Art. 125 quinquies T.U.B. – Inadempimento del fornitore.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all’ articolo 1455 del codice civile .
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore dei servizi inadempiente, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”
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In sintesi
Inquadramento: il collegamento negoziale tra credito e fornitura
L'art. 125-quinquies T.U.B. disciplina uno degli istituti più incisivi della tutela del consumatore nel credito al consumo: la risoluzione del contratto di credito per inadempimento del fornitore nei contratti di credito collegati. La norma codifica, sul piano del diritto positivo, il principio del collegamento negoziale funzionale elaborato dalla giurisprudenza civilistica (cfr. Cass. SS.UU. 06/10/2009 n. 21390 e Cass. 16/02/2010 n. 3589) e lo trasforma in uno strumento di tutela rafforzata per il consumatore-debitore.
La versione vigente è quella introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212, in vigore dal 10/01/2026, di trasposizione della direttiva (UE) 2023/2225 CCD2. La principale novità rispetto alla versione previgente (D.Lgs. 141/2010 attuativa della dir. 2008/48/CE CCD1) è l'introduzione del nuovo comma 01 che disciplina la risoluzione automatica del contratto di credito in caso di esercizio del diritto di recesso consumeristico (artt. 52-57 Codice Consumo) dal contratto di fornitura. La norma realizza così un perfetto allineamento tra disciplina del credito al consumo e disciplina dei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (D.Lgs. 206/2005 cod. cons., come modif. D.Lgs. 21/2014 di recepimento dir. 2011/83/UE).
La ratio dell'art. 125-quinquies è duplice. Da un lato, riequilibra la posizione del consumatore in una struttura trilaterale (consumatore-fornitore-finanziatore) ove in mancanza di intervento normativo il rischio dell'inadempimento del fornitore graverebbe interamente sul consumatore, costretto a pagare le rate del finanziamento anche per beni o servizi mai ricevuti o ricevuti in modo difforme. Dall'altro, applica al credito al consumo il principio del collegamento negoziale: le sorti del contratto di credito seguono le sorti del contratto di fornitura, in coerenza con la concezione unitaria dell'operazione economica complessiva. Il fondamento europeo è nell'art. 27 CCD2 (già art. 15 CCD1), che ha recepito principi elaborati dalla CGUE (cfr. C-541/99 Idealservice sulla nozione di consumatore, C-509/07 Scarpelli sul collegamento finanziamento-fornitura).
Il presupposto applicativo: il contratto di credito collegato
L'art. 125-quinquies si applica esclusivamente ai contratti di credito collegati, come definiti dall'art. 121 c. 1 lett. d) T.U.B.: contratti di credito finalizzati esclusivamente a finanziare la fornitura di beni o la prestazione di servizi specifici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
Sono dunque esclusi dal regime del 125-quinquies: la cessione del quinto dello stipendio, il prestito personale non finalizzato, l'apertura di credito in conto corrente non destinata, la carta di credito revolving generica. Tali contratti restano disciplinati dal diritto comune (artt. 1453 ss. c.c.).
Comma 01: la risoluzione automatica per recesso ex CCDC
Il comma 01 (introdotto dal D.Lgs. 212/2025 di trasposizione CCD2) rappresenta una significativa novità: stabilisce che il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli 52-57 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
La norma realizza un perfetto raccordo trasversale tra disciplina del credito al consumo (T.U.B.) e disciplina dei contratti a distanza/fuori sede (cod. cons.). Si pensi all'ipotesi tipica: il consumatore acquista online un elettrodomestico per 1.500 euro e contestualmente sottoscrive un finanziamento collegato in 24 rate. Entro 14 giorni dalla consegna, esercita il diritto di recesso ex art. 52 cod. cons. (recesso senza motivazione nei contratti a distanza). In base al previgente regime, il consumatore doveva poi autonomamente chiedere la risoluzione del credito collegato, con incertezze applicative e prassi opache. Il nuovo comma 01 dispone la risoluzione automatica: il credito si estingue di diritto, senza necessità di alcuna iniziativa del consumatore e senza penali.
La portata della novità è ampia: contratti a distanza (vendite online, telefoniche), contratti fuori sede (porta a porta, fiere). Il termine ordinario di recesso ex art. 52 cod. cons. è di 14 giorni dalla conclusione o dalla consegna; si estende a 12 mesi e 14 giorni se manca l'informativa sul recesso.
Comma 1: la risoluzione per inadempimento del fornitore
Il comma 1 disciplina l'ipotesi più classica: l'inadempimento del fornitore dei beni o prestatore dei servizi finanziati. Il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni dell'art. 1455 c.c. (l'inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente).
La struttura del rimedio richiede tre presupposti cumulativi:
Sussistendo i tre presupposti, il consumatore può ottenere la risoluzione del contratto di credito mediante comunicazione al finanziatore (preferibilmente con raccomandata A/R o PEC), all'Arbitro Bancario Finanziario, o davanti al giudice ordinario. La risoluzione opera ex tunc: il contratto di credito viene considerato come se non fosse mai esistito.
Comma 2: gli effetti restitutori della risoluzione
Il comma 2 regola con precisione gli effetti restitutori della risoluzione, ribaltando il rischio dell'inadempimento del fornitore sul finanziatore (e in ultima istanza sulla filiera commerciale, mediante diritto di rivalsa):
Il regime è di particolare favore per il consumatore perché lo sottrae completamente al rischio dell'inadempimento del fornitore, che ricade integralmente sul finanziatore in quanto soggetto professionalmente attrezzato per gestirlo (selezione dei partner commerciali, garanzie, polizze assicurative).
Comma 3: la disciplina speciale del leasing al consumo
Il comma 3 contiene una disciplina speciale per la locazione finanziaria (leasing) al consumo, che presenta caratteristiche peculiari per la natura trilaterale del contratto e per la proprietà del bene in capo al locatore finanziario (la societa' di leasing) e non al consumatore (utilizzatore).
La disciplina prevede:
La disciplina del leasing è coerente con la concezione del leasing finanziario come operazione trilaterale a causa di finanziamento e con la codificazione operata dall'art. 1 c. 136-140 della L. 124/2017.
Comma 4: opponibilità ai terzi cessionari del credito
Il comma 4 chiude la disciplina con una fondamentale previsione di tutela antielusiva: i diritti previsti dall'art. 125-quinquies possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
La previsione è cruciale nella prassi delle cartolarizzazioni ex L. 130/1999 e delle cessioni in blocco di crediti di credito al consumo a Special Purpose Vehicles (SPV) o a società di recupero crediti. Senza il comma 4, il consumatore rischierebbe di trovarsi escusso da un cessionario - estraneo al rapporto originario col fornitore - incapace di opporre le proprie eccezioni di inadempimento. La norma garantisce invece la piena opponibilità delle eccezioni, dei rimedi risolutori e degli effetti restitutori anche al cessionario, in deroga ai principi generali sulla cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.) e in attuazione del principio europeo di continuità della tutela del consumatore (cfr. art. 27 par. 7 dir. CCD2).
Rimedi e procedura: ABF, mediazione, giudice ordinario
In caso di inadempimento del fornitore e rifiuto del finanziatore di applicare il 125-quinquies, il consumatore dispone dei seguenti canali di tutela:
L'onere probatorio dell'inadempimento del fornitore grava sul consumatore, che dovrà produrre il contratto di fornitura, la prova dell'inadempimento e la prova della costituzione in mora. Il finanziatore non può opporre l'autonomia del proprio rapporto: il collegamento negoziale è presunto in re ipsa nei contratti di credito collegati ex art. 121 c. 1 lett. d) T.U.B.
Domande frequenti
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