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Testo dell'articoloVigente
Art. 132 TUIR – Condizioni per l’efficacia dell’opzione
In vigore dal 20/12/2025
Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12
“1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell’articolo 133, l’opzione di cui all’articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e’ irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio (1).
2. L’efficacia dell’opzione e’ altresi’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi’, come definite dall’articolo 133;
b) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all’articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della societa’ di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa’ controllata non residente secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);
2) l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell’Amministrazione finanziaria;
d-bis) (lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 7, comma 3, lett. a) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societa’ controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa’ controllante puo’ interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. In particolare dall’istanza di interpello dovra’ risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le societa’ controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l’attivita’ svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche’ la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all’articolo 131, comma 2, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita’;
d) la denominazione dei soggetti cui e’ stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l’elenco delle imposte relativamente alle quali verra’ presumibilmente richiesto il credito di cui all’articolo 165.
4. La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate puo’ essere subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo’ a sua volta richiedere, oltre a quelle gia’ previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l’esclusione delle societa’ controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all’Agenzia delle entrate con le modalita’ previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta durante il quale si sono verificate. La societa’ o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.”
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. f) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.
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In sintesi
Commento del professionista
La ratio della norma e il suo inquadramento sistematico
L’art. 132 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella sua formulazione vigente dal 20 dicembre 2025 frutto di una lunga stratificazione normativa che ha interessato la disposizione originaria introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003 con successive modifiche nel 2005, 2007, 2015, 2016 e, da ultimo, nel 2025 con il D.Lgs. n. 192 disciplina le condizioni che devono ricorrere affinché l’opzione per il consolidato mondiale produca effetti giuridicamente validi.
Il consolidato mondiale è il regime opzionale che consente alle società o enti controllanti residenti in Italia di sommare alla propria base imponibile IRES le quote di reddito o perdita prodotte dalle proprie controllate non residenti, proporzionalmente alla partecipazione detenuta. È, per certi versi, la versione internazionale del consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli artt. 117 e seguenti del TUIR, con la differenza non banale che coinvolge soggetti assoggettati a ordinamenti fiscali stranieri, con tutte le complessità che ne derivano in termini di controllo, affidabilità dei dati e tutela dell’erario italiano.
L’art. 132 si occupa specificamente delle condizioni di efficacia dell’opzione durata, requisiti oggettivi e procedura di interpello presupponendo che i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’opzione siano già stati verificati a norma degli artt. 130 e 133. Si tratta di una norma che bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, semplificare l’accesso al regime per i gruppi multinazionali italiani; dall’altro, garantire all’Amministrazione finanziaria strumenti di controllo adeguati su entità estere che, per definizione, si trovano al di fuori della giurisdizione italiana.
1. La durata dell’opzione: vincolo quinquennale e rinnovo triennale
Il comma 1 dell’art. 132 stabilisce la struttura temporale dell’opzione. Permanendo il requisito del controllo come definito dall’art. 133, l’opzione ha durata di cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, salvo revoca espressa effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La stessa regola si applica al termine di ciascun triennio successivo, creando di fatto un sistema di rinnovo automatico a scorrimento che continua fino a quando il soggetto controllante non manifesti la volontà di uscire dal regime.
Questa struttura temporale è significativamente più gravosa di quella prevista per il consolidato fiscale nazionale, che impone un vincolo minimo di tre esercizi. La scelta del legislatore di prevedere un quinquennio iniziale per il consolidato mondiale risponde a una logica di deterrenza rispetto a comportamenti opportunistici: un impegno temporale più lungo disincentiva l’ingresso e l’uscita dal regime in funzione dell’andamento reddituale delle controllate estere. Tuttavia, questa asimmetria rispetto al consolidato nazionale aveva sollevato dubbi di compatibilità con il principio comunitario della libertà di stabilimento, come evidenziato già dalla Commissione Finanze in sede di parere sullo schema del D.Lgs. n. 344/2003, che aveva auspicato una riduzione a tre esercizi anche per il consolidato mondiale.
Prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016, la formulazione originaria della norma aveva generato un’ulteriore incertezza interpretativa: l’art. 132 prevedeva che l’opzione fosse irrevocabile “per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi”, lasciando aperta la questione se la durata effettiva potesse essere superiore e, in tal caso, se l’irrevocabilità coprisse l’intero periodo prescelto o solo il quinquennio minimo. Il D.L. n. 193/2016 ha chiarito definitivamente la questione in via normativa, stabilendo che la durata è esattamente di cinque esercizi né più né meno ed è irrevocabile per l’intero periodo. Analoga chiarificazione ha riguardato i successivi rinnovi, ora fissati in un triennio ciascuno, anch’essi irrevocabili per tutta la loro durata.
