← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1817 c.c. Termine per la restituzione fissato dal giudice

In vigore

giudice Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

In sintesi

  • Termine mancante: se il contratto di mutuo non prevede una scadenza per la restituzione, e' il giudice a fissarla valutando le circostanze del caso.
  • Pagamento «quando potra'»: la clausola che rimette il pagamento alla possibilita' economica del mutuatario non e' nulla, ma il termine viene comunque determinato dal giudice.
  • Valutazione discrezionale: il giudice tiene conto della natura del mutuo, dell'entita' della somma e della situazione patrimoniale del debitore.
  • Tutela del mutuante: la norma evita che l'obbligazione di restituzione rimanga indefinitamente sospesa, garantendo certezza al creditore.

Il ruolo del giudice nella fissazione del termine di restituzione

L'articolo 1817 del Codice Civile disciplina una lacuna frequente nei contratti di mutuo: l'assenza di un termine preciso per la restituzione delle somme prestate. La norma attribuisce al giudice il potere di colmare tale lacuna, esercitando una valutazione discrezionale basata sulle circostanze concrete del caso.

Mutuo senza scadenza: quando interviene il giudice

Nella pratica contrattuale accade che le parti concludano un mutuo senza stabilire espressamente quando il mutuatario debba restituire il capitale. Cio' puo' avvenire per dimenticanza, per fiducia reciproca o per scelta deliberata. In tali ipotesi, l'art. 1817 c.c. esclude che il debito sia immediatamente esigibile: il mutuante non puo' pretendere la restituzione senza prima rivolgersi al giudice.

Il giudice, nel fissare il termine, valuta una pluralita' di fattori: la natura del bene prestato (denaro o altra cosa fungibile), l'entita' del prestito, la situazione economica delle parti, le eventuali pattuizioni accessorie e le circostanze in cui il contratto e' stato concluso. Si tratta di un apprezzamento equitativo che mira a trovare un equilibrio tra le esigenze del mutuante, che ha interesse a rientrare dei propri fondi, e quelle del mutuatario, che deve poter programmare il rimborso.

La clausola «paghi quando potra'»

Il secondo comma dell'art. 1817 c.c. affronta una clausola diffusa nei prestiti informali: quella che subordina il pagamento alla possibilita' economica del mutuatario. Tizio presta a Caio diecimila euro stabilendo che Caio restituira' «quando se lo potra' permettere». Tale patto e' valido, ma non puo' trasformare il debito in una obbligazione perennemente sospesa: spetta al giudice stabilire un termine ragionevole, che terra' conto delle condizioni patrimoniali del debitore.

La ratio della norma e' chiara: tutelare entrambe le parti. Da un lato si riconosce la legittimita' di accordi elastici, tipici dei prestiti tra familiari o amici; dall'altro si impedisce che il mutuante rimanga indefinitamente privo di un titolo esecutivo.

Rapporto con la disciplina generale delle obbligazioni

L'art. 1817 c.c. costituisce una deroga al principio generale sancito dall'art. 1183 c.c., secondo cui, in mancanza di termine, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione. Nel mutuo, la struttura del contratto, che presuppone un utilizzo della cosa da parte del mutuatario per un certo periodo, giustifica l'intervento giudiziale invece della immediata esigibilita'.

Sul piano processuale, il mutuante che voglia ottenere la fissazione del termine deve proporre un'apposita domanda al giudice competente. Solo dopo la pronuncia giudiziale il credito diventa esigibile e il mutuante puo' agire in via esecutiva.

Applicazioni pratiche

La norma trova applicazione concreta nei prestiti tra privati non formalizzati, ma anche in alcune tipologie di finanziamenti commerciali in cui la restituzione e' legata a eventi incerti (come il realizzo di un progetto imprenditoriale). In tutti questi casi, l'art. 1817 c.c. offre uno strumento per ricondurre il rapporto a certezza giuridica, bilanciando le opposte esigenze delle parti.

Domande frequenti

Cosa succede se un contratto di mutuo non prevede la data di restituzione?

Il termine di restituzione viene fissato dal giudice, che valuta le circostanze del caso concreto, come la natura del prestito e la situazione economica delle parti.

E' valida la clausola che dice 'restituisci quando puoi'?

Si', e' valida. Tuttavia, anche in questo caso il termine e' determinato dal giudice su richiesta del mutuante, per evitare che il debito rimanga indefinitamente sospeso.

Il mutuante puo' esigere subito la restituzione se non c'e' termine?

No. A differenza delle obbligazioni ordinarie, nel mutuo senza termine il mutuante deve prima chiedere al giudice di fissare la scadenza prima di poter agire per la restituzione.

Quali criteri usa il giudice per fissare il termine?

Il giudice valuta le circostanze del caso: entita' del prestito, situazione patrimoniale delle parti, natura del bene prestato e qualsiasi altro elemento rilevante del rapporto contrattuale.

L'art. 1817 c.c. si applica anche al mutuo bancario?

Di norma no, perche' i contratti bancari contengono sempre una scadenza precisa. La norma rileva soprattutto per prestiti privati informali o per clausole atipiche che rimettono il pagamento a condizioni incerte.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.