← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 quater T.U.B. – Contratti a tempo indeterminato.

In vigore dal 19/09/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita’ e senza spese. Il contratto puo’ prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio’ non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Recesso ad nutum del consumatore: nei contratti di credito a tempo indeterminato (aperture di credito permanenti, carte revolving, scoperti di conto autorizzati a tempo indefinito) il consumatore può recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese; il contratto può prevedere soltanto un preavviso non superiore a un mese
  • Recesso del finanziatore con preavviso bimestrale: il contratto può attribuire al finanziatore il diritto di recedere, ma con preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o durevole - sussiste quindi una asimmetria di tutela a favore del consumatore
  • Sospensione per giusta causa: il finanziatore può sospendere l'utilizzo del credito solo per giusta causa, dandone comunicazione preventiva e, se impossibile, immediatamente dopo la sospensione (notice ex post)
  • Inderogabilità in pejus per il consumatore: le clausole che escludono o limitano il recesso del consumatore o che impongono preavvisi superiori a un mese sono nulle; la nullità opera solo a vantaggio del consumatore ex art. 127 T.U.B.
  • Rapporto con il recesso entro 14 giorni: l'art. 125-quater fa salvo l'art. 125-ter, che attribuisce il diverso diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula; i due rimedi coesistono (recesso periodico vs. recesso iniziale ad nutum)
  • Forma scritta e supporto durevole: le comunicazioni di recesso e sospensione devono avvenire su supporto cartaceo o altro supporto durevole ex art. 121 T.U.B., con onere della prova a carico del finanziatore (Cass. SS.UU. 898/2018 in tema di forma)
Inquadramento: il recesso nei contratti di credito al consumo a tempo indeterminato

L'art. 125-quater T.U.B., intitolato "Contratti a tempo indeterminato", disciplina il regime del recesso e della sospensione nei contratti di credito ai consumatori privi di una scadenza predeterminata. La norma si colloca nel Titolo VI, Capo II del T.U.B. (artt. 121-126), introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 in attuazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD1), in vigore dal 19/09/2010. L'art. 125-quater recepisce in particolare l'art. 13 della direttiva ("Contratti di credito a durata indeterminata"), trasponendo a sistema interno una tutela che la disciplina previgente (artt. 121-126 T.U.B. nel testo ante 2010, attuativi della dir. 87/102/CEE) conosceva solo in forma frammentaria.

La direttiva (UE) 2023/2225 CCD2, recepita dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212 in vigore dal 10/01/2026, contiene una disciplina analoga all'art. 28 della nuova CCD, che riconferma il diritto di recesso del consumatore senza penalità e l'obbligo di preavviso bimestrale per il finanziatore. L'art. 125-quater T.U.B. conserva quindi la propria vitalità sistematica anche dopo la riforma CCD2, fungendo da norma cardine in tema di durata indefinita del credito al consumo.

L'ambito applicativo del 125-quater coincide con quello dell'art. 122 T.U.B. (con esclusioni per i finanziamenti sotto 200 euro o sopra 75.000 euro, salvo ristrutturazioni immobiliari): si applica a carte revolving, aperture di credito in conto corrente a tempo indeterminato erogate a persone fisiche non imprenditori, scoperti di conto senza termine.

Comma 1: il recesso ad nutum del consumatore

Il comma 1 stabilisce che, nei contratti di credito a tempo indeterminato, il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere soltanto un preavviso non superiore a un mese. La disposizione presenta quattro profili qualificanti:

  • Recesso ad nutum: il consumatore non deve addurre motivazioni, non deve attendere scadenze e non incontra limiti temporali. Si tratta di un'ipotesi tipica di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., con efficacia ex nunc (non retroattiva).
  • Gratuità del recesso: la norma esclude penalità e spese. Sono pertanto nulle per contrasto con norma imperativa (art. 1418 c.c., art. 127 T.U.B.) le clausole che subordinano il recesso al pagamento di commissioni di estinzione, spese di chiusura, costi amministrativi o penali contrattuali. Tale gratuità deve essere letta in combinato disposto con l'art. 125-sexies T.U.B. sul rimborso anticipato, che consente al finanziatore di trattenere oneri proporzionali al credito già utilizzato, ma non oneri di mero recesso.
  • Preavviso massimo di un mese: il contratto può (non deve) prevedere un preavviso, ma questo non può superare i 30 giorni. La previsione tutela un minimo di programmazione per il finanziatore, ma resta nelle facoltà del consumatore - se il contratto non prevede preavviso, il recesso ha efficacia immediata.
  • Forma libera (con dovere di prova): la norma non impone una forma specifica al recesso del consumatore. Tuttavia, come chiarito da Cass. SS.UU. 16 gennaio 2018 n. 898 in tema di forma ad probationem dei contratti bancari, la comunicazione scritta è opportuna sotto il profilo dell'onere della prova. Il finanziatore non può pretendere una forma rinforzata (raccomandata, PEC) per il recesso del consumatore: ogni clausola in tal senso ricade nella vessatorità ex art. 33 c. 2 lett. g) Codice Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Il combinato disposto con l'art. 125-ter T.U.B. - che attribuisce il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula a tutti i contratti di credito al consumo - va inteso nel senso della coesistenza dei due rimedi: l'art. 125-ter opera una tantum nei primi 14 giorni indipendentemente dalla durata, mentre l'art. 125-quater opera per tutta la vita del contratto a tempo indeterminato. Decorsi i 14 giorni del 125-ter, il consumatore titolare di un contratto a tempo determinato perde il diritto di recesso (salvo rimborso anticipato ex 125-sexies); il consumatore titolare di un contratto a tempo indeterminato conserva invece il recesso ex 125-quater per l'intera durata.

Comma 2 lett. a): il recesso del finanziatore con preavviso bimestrale

Il comma 2 lett. a) consente al contratto di attribuire al finanziatore un diritto di recesso, subordinato a un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole. La disciplina risponde a una logica di tutela rafforzata del consumatore, espressa attraverso tre profili:

  • Asimmetria temporale: il preavviso minimo del finanziatore (due mesi) è doppio rispetto al preavviso massimo opponibile al consumatore (un mese). Il legislatore ha previsto un differenziale di tempo a vantaggio della parte debole, che deve poter riorganizzare la propria posizione finanziaria.
  • Facoltatività della clausola: la norma non attribuisce ipso iure al finanziatore un diritto di recesso. Esso opera solo se il contratto lo prevede espressamente. In difetto, il finanziatore non può recedere ad nutum, potendo soltanto risolvere per inadempimento (art. 1453 c.c.) o per le altre cause previste contrattualmente (es. art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa).
  • Limiti dell'abuso del diritto: anche quando previsto, il recesso del finanziatore non può essere esercitato in modo arbitrario o pretestuoso. Cass. 18 settembre 2009 n. 20106 ha qualificato come abuso del diritto, nel quadro generale del recesso bancario, l'esercizio del diritto di scioglimento manifestamente sproporzionato rispetto all'interesse del titolare e lesivo della buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. Il principio si estende al 125-quater: il finanziatore non può recedere per ritorsione, per discriminazione (art. 3 Cost., D.Lgs. 215-216/2003) o per finalità che si pongano in contrasto con la causa del contratto.

Il supporto durevole richiesto dalla norma ricomprende, secondo la definizione dell'art. 121 c. 1 lett. l) T.U.B., "ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato". Ne discende che la mera comunicazione via app, se non consente l'archiviazione stabile del messaggio, NON soddisfa il requisito. PEC, email scaricabile in PDF, raccomandata cartacea, lettera consegnata a mano con ricevuta sono tutti supporti idonei.

Comma 2 lett. b): la sospensione per giusta causa

Il comma 2 lett. b) consente al finanziatore di sospendere l'utilizzo del credito da parte del consumatore per giusta causa, dandone comunicazione anticipata o, se impossibile, immediatamente dopo. La norma e' di particolare rilievo operativo per le carte revolving e per le aperture di credito in conto corrente: il finanziatore può bloccare l'utilizzabilità degli affidamenti senza recedere dal contratto, conservando il rapporto ma inibendo nuovi prelievi.

La nozione di giusta causa non è definita dal legislatore; va integrata con i parametri generali del diritto bancario, in particolare: (i) peggioramento significativo del merito creditizio del consumatore, rilevato attraverso il monitoraggio ex art. 124-bis T.U.B. e segnalazioni nelle banche dati (CRIF, Centrale Rischi BdI, Crif); (ii) sospetto di frode o di utilizzo abusivo dello strumento di pagamento (art. 12 D.Lgs. 11/2010, PSD2); (iii) provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sequestri, pignoramenti, procedure concorsuali); (iv) obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come modif. da D.Lgs. 90/2017). La giusta causa deve essere oggettiva e documentabile: la mera convenienza commerciale del finanziatore non è sufficiente.