Un aspetto che merita attenzione è che il periodo di durata quinquennale o triennale è misurato con riferimento agli esercizi del soggetto controllante, non delle controllate: è la capogruppo italiana il punto di riferimento temporale del regime, il che è coerente con il fatto che è essa l’unico soggetto legittimato a esercitare l’opzione.
2. Il principio “all in, all out”: l’inclusione obbligatoria di tutte le controllate non residenti
La prima condizione oggettiva per l’efficacia dell’opzione, prevista dalla lett. a) del comma 2, è il consolidamento di tutte le controllate non residenti come definite dall’art. 133, senza possibilità di selezionare quali includere nel perimetro e quali escludere.
Questo è il cosiddetto principio “all in, all out”: o si entra nel regime con tutte le controllate estere che soddisfano i requisiti, oppure non si entra affatto. Non è ammessa una scelta discrezionale che consentirebbe al soggetto controllante di includere le controllate in perdita (per beneficiare del consolidamento delle perdite) ed escludere quelle in utile (per evitare di tassarle in Italia). Il principio risponde esattamente all’esigenza di prevenire questo tipo di cherry picking, che renderebbe il regime uno strumento di pianificazione fiscale aggressiva anziché un meccanismo di determinazione neutrale del reddito di gruppo.
La violazione di questo principio ad esempio attraverso l’omissione di una o più controllate estere dalla base di consolidamento non produce la mera irregolarità parziale del regime, ma ne mette in discussione l’efficacia complessiva, con conseguenze che possono essere particolarmente gravose per il soggetto controllante che abbia già impostato la propria pianificazione fiscale sull’esistenza del consolidato.
3. L’identità dell’esercizio sociale
La lett. b) del comma 2 richiede che l’esercizio sociale di ciascuna controllata non residente coincida con quello del soggetto controllante, salvo che questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali dei Paesi in cui le controllate risiedono.
La ratio è la stessa che sottende l’analoga previsione dell’art. 119 per il consolidato nazionale: la determinazione del reddito consolidato deve riguardare il medesimo periodo d’imposta per tutti i soggetti inclusi nel perimetro, altrimenti si sommerebbero grandezze riferite a periodi temporali diversi, con risultati distorti e difficilmente controllabili.
La verifica della coincidenza dell’esercizio sociale va effettuata con riguardo alla data di chiusura dell’esercizio, che deve tendenzialmente coincidere per la controllante e per tutte le controllate estere. La deroga per impossibilità normativa locale è ammessa ma deve essere genuina: il disallineamento deve dipendere dalla giurisdizione, non da una scelta volontaria della controllata finalizzata a eludere il requisito.
Questo requisito si intreccia con la regola dell’art. 133, comma 2, che richiede la sussistenza del rapporto di controllo alla fine dell’esercizio del soggetto controllante: le controllate acquisite nel corso dell’anno o di nuova costituzione possono essere incluse nel consolidato sin dal primo periodo d’imposta, a condizione che il requisito del controllo risulti verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio (ovvero entro il 30 giugno, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
4. L’obbligo di revisione dei bilanci: la garanzia di attendibilità contabile
La lett. c) del comma 2 impone la revisione contabile dei bilanci del soggetto controllante residente e di tutte le controllate sia quelle residenti interposte nella catena di controllo, sia quelle non residenti. Per il soggetto controllante e le controllate residenti, la revisione deve essere effettuata da soggetti iscritti all’albo CONSOB previsto dal D.Lgs. n. 58/1998. Per le controllate non residenti, la revisione può essere affidata anche a soggetti non iscritti all’albo CONSOB revisori locali riconosciuti nello Stato di residenza della controllata, a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti di quella revisione ai fini del proprio giudizio sul bilancio annuale o consolidato, facendo così propria l’attività svolta dal revisore estero.
Se la legislazione locale della controllata non residente non prevede l’obbligo di redazione annuale del bilancio, l’organo amministrativo della controllata deve comunque redigere un bilancio volontario riferito a un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, e sottoporlo alla revisione contabile.
La ragione di questo requisito è strutturale: il meccanismo di determinazione del reddito o della perdita della controllata estera consolidata ricalca, in linea generale, il sistema dell’IRES italiano, basato sul principio di derivazione del risultato fiscale dal risultato di bilancio di cui all’art. 83 TUIR. Se il punto di partenza per il calcolo dell’imponibile è il bilancio della controllata estera, è essenziale che quel bilancio sia attendibile, redatto secondo corretti principi contabili e certificato da un soggetto indipendente. La revisione obbligatoria è dunque una misura di tutela dell’erario italiano rispetto a condotte contabili irregolari poste in essere da soggetti che si trovano fuori dalla sua giurisdizione diretta.
