Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1373 c.c. regola il recesso unilaterale convenzionale: nei contratti a esecuzione istantanea la facoltà può essere esercitata solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; in quelli a esecuzione continuata o periodica anche dopo, ma senza effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso. Se è prevista una caparra o multa penitenziale, il recesso ha effetto quando la prestazione è eseguita.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario.

Spiegazione

Se a una parte è attribuita la facoltà di recesso, questa può essere esercitata finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica il recesso è ammesso anche dopo, ma non ha effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso.

Come funziona e quando si applica

Il recesso «convenzionale» deroga al principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372). Può essere accompagnato dalla previsione di una caparra (art. 1385) o di una multa penitenziale (art. 1386) come corrispettivo del recesso.

Esempio pratico

Posso recedere da un contratto se una clausola me lo consente, di regola prima che inizi l’esecuzione; in un abbonamento posso recedere ma resta dovuto quanto già goduto.

Domande frequenti

Quando posso recedere da un contratto?

Quando la legge o il contratto lo prevedono: di regola finché non c’è un principio di esecuzione, salvo i contratti a esecuzione continuata o periodica.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Domande rapide

Quando e ammesso il recesso unilaterale ex art. 1373?
Quando il diritto di recesso e attribuito a una parte dal contratto stesso o dalla legge. Si parla di recesso convenzionale (clausola contrattuale) o legale (es. art. 1671 c.c. per appalto, art. 2118 c.c. per lavoro a tempo indeterminato).
Si puo recedere da un contratto gia eseguito?
No. L'art. 1373 co. 1 c.c. ammette il recesso solo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo che si tratti di contratto a esecuzione continuata o periodica, in cui il recesso opera per il futuro.
Cos'e la caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.?
Somma versata al momento della conclusione del contratto come corrispettivo del diritto di recesso. Chi recede perde la caparra data o, se l'ha ricevuta, deve restituirne il doppio. Limita preventivamente il danno da recesso.
Qual e la differenza tra recesso e risoluzione?
Il recesso e atto unilaterale che scioglie il contratto per volonta della parte legittimata; non richiede inadempimento. La risoluzione presuppone inadempimento, impossibilita sopravvenuta o eccessiva onerosita ed e disposta dal giudice o opera per legge.
Il recesso ha efficacia immediata?
Si, dal momento in cui la dichiarazione perviene a conoscenza della controparte (art. 1334 c.c.). Per i contratti a esecuzione continuata o periodica gli effetti decorrono dalla scadenza utile e non incidono su prestazioni gia eseguite.

In sintesi

  • Recesso unilaterale: se alle parti o a una di esse è attribuita contrattualmente o per legge la facoltà di recedere dal contratto, il recesso ha effetto dal momento in cui viene a conoscenza dell'altra parte.
  • Limiti temporali: nei contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso non ha effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione; nei contratti ad esecuzione istantanea, il recesso non può essere esercitato dopo l'inizio dell'esecuzione.
  • Caparra confirmatoria come corrispettivo del recesso: il recesso può essere convenuto attribuendo a una parte la facoltà di recedere mediante perdita della caparra o il pagamento del doppio.
Indice dei contenuti

L'articolo 1373 c.c. disciplina il recesso unilaterale dal contratto: la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile solo nei limiti previsti dalla legge o dal contratto. Il recesso ha effetto dalla conoscenza da parte del destinatario e, nei contratti di durata, non retroagisce sulle prestazioni già eseguite.

Il recesso come eccezione al principio di vincolatività del contratto

Il contratto vincola le parti a quanto stabilito (art. 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti); lo scioglimento unilaterale è pertanto un'eccezione, ammessa solo se prevista dalla legge o dalle parti stesse. L'art. 1373 c.c. disciplina questa eccezione: quando una parte ha la facoltà di recedere (jus poenitendi), il recesso deve essere esercitato nei modi e nei tempi stabiliti. Il recesso è un negozio giuridico unilaterale recettizio: produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1335 c.c., applicazione del principio di conoscenza). Non è necessaria l'accettazione della controparte: il recesso opera unilateralmente.

