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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1813 c.c. Nozione

In vigore

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizione legale: il mutuo e' il contratto con cui una parte consegna all'altra una quantita' di denaro o cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.
  • Contratto reale: il mutuo si perfeziona con la consegna delle cose mutuate, non con il semplice accordo tra le parti.
  • Trasferimento della proprieta': a differenza del comodato, nel mutuo la proprieta' delle cose passa al mutuatario, che restituisce cose equivalenti, non le stesse.
  • Oggetto fungibile: possono essere mutuati denaro e qualsiasi bene fungibile (cereali, metalli, titoli al portatore), non beni infungibili o specifici.
  • Schema tipicamente oneroso o gratuito: il mutuo e' di regola oneroso (con interessi ex art. 1815), ma puo' essere gratuito se le parti lo stabiliscono.

La nozione di mutuo nel Codice Civile

L'art. 1813 c.c. apre il Capo XVIII definendo il mutuo come il contratto col quale una parte — il mutuante — consegna all'altra — il mutuatario — una determinata quantita' di denaro o di altre cose fungibili, e quest'ultima si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.

Natura reale del contratto

Il mutuo appartiene alla categoria dei contratti reali: si perfeziona non con il semplice consenso delle parti ma con la traditio, cioe' la materiale consegna delle cose. Fino alla consegna non sorge alcun vincolo contrattuale; la sola promessa di dare a mutuo obbliga eventualmente al risarcimento del danno ex art. 1822 c.c., ma non costituisce ancora mutuo.

Questa caratteristica distingue il mutuo dal contratto di apertura di credito bancario e da altri negozi finanziari moderni, che sono contratti consensuali pur avendo funzione economica analoga.

Il trasferimento della proprieta': differenza fondamentale dal comodato

La norma pone in luce la differenza strutturale rispetto al comodato: nel mutuo le cose passano in proprieta' del mutuatario, il quale si obbliga a restituire non le stesse cose ricevute ma altrettante cose della stessa specie e qualita'. Cio' e' possibile e logico proprio perche' l'oggetto e' fungibile.

Tizio da' a mutuo a Caio 10.000 euro: Caio diventa proprietario di quelle somme e ha l'obbligo di restituire 10.000 euro (piu' eventuali interessi), non le medesime banconote ricevute. Nel comodato, invece, Tizio rimane proprietario della cosa e Caio deve restituire esattamente quella.

L'oggetto del mutuo: cose fungibili

Il mutuo puo' avere ad oggetto denaro — fattispecie di gran lunga piu' frequente nella prassi — o qualsiasi altra cosa fungibile: grano, olio, metalli preziosi, titoli di massa. L'essenziale e' che le cose siano determinabili per specie, qualita' e quantita', in modo che sia possibile una restituzione equivalente.

Non possono essere oggetto di mutuo i beni infungibili o di specie determinata, come un'opera d'arte unica: in quel caso si tratterebbe di una vendita con patto di retrocessione o di un altro negozio atipico.

Mutuo oneroso e gratuito

A differenza del comodato — che e' essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.) — il mutuo e' normalmente oneroso: l'art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi. Le parti possono tuttavia pattuire la gratuita', escludendo contrattualmente l'obbligo di corrispondere interessi.

Rilevanza pratica e fattispecie connesse

Il mutuo bancario e' la fattispecie piu' rilevante nella vita quotidiana e professionale: finanziamenti immobiliari, prestiti personali, fidi bancari. Accanto al mutuo codicistico, si affiancano discipline speciali (T.U.B., normativa sul credito al consumo) che integrano e modificano le regole del Codice Civile quando una delle parti e' un istituto di credito o un consumatore.

Domande frequenti

Cosa distingue il mutuo dal comodato?

Nel mutuo si trasferisce la proprieta' delle cose fungibili e si restituisce l'equivalente; nel comodato si presta una cosa infungibile di cui si rimane proprietari e che deve essere restituita identica.

Il mutuo e' valido senza consegna del denaro?

No. Il mutuo e' un contratto reale che si perfeziona solo con la consegna; la sola promessa di mutuare obbliga eventualmente al risarcimento ma non costituisce contratto di mutuo.

Possono essere mutuate cose diverse dal denaro?

Si', qualsiasi cosa fungibile determinabile per specie e qualita' (cereali, metalli, titoli di massa), purche' sia possibile restituire un equivalente della stessa specie.

Il mutuo e' sempre oneroso?

No. E' oneroso per default (art. 1815 c.c.), ma le parti possono pattuire la gratuita' escludendo contrattualmente gli interessi.

Cosa succede se il mutuante non consegna il denaro promesso?

Non si forma il contratto di mutuo; il promissario mutuatario puo' agire per il risarcimento del danno ex art. 1822 c.c., ma non puo' pretendere l'adempimento in forma specifica.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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