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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1813 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1812 - Articolo 1812 Codice Civile: Danni al comodatario per vizi della…→Cod. civ. art. 1814 - Articolo 1814 Codice Civile: Trasferimento della proprietà→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1811 Codice Civile: Morte del comodatario→Art. 1815 Codice Civile: Interessi→Articolo 1810 Codice Civile: Comodato senza determinazione di durata→Art. 1816 c.c.: Termine per la restituzione fissato dalle parti→Articolo 1809 Codice Civile: Restituzione→Art. 1817 c.c.: Termine per la restituzione fissato dal giudice→Art. 1808 c.c.: Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La nozione di mutuo nel Codice Civile
L'art. 1813 c.c. apre il Capo XVIII definendo il mutuo come il contratto col quale una parte, il mutuante, consegna all'altra, il mutuatario, una determinata quantita' di denaro o di altre cose fungibili, e quest'ultima si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Natura reale del contratto
Il mutuo appartiene alla categoria dei contratti reali: si perfeziona non con il semplice consenso delle parti ma con la traditio, cioè la materiale consegna delle cose. Fino alla consegna non sorge alcun vincolo contrattuale; la sola promessa di dare a mutuo obbliga eventualmente al risarcimento del danno ex art. 1822 c.c., ma non costituisce ancora mutuo.
Questa caratteristica distingue il mutuo dal contratto di apertura di credito bancario e da altri negozi finanziari moderni, che sono contratti consensuali pur avendo funzione economica analoga.
Il trasferimento della proprietà: differenza fondamentale dal comodato
La norma pone in luce la differenza strutturale rispetto al comodato: nel mutuo le cose passano in proprietà del mutuatario, il quale si obbliga a restituire non le stesse cose ricevute ma altrettante cose della stessa specie e qualità. Cio' e' possibile e logico proprio perché l'oggetto e' fungibile.
Tizio da' a mutuo a Caio 10.000 euro: Caio diventa proprietario di quelle somme e ha l'obbligo di restituire 10.000 euro (più eventuali interessi), non le medesime banconote ricevute. Nel comodato, invece, Tizio rimane proprietario della cosa e Caio deve restituire esattamente quella.
L'oggetto del mutuo: cose fungibili
Il mutuo può avere ad oggetto denaro, fattispecie di gran lunga più frequente nella prassi, o qualsiasi altra cosa fungibile: grano, olio, metalli preziosi, titoli di massa. L'essenziale e' che le cose siano determinabili per specie, qualità e quantita', in modo che sia possibile una restituzione equivalente.
Non possono essere oggetto di mutuo i beni infungibili o di specie determinata, come un'opera d'arte unica: in quel caso si tratterebbe di una vendita con patto di retrocessione o di un altro negozio atipico.
Mutuo oneroso e gratuito
A differenza del comodato, che e' essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.), il mutuo e' normalmente oneroso: l'art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi. Le parti possono tuttavia pattuire la gratuità, escludendo contrattualmente l'obbligo di corrispondere interessi.
Rilevanza pratica e fattispecie connesse
Il mutuo bancario e' la fattispecie più rilevante nella vita quotidiana e professionale: finanziamenti immobiliari, prestiti personali, fidi bancari. Accanto al mutuo codicistico, si affiancano discipline speciali (T.U.B., normativa sul credito al consumo) che integrano e modificano le regole del Codice Civile quando una delle parti e' un istituto di credito o un consumatore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 29/2002
La Corte ha riconosciuto la legittimità dell'interpretazione autentica della legge anti-usura 108/1996 contenuta nel d.l. 394/2000 (legge 24/2001): gli interessi del mutuo si qualificano come usurari nel momento in cui vengono pattuiti o promessi, indipendentemente da quando vengono pagati. È stata invece dichiarata incostituzionale la previsione che limitava il meccanismo di sostituzione del tasso alle sole rate maturate dopo il 2 gennaio 2001, perché manifestamente illogica rispetto alla finalità di urgenza del decreto.
Domande frequenti
Cosa distingue il mutuo dal comodato?
Nel mutuo si trasferisce la proprietà delle cose fungibili e si restituisce l'equivalente; nel comodato si presta una cosa infungibile di cui si rimane proprietari e che deve essere restituita identica.
Il mutuo e' valido senza consegna del denaro?
No. Il mutuo e' un contratto reale che si perfeziona solo con la consegna; la sola promessa di mutuare obbliga eventualmente al risarcimento ma non costituisce contratto di mutuo.
Possono essere mutuate cose diverse dal denaro?
Si', qualsiasi cosa fungibile determinabile per specie e qualità (cereali, metalli, titoli di massa), purche' sia possibile restituire un equivalente della stessa specie.
Il mutuo e' sempre oneroso?
No. È oneroso per default (art. 1815 c.c.), ma le parti possono pattuire la gratuità escludendo contrattualmente gli interessi.
Cosa succede se il mutuante non consegna il denaro promesso?
Non si forma il contratto di mutuo; il promissario mutuatario può agire per il risarcimento del danno ex art. 1822 c.c., ma non può pretendere l'adempimento in forma specifica.