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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 ter T.U.B. – Recesso del consumatore

In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.

1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.

1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.

1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l’acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, si applica l’ articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

Abrogato [ 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64 , 65 , 66 , 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo . ]”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Quattordici giorni per recedere: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve le condizioni e le informazioni ex art. 125-bis c. 1 T.U.B.
  • Termine lungo 12 mesi e 14 giorni: se non sono state consegnate le condizioni contrattuali, il termine di recesso scade comunque dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto (salvo che il consumatore non sia stato informato dell'esistenza stessa del diritto)
  • Forma libera del recesso: la comunicazione si effettua su carta o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto; per i contratti a distanza online si applica l'art. 54-bis Cod. Consumo
  • Restituzione capitale entro 30 giorni: in caso di esecuzione, il consumatore restituisce capitale piu' interessi maturati entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, oltre alle somme corrisposte alla PA non ripetibili
  • Divieto di penali: il finanziatore non può pretendere alcuna somma ulteriore rispetto a capitale, interessi e oneri PA — nessuna penale, commissione di estinzione o costo di chiusura è dovuto
  • Estensione ai servizi accessori: il recesso si estende automaticamente ai contratti accessori (polizza assicurativa, garanzia, ecc.) resi dal finanziatore o da terzi convenzionati, con presunzione di accordo
Inquadramento: lo «ius poenitendi» nel credito al consumo

L'art. 125-ter T.U.B. disciplina il diritto di recesso del consumatore (ius poenitendi) nei contratti di credito ai consumatori. Si tratta di una facoltà incondizionata di scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale, esercitabile entro un termine breve dalla conclusione del contratto, senza obbligo di motivazione e senza oneri economici. La norma costituisce uno dei pilastri della protezione del consumatore di credito e risponde alla logica del cooling-off period di matrice eurounitaria.

La versione vigente dell'art. 125-ter T.U.B. è quella introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (Consumer Credit Directive 2 - CCD2), in vigore dal 23/01/2026 e con efficacia dal 19/06/2026. La nuova formulazione ha sostituito la precedente versione di trasposizione della direttiva 2008/48/CE (CCD1) di cui al D.Lgs. 141/2010, ampliandone la portata e rafforzandone le tutele, in linea con l'obiettivo della CCD2 di estendere il perimetro applicativo (ad es. agli small loans fino a 200 euro, ai crowdfunding di credito, al BNPL - Buy Now Pay Later) e di armonizzare i rimedi a livello europeo.

La ratio del recesso ex art. 125-ter T.U.B. è duplice: da un lato, consentire al consumatore di ripensare la scelta compiuta sotto la pressione del momento o senza adeguata riflessione (asimmetria informativa e cognitiva); dall'altro, sanzionare in via indiretta le carenze informative del finanziatore, estendendo il termine di recesso fino a 12 mesi e 14 giorni in caso di mancata consegna delle informazioni precontrattuali e contrattuali ex art. 125-bis T.U.B.

Comma 1: il termine ordinario di quattordici giorni

Il comma 1 sancisce la regola generale: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni. Il termine decorre alternativamente:

  • dalla conclusione del contratto, se il consumatore ha già ricevuto, entro tale momento, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste dall'art. 125-bis c. 1 T.U.B. (forma scritta o supporto durevole equipollente, contenuti minimi armonizzati ex CCD2, modulo SECCI o equivalente);
  • dal momento (successivo) in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dall'art. 125-bis c. 1, se la consegna non è avvenuta contestualmente alla stipula.

Si tratta di un meccanismo di decorrenza differita: il termine di 14 giorni decorre solo dopo che il consumatore è stato posto in condizione di esercitare consapevolmente la facoltà di ripensamento, ricevendo l'intero corredo informativo richiesto dalla legge. Il computo segue le regole ordinarie del codice civile: si esclude il giorno iniziale (dies a quo non computatur in termino) e si include il giorno finale (dies ad quem computatur in termino); se l'ultimo giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo (art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c. analogicamente).