Su questo punto si pone una questione interpretativa di rilievo: cosa succede se una o più controllate estere non vengono sottoposte a revisione contabile nonostante la previsione di legge? Una lettura letterale dell’art. 132, comma 2, porterebbe a concludere che la mancata revisione rende inefficace l’opzione per il consolidato mondiale nella sua interezza, per violazione del principio “all in, all out” (la controllata non revisionata non potrebbe essere inclusa nel perimetro, ma la sua esclusione viola il principio di inclusione obbligatoria di tutte le controllate). Questa conclusione, però, produrrebbe un effetto perverso: la mancata revisione diventerebbe facilmente uno strumento per sottrarsi volontariamente al vincolo quinquennale o triennale del regime, in presenza di rilevanti redditi maturati dalla controllata che verrebbero così evitati dall’imponibile consolidato italiano. In presenza di bilanci non revisionati, l’Amministrazione finanziaria avrebbe in ogni caso il potere di rettificare autonomamente il risultato di bilancio o, qualora ciò non fosse possibile, di procedere con un accertamento di tipo induttivo.
5. L’attestazione delle controllate non residenti
La lett. d) del comma 2 richiede che ciascuna controllata non residente rilasci un’apposita attestazione contenente due impegni specifici: il consenso alla revisione del proprio bilancio e l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile consolidato e per adempiere, entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica, alle richieste dell’Amministrazione finanziaria italiana.
Questo secondo impegno è particolarmente significativo: riconosce de facto all’Amministrazione finanziaria italiana un canale diretto sia pure mediato attraverso il soggetto controllante per ottenere informazioni e documentazione da soggetti giuridicamente estranei alla sua giurisdizione. La controllata estera si impegna contrattualmente (verso il soggetto controllante) a cooperare con il fisco italiano, rendendo così praticabile il controllo su grandezze che altrimenti sarebbero di difficile accesso.
Le modalità di rilascio dell’attestazione sono demandate all’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 142, la cui emanazione nonostante sia prevista dalla legge da oltre vent’anni non è ancora avvenuta. Fino all’adozione del decreto, trova applicazione transitoriamente il D.M. 9 giugno 2004 (concernente il consolidato fiscale nazionale) in quanto compatibile, anche se le sue disposizioni non risultano particolarmente utili con riferimento a questo specifico adempimento.
6. L’interpello: da obbligatorio a facoltativo
Il comma 3 dell’art. 132 disciplina la procedura di interpello che il soggetto controllante può attivare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate al fine di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. Si tratta di un interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. e), della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), classificabile come interpello probatorio, finalizzato ad ottenere dall’Amministrazione un parere sulla sussistenza delle condizioni o sull’idoneità degli elementi offerti dal contribuente ai fini dell’adozione di un determinato regime fiscale.
La trasformazione dell’interpello da obbligatorio a facoltativo è il risultato della modifica introdotta dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015, con effetto dall’1 gennaio 2016. Prima di questa data, la lett. d-bis) del comma 2 poi abrogata prevedeva come condizione per l’efficacia dell’opzione la presentazione obbligatoria di un’istanza di interpello entro il primo esercizio di consolidamento. Il regime era dichiaratamente ispirato al modello francese del bénéfice fiscal consolidé, che prevedeva una vera e propria autorizzazione preventiva da parte del fisco. L’istanza doveva essere presentata prima della comunicazione dell’esercizio dell’opzione, che a sua volta doveva avvenire entro il mese successivo alla scadenza del termine per la risposta all’interpello.
Con la riforma del 2015, questo meccanismo è stato smantellato: l’interpello è diventato facoltativo e la sua presentazione è rimessa alla valutazione del contribuente in base alle specificità del caso concreto. La comunicazione dell’esercizio dell’opzione non è più agganciata alla procedura di interpello ma avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi, attraverso l’apposita sezione del quadro OP.
Il contenuto dell’istanza di interpello, pur diventata facoltativa, è rimasto invariato e deve includere la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 130, comma 2; la descrizione puntuale della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le controllate; la denominazione, sede sociale, attività svolta, ultimo bilancio disponibile e quota di partecipazione agli utili di ciascuna controllata non residente; le denominazioni dei soggetti incaricati della revisione dei bilanci con le conferme di accettazione dell’incarico; l’elenco delle imposte estere per le quali verrà presumibilmente richiesto il credito per imposte pagate all’estero di cui all’art. 165 TUIR.
