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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza al debito.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta’ nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all’articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresi’, indirizzano i consumatori che incontrano difficolta’ nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.

3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l’eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalita’ del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non gia’ finanziati con risorse pubbliche.

4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, puo’, con decreto, definire modalita’, termini e condizioni per l’erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:

a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;

c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo;

d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”

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In sintesi

  • I consumatori in difficoltà finanziaria nell'ambito dei contratti di credito al consumo (Capo I-bis e Capo II del Titolo VI TUB) possono accedere gratuitamente ai servizi di consulenza sul debito erogati da fondazioni e associazioni antiusura iscritte nell'elenco MEF (art. 15, L. 108/1996).
  • I finanziatori sono obbligati a indirizzare i consumatori in difficoltà verso tali servizi di consulenza, in aggiunta agli obblighi di moratoria e ristrutturazione già previsti dagli artt. 120-quinquiesdecies e 125-decies TUB.
  • I servizi di consulenza sono in linea di principio gratuiti; è possibile richiedere una commissione purché coerente con le finalità del servizio, limitata ai costi operativi effettivi non già finanziati con risorse pubbliche e pubblicata sul sito dell'ente erogatore.
  • Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con altri ministri, può estendere l'erogazione dei servizi a ETS, operatori di microcredito, associazioni dei consumatori e OCC (organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento).
  • La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione della direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE) come strumento preventivo al sovraindebitamento.

Inquadramento normativo

L'art. 125-terdecies TUB è una disposizione di nuova introduzione, inserita nel Titolo VI TUB dal D.Lgs. 212/2025 in recepimento della direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE). La norma istituisce un diritto dei consumatori in difficoltà finanziaria ad accedere a servizi di consulenza sul debito gratuiti, e configura un corrispondente obbligo di reindirizzamento in capo ai finanziatori. Si tratta di uno dei pilastri del nuovo approccio al credito responsabile introdotto dalla CCD2, incentrato sulla prevenzione del sovraindebitamento piuttosto che sulla sola regolamentazione ex ante del contratto di credito.

Ambito di applicazione

La norma si applica ai consumatori che hanno stipulato contratti di credito rientranti nel Capo I-bis (credito immobiliare ai consumatori) e nel Capo II del Titolo VI TUB (credito al consumo, artt. 121 ss.). Il presupposto soggettivo è che il consumatore «incontri o potrebbe incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti». La formulazione è volutamente ampia e comprende sia le situazioni di difficoltà conclamata sia quelle latenti o potenziali, incentivando un intervento preventivo prima che il problema si aggravi.

Soggetti erogatori e requisiti di accesso

I servizi di consulenza sul debito sono erogati, in prima istanza, dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal MEF ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L. 108/1996. Questi soggetti hanno una consolidata esperienza nel supporto ai debitori in difficoltà e operano con finalità non lucrative. Il riferimento alla L. 108/1996 sull'usura è significativo: i servizi di consulenza al debito sono concepiti come presidio contro il ricorso al credito usurario da parte di consumatori esclusi dal mercato regolato.

Regime di gratuità e limiti alle commissioni

Il comma 3 sancisce il principio della gratuità dei servizi di consulenza al debito. È tuttavia ammessa la richiesta di una commissione, a condizione che: sia coerente con le finalità del servizio; sia limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti; non riguardi costi già coperti da finanziamenti pubblici; e sia pubblicata sul sito internet dell'ente erogatore in modo da garantire trasparenza preventiva. Questo regime ibrido garantisce la sostenibilità dei servizi senza creare barriere all'accesso per i consumatori più vulnerabili.

Obbligo di reindirizzamento dei finanziatori

Il comma 2 configura un obbligo attivo in capo ai finanziatori: quando un consumatore incontri difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, il finanziatore deve indirizzarlo verso i servizi di consulenza al debito previsti dal comma 1. Questo obbligo si aggiunge, e non si sostituisce, alle misure previste dagli artt. 120-quinquiesdecies (forbearance nel credito immobiliare) e 125-decies TUB (obblighi del finanziatore in caso di inadempimento del consumatore). Il sistema crea quindi una rete di supporto integrata che va dalle misure di ristrutturazione del debito alla consulenza specializzata.

Potere di ampliamento ministeriale e soggetti abilitabili

Il comma 4 attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia, del lavoro e della giustizia, il potere di estendere con decreto l'erogazione dei servizi di consulenza al debito ad altri soggetti: enti del terzo settore (ETS) iscritti nel RUNTS; operatori di microcredito iscritti nell'elenco ex art. 13, D.L. 193/2016; associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco ex art. 137 Codice del consumo; organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) ex art. 15, L. 3/2012. Questa previsione riflette la volontà legislativa di costruire una rete ampia di punti di accesso alla consulenza al debito, valorizzando le competenze del terzo settore e degli organismi specializzati.

Collegamento sistematico con l'art. 121 TUB e la definizione di consulenza al debito

Il rimando dell'art. 125-terdecies all'«art. 121, comma 1, lett. m-quater)» TUB è fondamentale per identificare il contenuto dei servizi di consulenza al debito. Tale lettera, introdotta in sede di recepimento della CCD2, fornisce la definizione normativa di consulenza al debito, circoscrivendo l'attività all'analisi della situazione finanziaria del consumatore e alla proposta di soluzioni per la gestione e il risanamento del debito, senza che i soggetti erogatori assumano la qualifica di intermediari finanziari ai sensi del TUB.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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