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Art. 125 T.U.B. – Obblighi precontrattuali
In vigore dal 01/06/2011
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta, il finanziatore e, se del caso, l’intermediario del credito forniscono al consumatore, sulla base delle condizioni di credito offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, le informazioni necessarie per consentire al consumatore di confrontare le diverse offerte e di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni sono fornite mediante il modulo denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» che include i seguenti elementi: tipo di credito, identità del finanziatore, importo totale del credito, tasso annuo effettivo globale, durata del contratto, importo delle rate e numero.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: l'art. 125 come architrave della trasparenza precontrattuale
L'art. 125 T.U.B. apre il Capo II del Titolo VI dedicato al credito ai consumatori. La rubrica della norma, «Obblighi precontrattuali», non è meramente descrittiva: essa segna la fase fondamentale in cui il finanziatore deve mettere il consumatore nelle condizioni di confrontare le offerte e di scegliere consapevolmente. La disposizione vigente recepisce l'art. 5 della direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive - CCD1) sulla base del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in vigore dal 1° giugno 2011, e va letta in coordinamento con il Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti (9/02/2011, 15/07/2015, 18/06/2019, 29/03/2023), che ne disciplinano le modalità tecniche di attuazione nella Sezione VII (Credito ai consumatori).
NB: l'art. 125 T.U.B. non disciplina il recesso dal contratto di credito al consumo - istituto regolato dall'art. 125-ter T.U.B. (diritto di ripensamento di quattordici giorni) - ma la fase logicamente anteriore: l'informazione di base che consente al consumatore di esercitare la propria autonomia negoziale in modo non manipolabile.
Comma 1: il timing dell'informativa e il principio del tempo utile
Il comma 1 impone che le informazioni siano fornite in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato. La clausola del «tempo utile» è espressione tipica della direttiva CCD1 e implica che il consumatore abbia materialmente il tempo di leggere, confrontare, eventualmente farsi consigliare. La Banca d'Italia, con il Provvedimento 29/07/2009 sezione VII paragrafo 4.2.1, specifica che il modulo SECCI va consegnato «su supporto cartaceo o altro supporto durevole» e che, nelle vendite a distanza, lo stesso modulo va inviato in tempo utile a far data dalla prima offerta vincolante per il finanziatore.
Sul piano soggettivo, gli obblighi gravano sia sul finanziatore (banca, intermediario finanziario ex art. 106) sia sull'intermediario del credito (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, soggetti iscritti all'OAM ex artt. 128-quater e 128-sexies). La responsabilità è concorrente: l'agente che esegue la promozione sul punto vendita o online deve consegnare il modulo SECCI in nome e per conto del finanziatore mandante. La violazione dell'obbligo configura inadempimento contrattuale e, sul piano amministrativo, illecito sanzionato dall'art. 144 T.U.B.
Comma 2: il modulo SECCI / IEBCC come strumento armonizzato
Il comma 2 introduce nel diritto italiano il modulo «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (IEBCC), più noto con l'acronimo europeo SECCI (Standard European Consumer Credit Information). Si tratta di un modulo a contenuto fisso, allegato alla CCD1, che ogni Stato membro deve adottare integralmente per consentire la comparabilità transfrontaliera. I contenuti minimi includono:
Il principio di personalizzazione
Il modulo SECCI non è un volantino pubblicitario: il comma 1 prescrive che esso sia compilato sulla base delle condizioni di credito offerte dal finanziatore e sulla base delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Si tratta di una vera e propria simulazione individuale dell'operazione, costruita sui parametri concreti (importo richiesto, durata desiderata, eventuale opzione assicurativa). La regola anticipa il principio del responsible lending che la CCD2 (direttiva 2023/2225) trasformerà in obbligo strutturato di valutazione del merito creditizio (art. 18 CCD2) e di adattamento dell'offerta al profilo di rischio del consumatore.
