Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1813 c.c. – Nozione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

In sintesi

  • Definizione legale: il mutuo è il contratto con cui una parte consegna all'altra una quantità di denaro o cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
  • Contratto reale: il mutuo si perfeziona con la consegna delle cose mutuate, non con il semplice accordo tra le parti.
  • Trasferimento della proprietà: a differenza del comodato, nel mutuo la proprietà delle cose passa al mutuatario, che restituisce cose equivalenti, non le stesse.
  • Oggetto fungibile: possono essere mutuati denaro e qualsiasi bene fungibile (cereali, metalli, titoli al portatore), non beni infungibili o specifici.
  • Schema tipicamente oneroso o gratuito: il mutuo è di regola oneroso (con interessi ex art. 1815), ma può essere gratuito se le parti lo stabiliscono.
Indice dei contenuti

La nozione di mutuo nel Codice Civile

L'art. 1813 c.c. apre il Capo XVIII definendo il mutuo come il contratto col quale una parte, il mutuante, consegna all'altra, il mutuatario, una determinata quantita' di denaro o di altre cose fungibili, e quest'ultima si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Natura reale del contratto

Il mutuo appartiene alla categoria dei contratti reali: si perfeziona non con il semplice consenso delle parti ma con la traditio, cioè la materiale consegna delle cose. Fino alla consegna non sorge alcun vincolo contrattuale; la sola promessa di dare a mutuo obbliga eventualmente al risarcimento del danno ex art. 1822 c.c., ma non costituisce ancora mutuo.

Questa caratteristica distingue il mutuo dal contratto di apertura di credito bancario e da altri negozi finanziari moderni, che sono contratti consensuali pur avendo funzione economica analoga.

Il trasferimento della proprietà: differenza fondamentale dal comodato

La norma pone in luce la differenza strutturale rispetto al comodato: nel mutuo le cose passano in proprietà del mutuatario, il quale si obbliga a restituire non le stesse cose ricevute ma altrettante cose della stessa specie e qualità. Cio' e' possibile e logico proprio perché l'oggetto e' fungibile.

Tizio da' a mutuo a Caio 10.000 euro: Caio diventa proprietario di quelle somme e ha l'obbligo di restituire 10.000 euro (più eventuali interessi), non le medesime banconote ricevute. Nel comodato, invece, Tizio rimane proprietario della cosa e Caio deve restituire esattamente quella.

L'oggetto del mutuo: cose fungibili

Il mutuo può avere ad oggetto denaro, fattispecie di gran lunga più frequente nella prassi, o qualsiasi altra cosa fungibile: grano, olio, metalli preziosi, titoli di massa. L'essenziale e' che le cose siano determinabili per specie, qualità e quantita', in modo che sia possibile una restituzione equivalente.

Non possono essere oggetto di mutuo i beni infungibili o di specie determinata, come un'opera d'arte unica: in quel caso si tratterebbe di una vendita con patto di retrocessione o di un altro negozio atipico.

Mutuo oneroso e gratuito

A differenza del comodato, che e' essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.), il mutuo e' normalmente oneroso: l'art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi. Le parti possono tuttavia pattuire la gratuità, escludendo contrattualmente l'obbligo di corrispondere interessi.

Rilevanza pratica e fattispecie connesse

Il mutuo bancario e' la fattispecie più rilevante nella vita quotidiana e professionale: finanziamenti immobiliari, prestiti personali, fidi bancari. Accanto al mutuo codicistico, si affiancano discipline speciali (T.U.B., normativa sul credito al consumo) che integrano e modificano le regole del Codice Civile quando una delle parti e' un istituto di credito o un consumatore.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 29/2002

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha riconosciuto la legittimità dell'interpretazione autentica della legge anti-usura 108/1996 contenuta nel d.l. 394/2000 (legge 24/2001): gli interessi del mutuo si qualificano come usurari nel momento in cui vengono pattuiti o promessi, indipendentemente da quando vengono pagati. È stata invece dichiarata incostituzionale la previsione che limitava il meccanismo di sostituzione del tasso alle sole rate maturate dopo il 2 gennaio 2001, perché manifestamente illogica rispetto alla finalità di urgenza del decreto.

Domande frequenti

Cosa distingue il mutuo dal comodato?

Nel mutuo si trasferisce la proprietà delle cose fungibili e si restituisce l'equivalente; nel comodato si presta una cosa infungibile di cui si rimane proprietari e che deve essere restituita identica.

Il mutuo e' valido senza consegna del denaro?

No. Il mutuo e' un contratto reale che si perfeziona solo con la consegna; la sola promessa di mutuare obbliga eventualmente al risarcimento ma non costituisce contratto di mutuo.

Possono essere mutuate cose diverse dal denaro?

Si', qualsiasi cosa fungibile determinabile per specie e qualità (cereali, metalli, titoli di massa), purche' sia possibile restituire un equivalente della stessa specie.

Il mutuo e' sempre oneroso?

No. È oneroso per default (art. 1815 c.c.), ma le parti possono pattuire la gratuità escludendo contrattualmente gli interessi.

Cosa succede se il mutuante non consegna il denaro promesso?

Non si forma il contratto di mutuo; il promissario mutuatario può agire per il risarcimento del danno ex art. 1822 c.c., ma non può pretendere l'adempimento in forma specifica.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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