Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 124.1 T.U.B. – Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. E’ vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.

2. Il finanziatore o l’intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite l’utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.

3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e’ dato tramite un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.

4. Si applica quanto stabilito dall’articolo 120-octiesdecies.”

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In sintesi

  • Vieta la concessione di credito al consumatore in assenza di previa richiesta ed esplicito consenso.
  • Proibisce l'uso di opzioni predefinite (caselle preselezionate) per desumere il consenso.
  • Il consenso deve essere espresso tramite un'azione positiva univoca: libera, specifica, informata e inequivocabile.
  • Recepisce gli artt. 13 e 16 della Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE) in materia di pratiche di commercializzazione abbinata.
  • Rinvia all'art. 120-octies decies TUB per la disciplina applicabile in via trasversale.
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo

L'art. 124.1 TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 207/2024, che ha recepito la Direttiva 2023/2225/UE (CCD2) sul credito ai consumatori, abrogando e sostituendo la previgente Direttiva 2008/48/CE. La disposizione è in vigore dal 10 gennaio 2026 ed è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 212/2025 art. 1. L'articolo si inserisce nel Capo II del Titolo VI TUB, dedicato al credito al consumo, dopo gli artt. 124 (obblighi informativi precontrattuali) e 124-bis (valutazione del merito creditizio).

Il divieto di concessione non sollecitata

Il comma 1 stabilisce in modo assoluto che è vietata qualsiasi concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di quest'ultimo. La norma mira a contrastare pratiche aggressive documentate nel mercato, quali l'innalzamento automatico dei fidi delle carte revolving o la proposta di linee di credito preapprovate attivabili con un semplice click, senza che il consumatore abbia avanzato una vera domanda. Il divieto coinvolge sia il finanziatore sia l'intermediario del credito (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio), entrambi soggetti all'obbligo di raccogliere un consenso autentico prima di perfezionare l'operazione.

Divieto di consenso presunto tramite opzioni predefinite

Il comma 2 affronta una tecnica diffusa nel commercio digitale: il pre-ticking, ossia la casella già spuntata con cui si finge che il consumatore abbia già accettato la conclusione del contratto di credito o l'acquisto di servizi accessori (tipicamente polizze CPI, credit protection insurance). Questa pratica, già vietata nel settore dei pagamenti e del marketing digitale, viene ora espressamente bandita anche nel credito al consumo. Il finanziatore non può in alcun modo interpretare l'inerzia o la mancata deselezione come manifestazione di volontà positiva.

Il requisito del consenso positivo univoco

Il comma 3 riprende il linguaggio del Regolamento GDPR (art. 7 Reg. 2016/679) applicandolo alla materia contrattuale creditizia: il consenso deve essere dato tramite un'azione positiva univoca, libera, specifica, informata e inequivocabile. In pratica il consumatore deve compiere un gesto attivo, barrare una casella vuota, premere un pulsante dedicato, firmare un campo distinto, che dimostri in modo chiaro la sua adesione al contratto o al singolo servizio accessorio. Non sono ammesse formulazioni ambigue o il silenzio/assenso.

Rinvio all'art. 120-octies decies TUB

Il comma 4 effettua un rinvio mobile all'art. 120-octies decies TUB, che disciplina il regime sanzionatorio e le misure di vigilanza di Banca d'Italia applicabili all'intero Capo II del Titolo VI. Questo collegamento assicura che le violazioni del divieto di concessione non sollecitata siano perseguibili con le medesime sanzioni amministrative previste per le altre infrazioni in materia di trasparenza bancaria, proporzionate alla gravità della condotta e alle dimensioni del soggetto vigilato.

Impatto pratico per i finanziatori

Le banche, le società finanziarie e gli intermediari iscritti agli elenchi ex art. 106 TUB devono rivedere i propri processi di origination del credito, con particolare attenzione ai canali digitali. I sistemi di internet banking e le app mobile devono essere progettati in conformità al principio di privacy/consent by design: ogni nuova funzionalità che consenta l'attivazione di linee di credito deve prevedere un passaggio esplicito di consenso, documentato e revocabile. La violazione del divieto espone l'intermediario a sanzioni amministrative e alla possibile nullità del contratto concluso in assenza di consenso valido, con conseguente obbligo restitutorio a carico del finanziatore.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa vieta esattamente l'art. 124.1 TUB?

Vieta qualsiasi concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso: niente fidi automatici, niente linee di credito preattivate, niente caselle preselezionate per servizi accessori.

Cosa si intende per 'azione positiva univoca' richiesta per il consenso?

Un gesto attivo, inequivocabile e documentabile del consumatore, ad esempio barrare personalmente una casella vuota o premere un pulsante dedicato, che dimostri adesione libera, specifica e informata, in linea con i principi GDPR.

Il divieto si applica anche ai servizi accessori (es. polizze CPI)?

Sì. Il comma 2 vieta espressamente di desumere il consenso all'acquisto di servizi accessori tramite opzioni predefinite, e il comma 3 impone lo stesso standard di consenso positivo anche per questi prodotti.

Quali soggetti sono tenuti a rispettare l'art. 124.1 TUB?

Tutti i finanziatori (banche, intermediari ex art. 106 TUB) e gli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi) che operano nel mercato del credito al consumo.

Quali sono le conseguenze della violazione del divieto?

La violazione è sanzionabile da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 120-octies decies TUB. Il contratto concluso senza consenso valido può essere dichiarato nullo, con obbligo restitutorio a carico del finanziatore.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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