Art. 125 ter T.U.B. – Recesso del consumatore
In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.
1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l’acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, si applica l’ articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
Abrogato [ 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64 , 65 , 66 , 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo . ]”
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In sintesi
Inquadramento: lo «ius poenitendi» nel credito al consumo
L'art. 125-ter T.U.B. disciplina il diritto di recesso del consumatore (ius poenitendi) nei contratti di credito ai consumatori. Si tratta di una facoltà incondizionata di scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale, esercitabile entro un termine breve dalla conclusione del contratto, senza obbligo di motivazione e senza oneri economici. La norma costituisce uno dei pilastri della protezione del consumatore di credito e risponde alla logica del cooling-off period di matrice eurounitaria.
La versione vigente dell'art. 125-ter T.U.B. è quella introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (Consumer Credit Directive 2 - CCD2), in vigore dal 23/01/2026 e con efficacia dal 19/06/2026. La nuova formulazione ha sostituito la precedente versione di trasposizione della direttiva 2008/48/CE (CCD1) di cui al D.Lgs. 141/2010, ampliandone la portata e rafforzandone le tutele, in linea con l'obiettivo della CCD2 di estendere il perimetro applicativo (ad es. agli small loans fino a 200 euro, ai crowdfunding di credito, al BNPL - Buy Now Pay Later) e di armonizzare i rimedi a livello europeo.
La ratio del recesso ex art. 125-ter T.U.B. è duplice: da un lato, consentire al consumatore di ripensare la scelta compiuta sotto la pressione del momento o senza adeguata riflessione (asimmetria informativa e cognitiva); dall'altro, sanzionare in via indiretta le carenze informative del finanziatore, estendendo il termine di recesso fino a 12 mesi e 14 giorni in caso di mancata consegna delle informazioni precontrattuali e contrattuali ex art. 125-bis T.U.B.
Comma 1: il termine ordinario di quattordici giorni
Il comma 1 sancisce la regola generale: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni. Il termine decorre alternativamente:
Si tratta di un meccanismo di decorrenza differita: il termine di 14 giorni decorre solo dopo che il consumatore è stato posto in condizione di esercitare consapevolmente la facoltà di ripensamento, ricevendo l'intero corredo informativo richiesto dalla legge. Il computo segue le regole ordinarie del codice civile: si esclude il giorno iniziale (dies a quo non computatur in termino) e si include il giorno finale (dies ad quem computatur in termino); se l'ultimo giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo (art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c. analogicamente).
Comma 1-bis: il termine lungo di dodici mesi e quattordici giorni
Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in trasposizione dell'art. 26 dir. 2023/2225 CCD2, prevede una estensione drastica del termine di recesso in caso di patologia informativa: qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'art. 125-bis c. 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
La norma sanziona il finanziatore inadempiente con un prolungamento ex lege del termine di recesso, traducendo l'asimmetria informativa in svantaggio temporale per la parte forte. Il consumatore, in questo arco esteso, conserva la possibilità di recedere senza oneri né motivazione, e il finanziatore non può opporre prescrizione o decadenza inferiore. Il termine di 12 mesi e 14 giorni opera come limite massimo: una volta scaduto, il diritto di recesso si estingue, ferme restando le altre tutele (nullità di protezione ex art. 125-bis c. 6 T.U.B. per violazioni della forma e del contenuto del contratto, responsabilità per inadempimento, accesso all'Arbitro Bancario Finanziario).
Comma 1-ter: l'eccezione per omessa informazione sul recesso
Il comma 1-ter introduce un'eccezione cruciale al meccanismo del comma 1-bis: il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo. Significa che, se la patologia informativa investe l'esistenza stessa della facoltà di recesso (e non solo le condizioni contrattuali generali), il termine lungo di 12 mesi e 14 giorni non si applica e — secondo la lettura sistematica avallata dalla CGUE nella giurisprudenza sull'omologa direttiva MCD (sent. Schyns C-58/18 e successive) — il diritto di recesso resta esercitabile senza termine finché l'omissione informativa permane.
L'effetto pratico è una forma di imprescrittibilità qualificata del diritto di recesso: il finanziatore che non informa il consumatore dell'esistenza del diritto si espone a vedersi opporre il recesso anche oltre l'anno dalla stipula, fino a quando non sani la violazione informativa con apposita comunicazione integrativa.
