Art. 121 T.U.B. – Definizioni
In vigore dal 01/06/2011. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) «finanziatore»: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
c) «intermediario del credito»: un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività professionale e dietro un compenso in denaro o altro vantaggio economico, presenta o propone contratti di credito, assiste i consumatori o compie altri atti preparatori in vista della conclusione di tali contratti ovvero conclude i contratti di credito per conto del finanziatore;
d) «contratto di credito»: il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
In sintesi
Il Capo II del Titolo VI: una disciplina di tutela forte
L'art. 121 T.U.B. apre il Capo II del Titolo VI dedicato al credito ai consumatori: un blocco di norme (artt. 121-126) che costituisce il cuore della tutela del cliente persona fisica nell'accesso al credito. La funzione dell'articolo è definitoria: chiarisce chi sono i soggetti del rapporto (consumatore, finanziatore, intermediario del credito) e che cos'è un contratto di credito ai fini del Capo. Si tratta della tipica norma di apertura di una disciplina di matrice europea: chi applica gli articoli successivi (sulla pubblicità, sull'obbligo di valutare il merito creditizio, sul TAEG, sull'estinzione anticipata, sull'inadempimento del fornitore nei contratti collegati) deve necessariamente passare per le definizioni dell'art. 121.
Il testo vigente è stato introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo (Consumer Credit Directive, CCD1), ed è in vigore dal 1° giugno 2011. Tutta l'architettura concettuale precedente (artt. 121-126 T.U.B. nella versione anteriore al 2010, basati sulla direttiva 87/102/CEE) è stata sostituita con un impianto armonizzato a livello europeo. Le definizioni dell'art. 121 si intrecciano sistematicamente con quelle del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e del Codice civile (artt. 1813 ss. mutuo; artt. 1525 ss. vendita con riserva della proprietà).
Il consumatore: persona fisica e scopo estraneo
La lett. a) definisce il consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La definizione è perfettamente armonizzata con l'art. 3, lett. a) del Codice del consumo e con l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE. Si fonda su due elementi:
Nei contratti a doppio scopo (mixed-purpose) — per esempio l'auto usata metà per ragioni familiari, metà per la professione — la giurisprudenza europea e italiana, in via interpretativa, applica il criterio della prevalenza: è consumatore chi utilizza il bene o servizio in misura prevalente per scopi privati. Il riferimento è di indirizzo sistematico, senza citazione di pronunce specifiche.
Il finanziatore: chi può erogare credito al consumo
La lett. b) definisce il finanziatore come soggetto abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, che offre o stipula contratti di credito. La definizione rinvia implicitamente alle norme di riserva del T.U.B.:
Il titolo professionale esclude i prestiti tra privati e le operazioni isolate; richiede invece un'attività abituale, organizzata e remunerata. L'esercizio in difetto di abilitazione integra il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria ex art. 132 T.U.B.
L'intermediario del credito: mediatori, agenti, altre figure
La lett. c) definisce l'intermediario del credito come ogni soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività professionale e dietro un compenso in denaro o altro vantaggio economico:
La nozione comprende sia gli agenti in attività finanziaria (artt. 128-quater ss. T.U.B.) sia i mediatori creditizi (artt. 128-sexies ss.), sia ogni altro soggetto che svolga di fatto attività di intermediazione. L'iscrizione all'OAM - Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi (art. 128-undecies) è condizione di esercizio legittimo. La responsabilità di canale del finanziatore mandante (art. 128-decies T.U.B.) si proietta anche sulle violazioni del Capo II del Titolo VI commesse dagli intermediari: il consumatore che subisce abusi può far valere i propri diritti direttamente verso il finanziatore.
L'esistenza di un compenso è elemento qualificante: l'attività gratuita o sporadica resta fuori dalla definizione e dunque dagli obblighi di iscrizione e trasparenza propri dell'intermediario del credito.
Il contratto di credito: una nozione deliberatamente ampia
La lett. d) costruisce una nozione atipica e ampia di contratto di credito: ogni contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. La triade copre:
L'art. 122 (esclusioni) chiarisce a contrario quali contratti restano fuori dal Capo II: i contratti di mutuo immobiliare (oggetto del Capo I-bis ex artt. 120-quinquies ss., recepimento direttiva 2014/17/UE MCD), i finanziamenti inferiori a 200 euro o superiori a 75.000 euro, alcune forme di leasing operativo, i finanziamenti per investimenti garantiti da pegno su titoli, e così via.
La prospettiva CCD2: dir. (UE) 2023/2225 e la riforma 2026
La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, segna la seconda generazione della disciplina europea (cosiddetta CCD2). Si applica a decorrere dal 20 novembre 2026: gli Stati membri devono recepirla entro il 20 novembre 2025 e i fornitori devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026. Le novità principali per le definizioni dell'art. 121 sono:
Il recepimento in Italia sarà verosimilmente operato con decreto legislativo dedicato che inciderà sul Capo II del Titolo VI T.U.B. e quindi anche sull'art. 121, oltre che sugli artt. 122 (ambito), 124 (informazioni precontrattuali, modulo SECCI/SECCI plus), 124-bis (valutazione del merito creditizio), 125-bis (TAEG), 125-sexies (estinzione anticipata, già profondamente innovato dalla sentenza Lexitor, CGUE C-383/18 dell'11/09/2019, e dal D.L. 73/2021).
Coordinamento con le altre fonti
Le definizioni dell'art. 121 vanno lette in coordinamento con:
L'art. 121 è dunque, nonostante l'apparenza minimale di una norma definitoria, una chiave di volta dell'intera disciplina di tutela del consumatore-credito in Italia: leggerne correttamente ogni lettera significa identificare con esattezza il regime applicabile a una determinata operazione e, di conseguenza, i diritti del cliente e gli obblighi del finanziatore e degli intermediari.
Domande frequenti
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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