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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 T.U.B. – Obblighi precontrattuali

In vigore dal 01/06/2011

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta, il finanziatore e, se del caso, l’intermediario del credito forniscono al consumatore, sulla base delle condizioni di credito offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, le informazioni necessarie per consentire al consumatore di confrontare le diverse offerte e di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni sono fornite mediante il modulo denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» che include i seguenti elementi: tipo di credito, identità del finanziatore, importo totale del credito, tasso annuo effettivo globale, durata del contratto, importo delle rate e numero.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo di informazione pre-contrattuale: in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta, il finanziatore e l'intermediario del credito gli forniscono le informazioni necessarie per confrontare le offerte e per decidere consapevolmente
  • Modulo SECCI / IEBCC: le informazioni sono fornite tramite il modulo armonizzato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che comprende tipo di credito, identità del finanziatore, importo totale, TAEG, durata, rate, costi accessori, garanzie e diritti
  • Personalizzazione dell'informativa: il modulo deve essere compilato sulla base delle condizioni offerte, delle preferenze e delle informazioni fornite dal consumatore: non è un volantino generico ma una vetrina individuale dell'operazione
  • Assistenza al consumatore: il finanziatore fornisce spiegazioni adeguate affinché il consumatore possa valutare se il contratto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria (obbligo di explain)
  • Recepimento direttiva 2008/48/CE: l'art. 125 trasla nel diritto interno l'art. 5 della Consumer Credit Directive e l'allegato II che istituisce il modulo SECCI
  • Verso la CCD2: dal 20 novembre 2026 la direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) modifica il modulo (introduzione del SECCI Overview) e amplia l'ambito (microcredito, buy now pay later, crowdfunding al consumo)
Inquadramento: l'art. 125 come architrave della trasparenza precontrattuale

L'art. 125 T.U.B. apre il Capo II del Titolo VI dedicato al credito ai consumatori. La rubrica della norma, «Obblighi precontrattuali», non è meramente descrittiva: essa segna la fase fondamentale in cui il finanziatore deve mettere il consumatore nelle condizioni di confrontare le offerte e di scegliere consapevolmente. La disposizione vigente recepisce l'art. 5 della direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive - CCD1) sulla base del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in vigore dal 1° giugno 2011, e va letta in coordinamento con il Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti (9/02/2011, 15/07/2015, 18/06/2019, 29/03/2023), che ne disciplinano le modalità tecniche di attuazione nella Sezione VII (Credito ai consumatori).

NB: l'art. 125 T.U.B. non disciplina il recesso dal contratto di credito al consumo — istituto regolato dall'art. 125-ter T.U.B. (diritto di ripensamento di quattordici giorni) — ma la fase logicamente anteriore: l'informazione di base che consente al consumatore di esercitare la propria autonomia negoziale in modo non manipolabile.

Comma 1: il timing dell'informativa e il principio del tempo utile

Il comma 1 impone che le informazioni siano fornite in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato. La clausola del «tempo utile» è espressione tipica della direttiva CCD1 e implica che il consumatore abbia materialmente il tempo di leggere, confrontare, eventualmente farsi consigliare. La Banca d'Italia, con il Provvedimento 29/07/2009 sezione VII paragrafo 4.2.1, specifica che il modulo SECCI va consegnato «su supporto cartaceo o altro supporto durevole» e che, nelle vendite a distanza, lo stesso modulo va inviato in tempo utile a far data dalla prima offerta vincolante per il finanziatore.

Sul piano soggettivo, gli obblighi gravano sia sul finanziatore (banca, intermediario finanziario ex art. 106) sia sull'intermediario del credito (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, soggetti iscritti all'OAM ex artt. 128-quater e 128-sexies). La responsabilità è concorrente: l'agente che esegue la promozione sul punto vendita o online deve consegnare il modulo SECCI in nome e per conto del finanziatore mandante. La violazione dell'obbligo configura inadempimento contrattuale e, sul piano amministrativo, illecito sanzionato dall'art. 144 T.U.B.

Comma 2: il modulo SECCI / IEBCC come strumento armonizzato

Il comma 2 introduce nel diritto italiano il modulo «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (IEBCC), più noto con l'acronimo europeo SECCI (Standard European Consumer Credit Information). Si tratta di un modulo a contenuto fisso, allegato alla CCD1, che ogni Stato membro deve adottare integralmente per consentire la comparabilità transfrontaliera. I contenuti minimi includono:

  • identità e indirizzo del finanziatore e, se del caso, dell'intermediario del credito;
  • tipo di credito (mutuo, prestito personale, cessione del quinto, apertura di credito, credito finalizzato, leasing, dilazione di pagamento);
  • importo totale del credito e modalità di erogazione;
  • TAEG (tasso annuo effettivo globale) calcolato secondo l'algoritmo dell'allegato I CCD1, comprensivo di tutti i costi che il consumatore deve sostenere — salvi i pochi oneri tassativamente esclusi — e basato su un esempio rappresentativo;
  • durata, importo, numero e periodicità delle rate;
  • costi accessori (commissioni di istruttoria, spese di incasso, interessi di mora, eventuali commissioni in caso di estinzione anticipata, costi assicurativi se obbligatori);
  • garanzie richieste (fideiussioni, ipoteche, cessione del quinto);
  • diritti del consumatore: diritto di ripensamento ex art. 125-ter, estinzione anticipata ex art. 125-sexies (con la riduzione dei costi Lexitor CGUE C-383/18), collegamento contrattuale ex art. 125-quinquies per il credito finalizzato;
  • conseguenze in caso di inadempimento (interessi di mora, segnalazione ai sistemi di informazione creditizia ex Codice di deontologia D.Lgs. 196/2003 e Provv. Garante);
  • esito della consultazione delle banche dati creditizie (SIC, Centrale Rischi BdI) ai fini della valutazione del merito creditizio.
Il principio di personalizzazione