L'obbligo di assistenza: spiegazioni adeguate
Il comma 4 dell'art. 125 (testo coordinato post-D.Lgs. 141/2010) impone al finanziatore di fornire al consumatore spiegazioni adeguate affinché questi possa valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. L'obbligo - spesso definito di explain - integra ma non equivale a un obbligo di consulenza in senso stretto: il finanziatore non deve consigliare il prodotto migliore disponibile sul mercato ma deve illustrare le caratteristiche essenziali, i costi, i rischi e le implicazioni dell'operazione, in modo proporzionato alla complessità del prodotto e al grado di esperienza del consumatore. La regola si coordina con la disciplina del merito creditizio (art. 124-bis T.U.B.) che impone al finanziatore di valutare l'affidabilità del consumatore prima della conclusione del contratto, anche tramite consultazione di banche dati ex art. 125-quater.
Coordinamento sistematico: come l'art. 125 dialoga con il Capo II
La norma in esame non opera isolatamente. Va letta insieme:
Sanzioni e rimedi del consumatore
La violazione dell'art. 125 T.U.B. ha tre piani di tutela:
Le novità CCD2: dal 20 novembre 2026
La direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2 - Consumer Credit Directive 2), pubblicata in GUUE L 2023/2225, abroga la CCD1 e impone agli Stati membri il recepimento entro il 20 novembre 2025 con applicazione delle norme dal 20 novembre 2026. Le novità rilevanti per l'art. 125 T.U.B. (e per le norme attuative del Provv. BdI trasparenza) sono molteplici:
L'impianto dell'art. 125 T.U.B., per quanto strutturalmente compatibile con il nuovo regime europeo, sarà oggetto di intervento legislativo nel corso del 2026 per il recepimento puntuale di tutte le novità CCD2 e per l'aggiornamento delle disposizioni secondarie BdI.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 263/2022
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 nella parte in cui limitava ai soli costi recurring (e non a tutti i costi del credito) il diritto del consumatore alla riduzione in caso di rimborso anticipato, per i contratti stipulati prima della riforma. Affermato il principio della riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, in conformità alla sentenza CGUE Lexitor.
Domande frequenti
Quando deve essere consegnato il modulo SECCI?
Il modulo «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (SECCI/IEBCC) deve essere consegnato in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. La «tempo utile» significa con un margine ragionevole per leggere, confrontare e decidere. Nelle vendite a distanza il modulo va inviato in tempo utile dalla prima offerta vincolante per il finanziatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (Provv. BdI 29/07/2009 sezione VII).
Il modulo SECCI è uguale per tutti i consumatori?
No. L'art. 125 comma 1 T.U.B. impone che il modulo sia compilato sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Si tratta di una simulazione personalizzata sull'importo, sulla durata e sulle opzioni richieste. Un volantino generico non soddisfa il requisito.
Cosa accade se il finanziatore non fornisce le informazioni precontrattuali?
Sul piano amministrativo scatta la sanzione ex artt. 144 e 144-bis T.U.B. e l'intervento di vigilanza della Banca d'Italia. Sul piano civilistico il consumatore può agire per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per i danni subiti. Se la violazione comporta anche indeterminatezza del prezzo (es. mancata indicazione del TAEG) si applica l'art. 117 T.U.B. con nullità di protezione e sostituzione automatica delle condizioni. È possibile inoltre adire l'ABF.
Quale è la differenza tra art. 125 e <a href="/articolo-125-ter-del-tub/">art. 125-ter T.U.B.</a>?
L'art. 125 disciplina la fase precontrattuale: obblighi di informazione, consegna del modulo SECCI, assistenza al consumatore. L'art. 125-ter disciplina invece il diritto di ripensamento (right to withdraw) di quattordici giorni successivi alla conclusione del contratto, durante i quali il consumatore può recedere senza penali e senza indicarne il motivo, salvo restituire il capitale ricevuto e gli interessi maturati.
Cosa cambierà con la direttiva CCD2 (2023/2225)?
Dal 20 novembre 2026 la direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) amplierà l'ambito di applicazione del credito ai consumatori (microcredito, buy now pay later, crowdfunding al consumo, soglia elevata a 100.000 euro), introdurrà il modulo SECCI Overview di riepilogo a una pagina, rafforzerà gli obblighi di valutazione del merito creditizio e introdurrà regole più stringenti su pubblicità e vendite abbinate. L'art. 125 T.U.B. sarà aggiornato in sede di recepimento.
Fonti consultate: 1 fonte verificate