Comma 1-bis: il termine lungo di dodici mesi e quattordici giorni

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in trasposizione dell'art. 26 dir. 2023/2225 CCD2, prevede una estensione drastica del termine di recesso in caso di patologia informativa: qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'art. 125-bis c. 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.

La norma sanziona il finanziatore inadempiente con un prolungamento ex lege del termine di recesso, traducendo l'asimmetria informativa in svantaggio temporale per la parte forte. Il consumatore, in questo arco esteso, conserva la possibilità di recedere senza oneri né motivazione, e il finanziatore non può opporre prescrizione o decadenza inferiore. Il termine di 12 mesi e 14 giorni opera come limite massimo: una volta scaduto, il diritto di recesso si estingue, ferme restando le altre tutele (nullità di protezione ex art. 125-bis c. 6 T.U.B. per violazioni della forma e del contenuto del contratto, responsabilità per inadempimento, accesso all'Arbitro Bancario Finanziario).

Comma 1-ter: l'eccezione per omessa informazione sul recesso

Il comma 1-ter introduce un'eccezione cruciale al meccanismo del comma 1-bis: il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo. Significa che, se la patologia informativa investe l'esistenza stessa della facoltà di recesso (e non solo le condizioni contrattuali generali), il termine lungo di 12 mesi e 14 giorni non si applica e — secondo la lettura sistematica avallata dalla CGUE nella giurisprudenza sull'omologa direttiva MCD (sent. Schyns C-58/18 e successive) — il diritto di recesso resta esercitabile senza termine finché l'omissione informativa permane.

L'effetto pratico è una forma di imprescrittibilità qualificata del diritto di recesso: il finanziatore che non informa il consumatore dell'esistenza del diritto si espone a vedersi opporre il recesso anche oltre l'anno dalla stipula, fino a quando non sani la violazione informativa con apposita comunicazione integrativa.

Comma 1-quater: i contratti di credito collegati per acquisto di beni

Il comma 1-quater disciplina un'ipotesi particolare: i contratti di credito collegati per l'acquisto di beni in forza dei quali al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un periodo superiore a 14 giorni a fronte della restituzione dei beni. Si pensi all'acquisto a rate con «soddisfatti o rimborsati» 30 giorni: in tali casi, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro quello stesso più ampio periodo, in coerenza con la logica del collegamento negoziale.

Comma 2: modalità di esercizio e restituzione del capitale

Il comma 2 regola le modalità di esercizio del recesso e gli obblighi restitutori del consumatore. Due passaggi sequenziali:

  • Lettera a) - comunicazione del recesso: il consumatore ne dà comunicazione al finanziatore, inviandogli, prima della scadenza del termine, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto stesso ai sensi dell'art. 125-bis c. 1. La forma non è vincolata: sono valide raccomandata, PEC, email se concordata, comunicazione tramite interfaccia online o app, purché tracciabile e attribuibile al consumatore. Per i contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online, si applica l'art. 54-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che impone la messa a disposizione di uno strumento elettronico di facile accesso per l'esercizio del recesso (es. pulsante o modulo online dedicato).
  • Lettera b) - restituzione del capitale: se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte (l'erogazione è già avvenuta), entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso il consumatore restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione (es. imposta di registro su mutui, imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973, imposte di bollo).

Si noti che il consumatore non paga alcuna commissione di estinzione anticipata, alcuna penale, alcun risarcimento per il recesso esercitato nel termine: l'unica obbligazione è la restituzione del capitale erogato, degli interessi corrispettivi maturati e degli oneri fiscali non ripetibili. Gli interessi sono calcolati al tasso contrattuale pro rata temporis fino alla data di effettiva restituzione, non fino alla data di comunicazione del recesso.

Comma 3: il divieto di pretese ulteriori

Il comma 3 sancisce il divieto assoluto per il finanziatore di pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2 lett. b). La regola, di tenore inderogabile, esclude:

  • commissioni di estinzione anticipata;
  • penali di recesso o «risarcimenti forfettari»;
  • spese di chiusura o di gestione del recesso;
  • commissioni di istruttoria già addebitate, le quali devono essere restituite al consumatore secondo la logica della CGUE C-383/18 Lexitor dell'11 settembre 2019 (riduzione di tutti i costi del credito in caso di rimborso anticipato), oggi recepita anche dall'art. 125-sexies T.U.B.

