Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 T.U.B. – Forma e contenuto del contratto

In vigore dal 01/06/2011

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

2. Il contratto di credito indica in modo chiaro e conciso:

a) il tipo di credito;

b) le parti del contratto;

c) la durata del contratto;

d) l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore;

f) il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l’importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto;

g) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti.

In sintesi

  • Prescrive che i contratti di credito al consumo siano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
  • Stabilisce il contenuto minimo obbligatorio del contratto: tipo di credito, parti, durata, importo, condizioni di prelievo.
  • Impone l'indicazione chiara del tasso debitore, del TAEG e dell'importo totale dovuto dal consumatore calcolati alla conclusione del contratto.
  • Richiede la specificazione di importo, numero e periodicità dei pagamenti (piano di rimborso).
  • Norma cardine del credito al consumo, originariamente introdotta dal D.Lgs. 141/2010 in recepimento della Direttiva 2008/48/CE.
  • Il TAEG è l'indicatore sintetico del costo totale del credito e costituisce il principale strumento di trasparenza e comparabilità delle offerte.

Forma e contenuto del contratto di credito al consumo: il ruolo centrale del TAEG

L'art. 126 TUB, nel testo vigente dal 1° giugno 2011 a seguito del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, disciplina la forma e il contenuto minimo dei contratti di credito al consumo. Si tratta di una norma imperativa di protezione del consumatore, il cui rispetto condiziona la validità e l'efficacia del contratto creditizio.

Requisito di forma: il supporto durevole

Il comma 1 impone la forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole. La nozione di “supporto durevole”, definita a livello europeo come qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un lasso di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che permetta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, consente l'uso di formati digitali (PDF, contratti firmati digitalmente con firma qualificata) accanto a quelli cartacei tradizionali. La forma scritta è requisito ad substantiam: la sua mancanza può determinare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, applicabile al credito al consumo in forza del rinvio dell'art. 121 TUB.

Contenuto minimo obbligatorio

Il comma 2 elenca gli elementi che il contratto deve indicare in modo chiaro e conciso. L'elenco non è esaustivo, la Banca d'Italia può prescrivere ulteriori elementi informativi, ma costituisce il nucleo inderogabile di trasparenza contrattuale.

Tipo di credito (lett. a): la qualificazione del prodotto (prestito personale, credito finalizzato all'acquisto, apertura di credito revolving, ecc.) è fondamentale per l'applicazione delle norme specifiche e per la comprensione del consumatore. Parti del contratto (lett. b): identificazione precisa di finanziatore e consumatore, con eventuali garanti e soggetti collegati. Durata (lett. c): elemento determinante per il calcolo del TAEG e per la pianificazione finanziaria del consumatore.

Importo totale del credito e condizioni di prelievo (lett. d): l'importo totale indica la somma messa a disposizione del consumatore; le condizioni di prelievo (modalità di erogazione, eventuali scaglionamenti) integrano la disciplina finanziaria del rapporto. Tasso debitore (lett. e): deve essere indicato unitamente alle condizioni di applicazione e, se disponibile, all'indice di riferimento (es. Euribor, EurIRS) su cui si basa in caso di tasso variabile. Le procedure di modifica del tasso devono essere specificamente descritte per garantire prevedibilità.

Il TAEG: strumento di trasparenza e comparabilità

La lettera f) impone l'indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e dell'importo totale dovuto dal consumatore, entrambi calcolati al momento della conclusione del contratto. Il TAEG è l'indicatore sintetico del costo totale del credito espresso su base annua: comprende il tasso di interesse, le commissioni, le spese e tutti gli altri costi, compresi i prodotti assicurativi obbligatori, collegati al contratto. La sua centralità nel sistema di trasparenza del credito al consumo risiede nella funzione comparativa: consente al consumatore di raffrontare con un unico numero il costo effettivo di offerte diverse, indipendentemente dalla struttura dei costi e delle commissioni applicate.

Il metodo di calcolo del TAEG è disciplinato dall'Allegato II alla Direttiva 2008/48/CE (recepito nel D.Lgs. 141/2010) e integrato dalle disposizioni della Banca d'Italia. La sua errata indicazione, o la sua omissione, può determinare conseguenze sanzionatorie significative, inclusa la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, TUB.

Piano di rimborso

La lettera g) richiede l'indicazione di importo, numero e periodicità dei pagamenti. Questi elementi costruiscono il piano di ammortamento del credito, che consente al consumatore di pianificare il proprio budget e verificare la sostenibilità del debito nel tempo. Unitamente al TAEG, il piano di rimborso costituisce l'informazione economica più rilevante per la decisione di credito. Le disposizioni successive, in particolare l'art. 126-bis TUB, precisano le modalità di rimborso anticipato, prevedendo il diritto del consumatore di estinguere anticipatamente il debito con riduzione proporzionale del costo totale del credito.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

In che forma devono essere redatti i contratti di credito al consumo?

L'art. 126 TUB impone che i contratti di credito al consumo siano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole. La forma scritta è requisito di validità: la sua mancanza può determinare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Sono ammessi anche i contratti digitali su supporto durevole (es. PDF firmato digitalmente).

Cos'è il TAEG e perché è obbligatorio nel contratto di credito al consumo?

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indicatore sintetico del costo totale del credito espresso su base annua: comprende interessi, commissioni, spese e tutti gli altri costi collegati al contratto. È obbligatorio perché consente al consumatore di confrontare con un unico numero il costo effettivo di offerte diverse, indipendentemente dalla struttura dei costi applicata.

Cosa succede se il TAEG è indicato in modo errato nel contratto?

L'errata indicazione del TAEG può comportare conseguenze sanzionatorie significative. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, TUB, in caso di nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni superiori a quelli indicati o illegittimi, si applica il tasso legale, con sostituzione automatica della clausola nulla.

Quali sono gli elementi minimi obbligatori di un contratto di credito al consumo?

L'art. 126 TUB richiede: tipo di credito, identità delle parti, durata del contratto, importo totale e condizioni di prelievo, tasso debitore e relative condizioni, TAEG e importo totale dovuto calcolati alla stipula, importo/numero/periodicità dei pagamenti. La Banca d'Italia può prescrivere elementi aggiuntivi con disposizioni attuative.

Qual è la normativa di riferimento per il contratto di credito al consumo?

L'art. 126 TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 in recepimento della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. Il quadro normativo è stato poi aggiornato dalla Direttiva CCD2 2023/2225/UE, recepita con D.Lgs. 212/2025, che ha potenziato ulteriormente la tutela del consumatore nel credito al consumo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.