7. Gli effetti della risposta dell’Agenzia e le semplificazioni negoziali
Il comma 4 prevede che la risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello può essere subordinata all’assunzione di ulteriori obblighi da parte del soggetto controllante, finalizzati a una maggiore tutela degli interessi erariali. Si tratta di una disposizione che attribuisce all’Agenzia un margine di negoziazione con il contribuente: può imporre adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge come condizione per riconoscere la validità dell’opzione.
Speculare e complementare è la possibilità per il soggetto controllante di richiedere semplificazioni nella determinazione del reddito imponibile consolidato, tra le quali la norma cita espressamente la possibilità di escludere dal perimetro le controllate estere di dimensioni non rilevanti residenti in determinati Stati o territori. Questa deroga al principio “all in, all out” è ammessa solo su richiesta del contribuente e con il consenso dell’Agenzia, e risponde all’esigenza pratica di non appesantire il meccanismo di consolidamento con l’inclusione di micro-entità la cui rilevanza reddituale sarebbe trascurabile rispetto al costo amministrativo della loro gestione nel perimetro.
8. Le comunicazioni successive e la segnalazione in dichiarazione
Il comma 5 chiude la norma con due previsioni di natura procedurale. La prima riguarda le variazioni dei dati indicati nell’istanza di interpello: devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con le stesse modalità previste per l’istanza, entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta nel corso del quale si sono verificate. Questo obbligo di aggiornamento consente all’Agenzia di monitorare l’evoluzione della struttura del gruppo e di intercettare eventuali variazioni rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti per il consolidato mondiale.
La seconda previsione riguarda i soggetti controllanti che accedono al regime senza aver presentato l’istanza di interpello o che, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta positiva: devono segnalare questa circostanza nella dichiarazione dei redditi presentata nell’esercizio a partire dal quale decorre l’opzione. Si tratta di un meccanismo di trasparenza che consente all’Agenzia delle Entrate di identificare i soggetti che hanno esercitato l’opzione senza il preventivo vaglio amministrativo, concentrando così le proprie risorse di controllo sulle situazioni potenzialmente più rischiose.
Conclusioni operative
L’art. 132 TUIR è una norma che richiede un approccio attento e anticipatorio da parte dei gruppi multinazionali italiani che valutino l’opportunità di accedere al consolidato mondiale. Alcuni punti fermi da tenere presenti: il vincolo quinquennale iniziale e il rinnovo triennale automatico impongono una pianificazione di lungo periodo, non compatibile con strategie fiscali opportunistiche di breve termine. La natura facoltativa dell’interpello dal 2016 non significa che sia inutile: in presenza di strutture societarie complesse o di situazioni al limite dei requisiti, la risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate offre una tutela significativa in caso di successivo controllo. Il principio “all in, all out” è assoluto e non ammette eccezioni non espressamente negoziate in sede di interpello: qualsiasi omissione di controllate estere aventi i requisiti espone il regime all’inefficacia. L’obbligo di revisione contabile delle controllate estere non è un adempimento meramente formale, ma la condizione che garantisce l’attendibilità del dato di partenza per il calcolo dell’imponibile consolidato: una revisione con eccezioni rilevanti o, peggio, l’assenza di revisione, espone il contribuente a rettifiche induttive da parte del fisco italiano. Infine, l’assenza del decreto ministeriale di attuazione di cui all’art. 142 non ancora emanato dopo oltre vent’anni dall’introduzione del regime continua a rappresentare un elemento di incertezza operativa che il contribuente deve gestire ricorrendo in via analogica alle disposizioni del consolidato nazionale.
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Domande frequenti
Cosa è cambiato nell'art. 132 a dicembre 2025?
La norma è stata modificata da intervento legislativo recente. I dettagli specifici della riforma sono consultabili nei decreti legge e leggi di conversione dell'ultimo anno.
Come si applica la formulazione vigente?
Secondo il testo in vigore dal 20 dicembre 2025. Le modifiche si applicano ai periodi d'imposta successivi alla data di entrata in vigore (salvo disposizioni di transitività).
Persiste la formulazione precedente?
No, la formulazione originaria è stata abrogata e sostituita. Per situazioni anteriori alla riforma, può sussistere una disciplina transitoria stabilita dalla legge di conversione.
Quali sono i principali effetti della riforma?
Semplificazione e adeguamento alle esigenze di competitività internazionale. I dettagli dipendono dal contenuto della legge di riforma specifica.
Come consulto la versione completa aggiornata?
Sul sito della Gazzetta Ufficiale o attraverso database legali specializzati (Lexis, DeJure). L'Agenzia delle Entrate pubblica anche circolari di chiarimento.
Fonti consultate: 1 fonte verificate