Art. 125 quater T.U.B. – Contratti a tempo indeterminato.
In vigore dal 19/09/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita’ e senza spese. Il contratto puo’ prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio’ non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.”
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In sintesi
Inquadramento: il recesso nei contratti di credito al consumo a tempo indeterminato
L'art. 125-quater T.U.B., intitolato "Contratti a tempo indeterminato", disciplina il regime del recesso e della sospensione nei contratti di credito ai consumatori privi di una scadenza predeterminata. La norma si colloca nel Titolo VI, Capo II del T.U.B. (artt. 121-126), introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 in attuazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD1), in vigore dal 19/09/2010. L'art. 125-quater recepisce in particolare l'art. 13 della direttiva ("Contratti di credito a durata indeterminata"), trasponendo a sistema interno una tutela che la disciplina previgente (artt. 121-126 T.U.B. nel testo ante 2010, attuativi della dir. 87/102/CEE) conosceva solo in forma frammentaria.
La direttiva (UE) 2023/2225 CCD2, recepita dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212 in vigore dal 10/01/2026, contiene una disciplina analoga all'art. 28 della nuova CCD, che riconferma il diritto di recesso del consumatore senza penalità e l'obbligo di preavviso bimestrale per il finanziatore. L'art. 125-quater T.U.B. conserva quindi la propria vitalità sistematica anche dopo la riforma CCD2, fungendo da norma cardine in tema di durata indefinita del credito al consumo.
L'ambito applicativo del 125-quater coincide con quello dell'art. 122 T.U.B. (con esclusioni per i finanziamenti sotto 200 euro o sopra 75.000 euro, salvo ristrutturazioni immobiliari): si applica a carte revolving, aperture di credito in conto corrente a tempo indeterminato erogate a persone fisiche non imprenditori, scoperti di conto senza termine.
Comma 1: il recesso ad nutum del consumatore
Il comma 1 stabilisce che, nei contratti di credito a tempo indeterminato, il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere soltanto un preavviso non superiore a un mese. La disposizione presenta quattro profili qualificanti:
Il combinato disposto con l'art. 125-ter T.U.B. - che attribuisce il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula a tutti i contratti di credito al consumo - va inteso nel senso della coesistenza dei due rimedi: l'art. 125-ter opera una tantum nei primi 14 giorni indipendentemente dalla durata, mentre l'art. 125-quater opera per tutta la vita del contratto a tempo indeterminato. Decorsi i 14 giorni del 125-ter, il consumatore titolare di un contratto a tempo determinato perde il diritto di recesso (salvo rimborso anticipato ex 125-sexies); il consumatore titolare di un contratto a tempo indeterminato conserva invece il recesso ex 125-quater per l'intera durata.
Comma 2 lett. a): il recesso del finanziatore con preavviso bimestrale
Il comma 2 lett. a) consente al contratto di attribuire al finanziatore un diritto di recesso, subordinato a un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole. La disciplina risponde a una logica di tutela rafforzata del consumatore, espressa attraverso tre profili:
Il supporto durevole richiesto dalla norma ricomprende, secondo la definizione dell'art. 121 c. 1 lett. l) T.U.B., "ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato". Ne discende che la mera comunicazione via app, se non consente l'archiviazione stabile del messaggio, NON soddisfa il requisito. PEC, email scaricabile in PDF, raccomandata cartacea, lettera consegnata a mano con ricevuta sono tutti supporti idonei.
Comma 2 lett. b): la sospensione per giusta causa
Il comma 2 lett. b) consente al finanziatore di sospendere l'utilizzo del credito da parte del consumatore per giusta causa, dandone comunicazione anticipata o, se impossibile, immediatamente dopo. La norma e' di particolare rilievo operativo per le carte revolving e per le aperture di credito in conto corrente: il finanziatore può bloccare l'utilizzabilità degli affidamenti senza recedere dal contratto, conservando il rapporto ma inibendo nuovi prelievi.