Il modulo SECCI non è un volantino pubblicitario: il comma 1 prescrive che esso sia compilato sulla base delle condizioni di credito offerte dal finanziatore e sulla base delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Si tratta di una vera e propria simulazione individuale dell'operazione, costruita sui parametri concreti (importo richiesto, durata desiderata, eventuale opzione assicurativa). La regola anticipa il principio del responsible lending che la CCD2 (direttiva 2023/2225) trasformerà in obbligo strutturato di valutazione del merito creditizio (art. 18 CCD2) e di adattamento dell'offerta al profilo di rischio del consumatore.

L'obbligo di assistenza: spiegazioni adeguate

Il comma 4 dell'art. 125 (testo coordinato post-D.Lgs. 141/2010) impone al finanziatore di fornire al consumatore spiegazioni adeguate affinché questi possa valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. L'obbligo — spesso definito di explain — integra ma non equivale a un obbligo di consulenza in senso stretto: il finanziatore non deve consigliare il prodotto migliore disponibile sul mercato ma deve illustrare le caratteristiche essenziali, i costi, i rischi e le implicazioni dell'operazione, in modo proporzionato alla complessità del prodotto e al grado di esperienza del consumatore. La regola si coordina con la disciplina del merito creditizio (art. 124-bis T.U.B.) che impone al finanziatore di valutare l'affidabilità del consumatore prima della conclusione del contratto, anche tramite consultazione di banche dati ex art. 125-quater.

Coordinamento sistematico: come l'art. 125 dialoga con il Capo II

La norma in esame non opera isolatamente. Va letta insieme:

  • all'art. 121 T.U.B. che fornisce le definizioni di consumatore, finanziatore, intermediario del credito e contratto di credito;
  • all'art. 122 T.U.B. che delimita l'ambito di applicazione del Capo II (soglie 200 euro/75.000 euro, esclusioni tipologiche per locazioni finanziarie senza patto traslativo, credito di durata inferiore a tre mesi senza interessi);
  • all'art. 123 T.U.B. sulla pubblicità dei contratti di credito (annunci pubblicitari con TAEG e esempio rappresentativo);
  • all'art. 124 T.U.B. che disciplina nello specifico la consegna del modulo SECCI;
  • all'art. 124-bis T.U.B. sulla valutazione del merito creditizio;
  • all'art. 125-bis T.U.B. sul contenuto minimo del contratto di credito al consumo (TAEG, TAN, importo totale, rate);
  • all'art. 125-ter T.U.B. sul recesso (quattordici giorni di ripensamento);
  • all'art. 125-sexies T.U.B. sull'estinzione anticipata e sulla riduzione dei costi (riformulato dopo CGUE Lexitor, 11/09/2019, C-383/18).
Sanzioni e rimedi del consumatore

La violazione dell'art. 125 T.U.B. ha tre piani di tutela:

  • amministrativo: sanzione pecuniaria a carico dell'intermediario ex artt. 144 e 144-bis T.U.B., con possibile richiamo da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 53 e 108 T.U.B.;
  • civilistico: il consumatore può invocare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. se l'omissione informativa lo ha indotto a concludere un contratto che, in presenza di un'informazione completa e personalizzata, non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse. Il danno risarcibile copre l'interesse negativo, salvo che la violazione si traduca in indeterminatezza del prezzo ex art. 117 T.U.B. (caso in cui scatta la nullità di protezione);
  • stragiudiziale: il consumatore può adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ex art. 128-bis T.U.B. per controversie fino a 200.000 euro o per l'accertamento di un diritto senza limite di valore, ottenendo una decisione in tempi rapidi e senza spese di difesa tecnica.
Le novità CCD2: dal 20 novembre 2026

La direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2 - Consumer Credit Directive 2), pubblicata in GUUE L 2023/2225, abroga la CCD1 e impone agli Stati membri il recepimento entro il 20 novembre 2025 con applicazione delle norme dal 20 novembre 2026. Le novità rilevanti per l'art. 125 T.U.B. (e per le norme attuative del Provv. BdI trasparenza) sono molteplici:

  • ampliamento dell'ambito: rientrano nel credito ai consumatori anche il microcredito al consumo, il buy now pay later (BNPL), i contratti di credito offerti su piattaforme di crowdfunding peer-to-peer, e i contratti fino a 100.000 euro (soglia raddoppiata rispetto ai 75.000 euro CCD1);
  • introduzione del modulo SECCI Overview, un riepilogo a una pagina destinato a sintetizzare gli elementi essenziali con grafica standardizzata (sintesi visiva del SECCI tradizionale);
  • rafforzamento del responsible lending: valutazione obbligatoria del merito creditizio con criteri armonizzati e divieto di concedere credito se la valutazione è negativa, salvo specifiche eccezioni motivate;
  • rafforzamento delle regole di pubblicità con esempio rappresentativo obbligatorio e divieto di promozioni ingannevoli;
  • nuove regole sulle vendite abbinate e collegate (prodotti accessori, assicurazioni) per evitare il bundling abusivo.

L'impianto dell'art. 125 T.U.B., per quanto strutturalmente compatibile con il nuovo regime europeo, sarà oggetto di intervento legislativo nel corso del 2026 per il recepimento puntuale di tutte le novità CCD2 e per l'aggiornamento delle disposizioni secondarie BdI.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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