L'eventuale clausola contrattuale che prevedesse oneri aggiuntivi è nulla di protezione ex art. 127 T.U.B. e si considera non apposta; il consumatore ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal finanziatore in violazione del divieto.

Comma 4: l'estensione automatica ai contratti accessori

Il comma 4 rafforza l'effettività del diritto di recesso introducendo l'estensione automatica ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito. Si pensi alla polizza assicurativa sulla vita o sul credito (PPI - Payment Protection Insurance) abbinata al finanziamento, alla polizza incendio e scoppio sull'immobile ipotecato, alle garanzie atipiche fornite da terzi convenzionati, ai servizi di consulenza finanziaria collegati. La norma prevede che il recesso si estenda automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore (es. termini più brevi del Codice delle Assicurazioni private).

Due condizioni alternative perché operi l'estensione automatica:

  • i servizi accessori sono resi dal finanziatore;
  • i servizi accessori sono resi da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore: in tal caso, l'esistenza dell'accordo è presunta, con inversione dell'onere probatorio; il terzo (es. compagnia assicurativa) ha la facoltà di prova contraria, dovendo dimostrare di non avere alcun rapporto convenzionale o di partnership distributiva col finanziatore.

La presunzione legale ha forte ricaduta pratica: il consumatore che recede dal finanziamento ottiene contestualmente la cessazione delle polizze accessorie con restituzione integrale dei premi non goduti, salvo che il terzo dimostri l'autonomia dell'offerta. La norma traduce in via legislativa l'orientamento già elaborato dall'Arbitro Bancario Finanziario sul vincolo funzionale tra polizza e finanziamento, secondo la giurisprudenza consolidata dei collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento.

Comma 5 abrogato: il riallineamento al diritto del consumo

Il comma 5 della precedente versione (D.Lgs. 141/2010), che escludeva l'applicabilità di alcuni articoli del Codice del Consumo ai contratti di credito al consumo, è stato abrogato dal D.Lgs. 212/2025: il legislatore CCD2 ha riallineato la disciplina al regime generale del Codice del Consumo, coordinandosi con la sopravvenuta disciplina dei contratti a distanza (artt. 50-67-octies cod. cons.).

Rimedi disponibili al consumatore e tutele giurisdizionali

In caso di violazione del diritto di recesso (rifiuto del finanziatore, addebito di penali, mancata sospensione delle rate, mancata estensione alla polizza accessoria), il consumatore dispone di tre canali: il reclamo all'intermediario (risposta dovuta entro 60 giorni ex Provv. BdI 18/06/2009); l'Arbitro Bancario Finanziario per controversie fino a 200.000 euro con costo di 20 euro e tempi medi di 6-9 mesi; il giudice ordinario con domanda di accertamento del recesso e restituzione delle somme, davanti al foro del consumatore ex art. 66-bis cod. cons., con tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.

Coordinamento con la disciplina europea CCD2 e prospettive

L'attuale art. 125-ter T.U.B. recepisce l'art. 26 della direttiva (UE) 2023/2225 CCD2 e si pone in continuità con l'art. 14 della previgente dir. 2008/48/CE CCD1. La CCD2, oltre ad allungare i termini di recesso patologici (introduzione del termine di 12 mesi e 14 giorni), ha esteso l'ambito applicativo al credito di importo modesto (small loans tra 200 e 2.000 euro), al credito gratuito o a tasso zero, ai servizi BNPL (Buy Now Pay Later), al credito crowdfunding (piattaforme P2P) e al microcredito non commerciale entro i limiti dell'art. 111 T.U.B. L'estensione ha rafforzato il regime di tutela, e l'efficacia delle nuove regole differita al 19/06/2026 consente agli intermediari l'adeguamento dei contratti tipo alle nuove modalità elettroniche di esercizio del recesso (art. 54-bis cod. cons.).

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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Redazione Legge in Chiaro
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