La nozione di giusta causa non è definita dal legislatore; va integrata con i parametri generali del diritto bancario, in particolare: (i) peggioramento significativo del merito creditizio del consumatore, rilevato attraverso il monitoraggio ex art. 124-bis T.U.B. e segnalazioni nelle banche dati (CRIF, Centrale Rischi BdI, Crif); (ii) sospetto di frode o di utilizzo abusivo dello strumento di pagamento (art. 12 D.Lgs. 11/2010, PSD2); (iii) provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sequestri, pignoramenti, procedure concorsuali); (iv) obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come modif. da D.Lgs. 90/2017). La giusta causa deve essere oggettiva e documentabile: la mera convenienza commerciale del finanziatore non è sufficiente.
Sulla tempistica della comunicazione, la norma consente la notice ex post (comunicazione successiva alla sospensione) solo quando la notice preventiva sia oggettivamente impossibile: tipicamente nei casi di frode, di esecuzione di provvedimenti giudiziari, di ordini dell'autorità di vigilanza. Fuori da queste ipotesi, la sospensione senza preavviso costituisce inadempimento del finanziatore, suscettibile di responsabilità ex art. 1218 c.c. con eventuali profili risarcitori.
Profili di nullità e rimedi del consumatore
L'art. 125-quater è disposizione imperativa che pone standard minimi inderogabili a tutela del consumatore. La sua violazione attraverso clausole contrattuali peggiorative (preavvisi maggiori di un mese al consumatore, penalità di recesso, recesso del finanziatore senza preavviso o senza supporto durevole, sospensioni discrezionali) determina nullità di protezione ex art. 127 T.U.B. e art. 1418 c.c., con effetti caratterizzati da:
Sul piano del foro competente, ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. u) Codice Consumo, il consumatore può agire presso il proprio foro di residenza o domicilio. Resta inoltre la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito ex art. 128-bis T.U.B., per le controversie fino a 200.000 euro - via di tutela molto utilizzata in materia di credito al consumo per la rapidità e il basso costo (20 euro).
Profili di vigilanza e disciplina di trasparenza
Le Disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (Provv. 09/02/2011 e successive modifiche, da ultimo Provv. 25/07/2025) dettano discipline attuative dell'art. 125-quater per quanto riguarda: (a) il contenuto informativo delle comunicazioni precontrattuali (modulo SECCI europeo, Standard European Consumer Credit Information); (b) la forma del contratto, che può essere cartacea o su supporto durevole; (c) le modalità di esercizio del recesso; (d) il regime delle modifiche unilaterali ex art. 118 T.U.B. (jus variandi), che resta autonomo rispetto al recesso ma con esso si integra.
In sede di vigilanza sanzionatoria, l'inosservanza del 125-quater può integrare la fattispecie sanzionatoria dell'art. 144 c. 3 lett. b) T.U.B., con sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 5 milioni di euro per le banche e da 5.000 a 5 milioni per gli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 144-ter T.U.B., come riformulato dal D.Lgs. 23/2025 di recepimento DORA. L'ABF, nei provvedimenti di rigetto delle clausole vessatorie in materia di recesso, segnala sistematicamente alla Banca d'Italia le prassi non conformi.
Rapporto con la disciplina generale del recesso e con la CCD2
Sul piano sistematico, l'art. 125-quater costituisce lex specialis rispetto alla disciplina codicistica del recesso nei contratti di durata: prevale dunque sulle norme generali di cui agli artt. 1373 c.c. (recesso unilaterale), 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), 1564 c.c. (somministrazione a tempo indeterminato). Tuttavia, ove la norma speciale non disponga, si applicano i principi generali: in particolare quelli di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c., di diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 c.c., di correttezza ex art. 1175 c.c., e il divieto di abuso del diritto enucleato da Cass. 20106/2009 sopra citata.
Con riferimento alla CCD2 (dir. (UE) 2023/2225), il futuro testo dell'art. 125-quater - dopo il D.Lgs. 212/2025 dal 19/06/2026 - manterrà la struttura attuale, con adattamenti sul supporto durevole e sulla distance selling: in caso di recesso da contratto a distanza, il 125-quinquies T.U.B. comma 01 prevede la risoluzione automatica del credito collegato.
Domande frequenti
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