i tassi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ma il relativo TEGM di riferimento e' quello specifico per i moratori pubblicato dalla Banca d'Italia.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 29/2002
La Corte ha confermato la legittimità dell'interpretazione autentica secondo cui gli interessi sono usurari solo se superano il tasso soglia al momento della pattuizione, non quando lo diventano per successive variazioni (cd. usura sopravvenuta). Ha pero' dichiarato l'illegittimità del differimento di applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 1, commi 2-3, del d.l. 394/2000.
Domande frequenti
Il mutuo e' sempre a pagamento?
No. Per legge il mutuo e' oneroso per default, ma le parti possono pattuire la gratuità escludendo gli interessi con apposita clausola contrattuale.
Cosa succede se gli interessi pattuiti sono usurari?
La clausola sugli interessi e' nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo: ne' il tasso pattuito ne' il tasso legale. Il mutuatario restituisce solo il capitale.
Come si stabilisce se un tasso e' usurario?
Superando il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia per la categoria di operazione; la verifica va fatta al momento della stipula del contratto.
È necessaria la forma scritta per pattuire un tasso di interesse diverso da quello legale?
Si'. L'art. 1284 c.c. richiede la forma scritta per le pattuizioni di interessi in misura diversa dal tasso legale; in mancanza, si applica il tasso legale.
Cos'e' l'usura sopravvenuta e come la tratta la giurisprudenza?
È la situazione in cui un tasso lecito al momento della stipula supera successivamente la soglia usura. Le Sezioni Unite (2017) hanno escluso l'usura sopravvenuta: conta solo il tasso al momento della pattuizione.