Comma 1-quater: i contratti di credito collegati per acquisto di beni
Il comma 1-quater disciplina un'ipotesi particolare: i contratti di credito collegati per l'acquisto di beni in forza dei quali al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un periodo superiore a 14 giorni a fronte della restituzione dei beni. Si pensi all'acquisto a rate con «soddisfatti o rimborsati» 30 giorni: in tali casi, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro quello stesso più ampio periodo, in coerenza con la logica del collegamento negoziale.
Comma 2: modalità di esercizio e restituzione del capitale
Il comma 2 regola le modalità di esercizio del recesso e gli obblighi restitutori del consumatore. Due passaggi sequenziali:
Si noti che il consumatore non paga alcuna commissione di estinzione anticipata, alcuna penale, alcun risarcimento per il recesso esercitato nel termine: l'unica obbligazione è la restituzione del capitale erogato, degli interessi corrispettivi maturati e degli oneri fiscali non ripetibili. Gli interessi sono calcolati al tasso contrattuale pro rata temporis fino alla data di effettiva restituzione, non fino alla data di comunicazione del recesso.
Comma 3: il divieto di pretese ulteriori
Il comma 3 sancisce il divieto assoluto per il finanziatore di pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2 lett. b). La regola, di tenore inderogabile, esclude:
L'eventuale clausola contrattuale che prevedesse oneri aggiuntivi è nulla di protezione ex art. 127 T.U.B. e si considera non apposta; il consumatore ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal finanziatore in violazione del divieto.
Comma 4: l'estensione automatica ai contratti accessori
Il comma 4 rafforza l'effettività del diritto di recesso introducendo l'estensione automatica ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito. Si pensi alla polizza assicurativa sulla vita o sul credito (PPI - Payment Protection Insurance) abbinata al finanziamento, alla polizza incendio e scoppio sull'immobile ipotecato, alle garanzie atipiche fornite da terzi convenzionati, ai servizi di consulenza finanziaria collegati. La norma prevede che il recesso si estenda automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore (es. termini più brevi del Codice delle Assicurazioni private).
Due condizioni alternative perché operi l'estensione automatica:
La presunzione legale ha forte ricaduta pratica: il consumatore che recede dal finanziamento ottiene contestualmente la cessazione delle polizze accessorie con restituzione integrale dei premi non goduti, salvo che il terzo dimostri l'autonomia dell'offerta. La norma traduce in via legislativa l'orientamento già elaborato dall'Arbitro Bancario Finanziario sul vincolo funzionale tra polizza e finanziamento, secondo la giurisprudenza consolidata dei collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento.
Comma 5 abrogato: il riallineamento al diritto del consumo
Il comma 5 della precedente versione (D.Lgs. 141/2010), che escludeva l'applicabilità di alcuni articoli del Codice del Consumo ai contratti di credito al consumo, è stato abrogato dal D.Lgs. 212/2025: il legislatore CCD2 ha riallineato la disciplina al regime generale del Codice del Consumo, coordinandosi con la sopravvenuta disciplina dei contratti a distanza (artt. 50-67-octies cod. cons.).
Rimedi disponibili al consumatore e tutele giurisdizionali
In caso di violazione del diritto di recesso (rifiuto del finanziatore, addebito di penali, mancata sospensione delle rate, mancata estensione alla polizza accessoria), il consumatore dispone di tre canali: il reclamo all'intermediario (risposta dovuta entro 60 giorni ex Provv. BdI 18/06/2009); l'Arbitro Bancario Finanziario per controversie fino a 200.000 euro con costo di 20 euro e tempi medi di 6-9 mesi; il giudice ordinario con domanda di accertamento del recesso e restituzione delle somme, davanti al foro del consumatore ex art. 66-bis cod. cons., con tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
Coordinamento con la disciplina europea CCD2 e prospettive
L'attuale art. 125-ter T.U.B. recepisce l'art. 26 della direttiva (UE) 2023/2225 CCD2 e si pone in continuità con l'art. 14 della previgente dir. 2008/48/CE CCD1. La CCD2, oltre ad allungare i termini di recesso patologici (introduzione del termine di 12 mesi e 14 giorni), ha esteso l'ambito applicativo al credito di importo modesto (small loans tra 200 e 2.000 euro), al credito gratuito o a tasso zero, ai servizi BNPL (Buy Now Pay Later), al credito crowdfunding (piattaforme P2P) e al microcredito non commerciale entro i limiti dell'art. 111 T.U.B. L'estensione ha rafforzato il regime di tutela, e l'efficacia delle nuove regole differita al 19/06/2026 consente agli intermediari l'adeguamento dei contratti tipo alle nuove modalità elettroniche di esercizio del recesso (art. 54-bis cod. cons.).
Domande frequenti
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