Il recesso nei contratti ad esecuzione istantanea

Nei contratti ad esecuzione istantanea (la prestazione si esegue in un'unica soluzione: compravendita con pagamento immediato, permuta, ecc.), il recesso non può essere esercitato dopo che è incominciata l'esecuzione (art. 1373 co. 2 c.c.). Questa limitazione ha una ratio logica: una volta che l'esecuzione è iniziata, il recesso avrebbe effetti praticamente equivalenti a una risoluzione per inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni. Per i contratti istantanei, il recesso è uno strumento precontrattuale (si esercita prima dell'esecuzione) o iniziale (si esercita nelle prime fasi, prima che l'esecuzione sia iniziata).

Il recesso nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (locazione, somministrazione, franchising, contratto di lavoro) il recesso produce effetti solo ex nunc: non retroagisce sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso (art. 1373 co. 3 c.c.). Questo è un'importante deroga al principio di retroattività: il recesso non «cancella» il passato del contratto, ma ne determina la cessazione per il futuro. Le prestazioni già eseguite restano acquisite; solo le prestazioni future non vengono più eseguite. Questa regola è coerente con la natura dei contratti di durata: non ha senso cancellare retroattivamente anni di locazione o di somministrazione già eseguita.

Caparra come corrispettivo del recesso

Il comma 4 dell'art. 1373 prevede che il recesso possa essere pattuito come facoltà esercitabile mediante perdita della caparra confirmatoria (se recede chi l'ha versata) o pagamento del doppio della caparra (se recede chi l'ha ricevuta). Questa forma di recesso è particolarmente diffusa nelle promesse di vendita immobiliare: il compratore versa una caparra, e se intende recedere perde la caparra versata; se recede il venditore, deve restituire il doppio. La caparra in questa funzione è il «corrispettivo» del recesso: non è una penale (che presuppone inadempimento), ma il prezzo del diritto di sciogliersi unilateralmente dal contratto.

Connessioni con altre norme

L'art. 1373 va letto con l'art. 1372 c.c. (vincolatività del contratto), l'art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria), l'art. 1671 c.c. (recesso dell'appalto), l'art. 1727 c.c. (revoca del mandato) e con le normative speciali sul recesso nel contratto di lavoro e nei contratti con consumatori (artt. 52-59 d.lgs. 206/2005, diritto di recesso nei contratti a distanza).

Domande frequenti

Cos'è il recesso unilaterale dal contratto?

Il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. è la facoltà di una parte di sciogliere il contratto con la propria sola volontà, quando tale diritto sia attribuito dalla legge o dall'accordo. È un atto unilaterale recettizio che ha effetto dal momento in cui perviene a conoscenza dell'altra parte, senza necessità di accettazione.

Il recesso dal contratto richiede l'accordo dell'altra parte?

No. Il recesso è un negozio giuridico unilaterale recettizio: produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1335 c.c.), senza che sia necessaria l'accettazione della controparte. È un atto unilaterale che scioglie il contratto per la sola volontà di chi recede, nei limiti in cui la facoltà di recesso sia stata attribuita dalla legge o dal contratto.

In un contratto di locazione, il recesso dell'inquilino retroagisce sui canoni già pagati?

No. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso non retroagisce sulle prestazioni già eseguite (art. 1373 co. 3 c.c.): il recesso ha effetto solo ex nunc, per il futuro. I canoni già pagati sono definitivamente acquisiti dal locatore; il recesso determina la cessazione del rapporto per il periodo successivo all'efficacia del recesso (rispettando i termini di preavviso previsti dalla legge o dal contratto).

Se il compratore ha già pagato parte del prezzo, può ancora recedere dal contratto di compravendita?

No, in linea di principio. Nei contratti ad esecuzione istantanea, il recesso non può essere esercitato dopo l'inizio dell'esecuzione (art. 1373 co. 2 c.c.). Il pagamento (anche parziale) del prezzo costituisce inizio dell'esecuzione. Eccezione: se il contratto prevede espressamente una facoltà di recesso esercitabile anche dopo l'inizio dell'esecuzione, tale patto è valido nei limiti in cui non sia contrario a norme imperative.

Se verso una caparra e poi voglio recedere dal compromesso di acquisto, cosa perdo?

Perdi la caparra versata. L'art. 1373 co. 4 c.c. prevede che il recesso convenzionale possa essere pattuito come facoltà esercitabile mediante perdita della caparra (per chi l'ha versata) o mediante pagamento del doppio (per chi l'ha ricevuta). Nel compromesso immobiliare, il compratore che recede perde la caparra; il venditore che recede deve restituire il doppio della caparra. La perdita della caparra è il 'prezzo' del diritto di recedere, non una penale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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