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Art. 125 undecies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalita’.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita’ adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche’ in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Commento all'art. 125-undecies TUB — Remunerazioni e requisiti di professionalità (CCD2)
Contesto normativo e ratio
L'art. 125-undecies è stato introdotto nel Testo Unico Bancario in attuazione della Direttiva 2023/2225/UE (c.d. CCD2 — Consumer Credit Directive 2), recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, entrato in vigore il 10 gennaio 2026. La norma si colloca nel Capo II-bis del TUB dedicato al credito ai consumatori e risponde a una precisa esigenza di policy emersa già dopo la crisi finanziaria del 2008: i modelli di remunerazione degli intermediari e del personale possono creare incentivi perversi che spingono verso la concessione eccessiva di credito o verso la vendita di prodotti inadeguati al profilo del cliente.
Il principio di neutralità incentivante (comma 1)
Il primo comma stabilisce che i finanziatori devono remunerare il proprio personale — e, ove applicabile, gli intermediari del credito — in modo da «assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo». La formulazione è volutamente ampia: non vieta specifiche forme di remunerazione variabile, ma impone un risultato: i meccanismi di incentivo non devono tradursi in un'elusione sistematica degli obblighi di condotta verso i consumatori. In pratica, un sistema di provvigioni esclusivamente legato ai volumi di credito erogato, senza alcun correttivo qualitativo, sarebbe incompatibile con questa norma.
La disposizione si ispira ai principi già consolidati dalla Direttiva 2014/17/UE (MCD) sul credito immobiliare e dall'EBA, che nel 2016 aveva pubblicato linee guida sulle politiche di remunerazione nel settore bancario (EBA/GL/2021/04). Il legislatore europeo ha quindi ritenuto opportuno estendere esplicitamente tali principi anche al credito al consumo ordinario attraverso la CCD2.
Requisiti di professionalità (comma 2)
Il secondo comma introduce un obbligo di know-your-staff speculare al principio di know-your-customer: i finanziatori devono garantire che il personale possegga «un livello di professionalità adeguato» per svolgere attività di predisposizione, offerta e conclusione di contratti di credito, nonché per la prestazione di servizi di consulenza e per l'informazione sui diritti dei consumatori. La professionalità richiesta è quindi multidimensionale: tecnica (conoscenza dei prodotti e dei contratti), giuridica (diritti e tutele del consumatore) e, implicitamente, etica (capacità di valutare l'adeguatezza).
L'obbligo si estende anche ai contratti accessori, come le polizze assicurative abbinate al credito — un profilo di rischio particolarmente rilevante segnalato sia dall'IVASS sia dall'AGCM negli anni recenti.
Potere regolamentare della Banca d'Italia (comma 3)
La Banca d'Italia è incaricata di emanare disposizioni attuative, con la facoltà di individuare le categorie di personale cui si applicano gli obblighi. Questo rinvio è coerente con l'architettura del TUB, che riserva alla vigilanza secondaria la definizione dei dettagli operativi. Ci si attende che la Banca d'Italia intervenga con circolari o aggiornamenti delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, definendo criteri minimi di formazione, requisiti di aggiornamento professionale e modalità di controllo interno.
Raccordo con la disciplina degli intermediari del credito
La norma coordina gli obblighi dei finanziatori anche verso gli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), richiamando il principio di responsabilità indiretta del finanziatore per la condotta della rete distributiva. Questo profilo era già emerso nel contesto della Direttiva MCD e viene ora esteso al credito al consumo: il finanziatore non può essere indifferente alle modalità con cui la propria rete distribuisce prodotti, anche quando si avvale di intermediari terzi.
Domande frequenti