Sulla tempistica della comunicazione, la norma consente la notice ex post (comunicazione successiva alla sospensione) solo quando la notice preventiva sia oggettivamente impossibile: tipicamente nei casi di frode, di esecuzione di provvedimenti giudiziari, di ordini dell'autorità di vigilanza. Fuori da queste ipotesi, la sospensione senza preavviso costituisce inadempimento del finanziatore, suscettibile di responsabilità ex art. 1218 c.c. con eventuali profili risarcitori.

Profili di nullità e rimedi del consumatore

L'art. 125-quater è disposizione imperativa che pone standard minimi inderogabili a tutela del consumatore. La sua violazione attraverso clausole contrattuali peggiorative (preavvisi maggiori di un mese al consumatore, penalità di recesso, recesso del finanziatore senza preavviso o senza supporto durevole, sospensioni discrezionali) determina nullità di protezione ex art. 127 T.U.B. e art. 1418 c.c., con effetti caratterizzati da:

  • Rilevabilità d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello (Cass. SS.UU. 12 dicembre 2014 n. 26242);
  • Operatività solo a vantaggio del consumatore: il finanziatore non può invocare la nullità per liberarsi degli effetti del contratto;
  • Conservazione del contratto: la nullità è parziale ex art. 1419 c.c., colpisce la sola clausola e non l'intero rapporto;
  • Restituzione di somme indebitamente trattenute: il consumatore ha diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. eventuali penalità o spese applicate, con prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dalla data del pagamento.

Sul piano del foro competente, ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. u) Codice Consumo, il consumatore può agire presso il proprio foro di residenza o domicilio. Resta inoltre la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito ex art. 128-bis T.U.B., per le controversie fino a 200.000 euro - via di tutela molto utilizzata in materia di credito al consumo per la rapidità e il basso costo (20 euro).

Profili di vigilanza e disciplina di trasparenza

Le Disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (Provv. 09/02/2011 e successive modifiche, da ultimo Provv. 25/07/2025) dettano discipline attuative dell'art. 125-quater per quanto riguarda: (a) il contenuto informativo delle comunicazioni precontrattuali (modulo SECCI europeo, Standard European Consumer Credit Information); (b) la forma del contratto, che può essere cartacea o su supporto durevole; (c) le modalità di esercizio del recesso; (d) il regime delle modifiche unilaterali ex art. 118 T.U.B. (jus variandi), che resta autonomo rispetto al recesso ma con esso si integra.

In sede di vigilanza sanzionatoria, l'inosservanza del 125-quater può integrare la fattispecie sanzionatoria dell'art. 144 c. 3 lett. b) T.U.B., con sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 5 milioni di euro per le banche e da 5.000 a 5 milioni per gli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 144-ter T.U.B., come riformulato dal D.Lgs. 23/2025 di recepimento DORA. L'ABF, nei provvedimenti di rigetto delle clausole vessatorie in materia di recesso, segnala sistematicamente alla Banca d'Italia le prassi non conformi.

Rapporto con la disciplina generale del recesso e con la CCD2

Sul piano sistematico, l'art. 125-quater costituisce lex specialis rispetto alla disciplina codicistica del recesso nei contratti di durata: prevale dunque sulle norme generali di cui agli artt. 1373 c.c. (recesso unilaterale), 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), 1564 c.c. (somministrazione a tempo indeterminato). Tuttavia, ove la norma speciale non disponga, si applicano i principi generali: in particolare quelli di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c., di diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 c.c., di correttezza ex art. 1175 c.c., e il divieto di abuso del diritto enucleato da Cass. 20106/2009 sopra citata.

Con riferimento alla CCD2 (dir. (UE) 2023/2225), il futuro testo dell'art. 125-quater - dopo il D.Lgs. 212/2025 dal 19/06/2026 - manterrà la struttura attuale, con adattamenti sul supporto durevole e sulla distance selling: in caso di recesso da contratto a distanza, il 125-quinquies T.U.B. comma 01 prevede la risoluzione automatica del credito collegato.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.