Indice
- Ambito specifico. L'art. 135 del TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina la determinazione delle plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo di beni, nell'ambito del regime del consolidato fiscale nazionale, stabilendo criteri di valutazione che tengono conto delle peculiarità delle operazioni tra soggetti collegati.
- Neutralità relativa. Nei trasferimenti infragruppo, la plusvalenza è determinata sulla base del valore normale del bene ceduto ai sensi dell'art. 9 TUIR, ma il regime del consolidato può neutralizzare l'imposizione immediata quando il bene rimane all'interno del perimetro del gruppo, con differimento della tassazione al momento dell'uscita dal perimetro.
- Coordinamento con il consolidato. La norma si inserisce nel contesto del consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli artt. 117-129 TUIR, nell'ambito del quale i trasferimenti infragruppo sono soggetti a regole speciali che evitano duplicazioni di imponibile o salti d'imposta.
- Valore di trasferimento. Il corrispettivo rilevante per la determinazione della plusvalenza è il valore normale del bene, determinato secondo i criteri dell'art. 9 TUIR, con obbligo di documentazione transfer pricing quando la transazione avviene tra soggetti residenti e non residenti appartenenti al medesimo gruppo.
- Uscita dal perimetro consolidato. Quando il bene ceduto infragruppo esce successivamente dal perimetro del consolidato per effetto di una cessione a terzi o dell'interruzione del consolidato, la plusvalenza (o minusvalenza) originariamente sospesa diventa imponibile in capo all'ente cui la sospensione era stata imputata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 135 TUIR – Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9
Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le societa’ non residenti cui si riferisce l’opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle societa’ controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. 2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla societa’ acquirente sara’ pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.”
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Commento
Ratio
L'art. 135 del TUIR si colloca all'interno del sistema del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del medesimo testo unico, e affronta uno dei profili più delicati di quella disciplina: la determinazione del valore fiscale rilevante quando beni vengono trasferiti tra soggetti che appartengono allo stesso perimetro di consolidamento. La ratio della norma è quella di garantire coerenza al sistema: all'interno di un gruppo che consolida i redditi in capo alla controllante, le cessioni infragruppo non dovrebbero generare imposizioni anomale (né duplicazioni né elusioni), poiché il reddito del gruppo è già determinato in modo unitario. Al tempo stesso, il legislatore deve assicurarsi che, al momento in cui un bene esce definitivamente dal perimetro del gruppo, la plusvalenza latente sia comunque assoggettata a imposizione, evitando salti d'imposta.
Analisi
Il meccanismo applicativo dell'art. 135 prevede che, in occasione di un trasferimento di beni tra soggetti appartenenti al perimetro del consolidato fiscale nazionale, il valore di riferimento per la determinazione della plusvalenza sia il valore normale del bene ai sensi dell'art. 9 TUIR, ossia il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Quando la plusvalenza viene realizzata all'interno del perimetro consolidato, essa confluisce nella base imponibile di gruppo. In questo contesto, la tassazione immediata della plusvalenza può risultare attenuata dalla possibilità di compensarla con perdite fiscali di altri soggetti consolidati, il che costituisce uno dei principali vantaggi del regime di consolidato. Il bene trasferito mantiene, in capo al soggetto acquirente all'interno del gruppo, il valore fiscale corrispondente al corrispettivo pagato (ossia il valore normale), che diventerà la base per i futuri ammortamenti o per il calcolo di eventuali plusvalenze o minusvalenze future.
Il caso di maggiore complessità applicativa si verifica quando, dopo il trasferimento infragruppo, il bene esce dal perimetro del consolidato — per esempio perché la società che lo detiene viene ceduta a terzi o perché il consolidato viene interrotto. In tali situazioni, la norma prevede meccanismi di recupero dell'imposizione sospesa, affinché la plusvalenza (o la minusvalenza) precedentemente neutralizzata all'interno del gruppo sia rilevata fiscalmente al momento dell'effettivo realizzo nei confronti di terzi.
Un aspetto tecnico rilevante riguarda le cessioni infragruppo che coinvolgono soggetti non residenti appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. In questo caso, ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR (disciplina del transfer pricing), il valore normale deve essere determinato applicando i metodi OCSE per la determinazione dei prezzi di trasferimento (Comparable Uncontrolled Price, Cost Plus, Resale Price, ecc.), con onere della documentazione transfer pricing per accedere alle esimenti sanzionatorie.
Il trattamento delle minusvalenze infragruppo è speculare: quando la cessione infragruppo genera una minusvalenza, questa è deducibile nei limiti e con le modalità ordinarie previste dal TUIR, fermo restando il divieto di deduzione delle minusvalenze su partecipazioni che avrebbero beneficiato della participation exemption (art. 87 TUIR) se cedute con plusvalenza.
Quando si applica
L'art. 135 si applica esclusivamente nell'ambito del regime del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 TUIR. I presupposti sono: (i) entrambe le parti della cessione — cedente e cessionario — devono essere soggetti che rientrano nel perimetro del consolidato; (ii) il trasferimento deve avere ad oggetto beni che generano plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti (beni ammortizzabili, beni merce, partecipazioni, avviamento); (iii) devono esistere differenze tra il valore di trasferimento e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al cedente. La norma non si applica alle cessioni infragruppo tra soggetti non consolidati, che sono invece disciplinate dalle regole ordinarie sulle plusvalenze (art. 86 TUIR per le società di capitali) e, se transnazionali, dalla disciplina del transfer pricing.
Connessioni
L'art. 135 TUIR si coordina strettamente con gli artt. 117-129 TUIR che disciplinano il consolidato fiscale nazionale nel suo complesso. L'art. 9 TUIR fornisce la definizione di valore normale utilizzata per la determinazione del corrispettivo rilevante. L'art. 86 TUIR regola le plusvalenze patrimoniali in via generale per i soggetti IRES. L'art. 87 TUIR sulla participation exemption delimita l'ambito delle plusvalenze esenti, rilevante quando il bene ceduto infragruppo è una partecipazione qualificata. L'art. 110, comma 7, TUIR disciplina il transfer pricing e si coordina con l'art. 135 per le cessioni infragruppo transnazionali. Il D.M. 14 marzo 1988 (e successive modifiche) stabiliva i criteri per la determinazione del valore normale ai fini fiscali. Sul piano internazionale, le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (Transfer Pricing Guidelines, nella versione aggiornata post-BEPS) forniscono il riferimento metodologico per la determinazione del valore normale nelle transazioni transfrontaliere infragruppo.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · art. 135 TUIR (plusvalenze da trasferimenti di beni tra soggetti del consolidato)
Normativa e prassi AE
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Trasferimento infragruppo di un impianto produttivo
Alfa S.p.A. (consolidante) e Beta S.r.l. (consolidata) appartengono allo stesso perimetro di consolidato fiscale nazionale. Alfa cede a Beta un impianto produttivo con costo fiscale residuo di 100.000 euro al prezzo di 400.000 euro (valore normale di mercato). La plusvalenza di 300.000 euro viene rilevata dalla cedente Alfa e confluisce nella base imponibile di gruppo. Beta iscrive il bene a 400.000 euro e calcola i futuri ammortamenti su tale valore. Tizio, CFO del gruppo, verifica che la documentazione del valore normale sia conforme ai requisiti per evitare contestazioni.
Caso 2: Uscita dal perimetro e emersione della plusvalenza sospesa
All'interno del consolidato, Gamma S.p.A. ha ceduto a Delta S.r.l. un ramo d'azienda con plusvalenza di 500.000 euro, che è rimasta neutralizzata all'interno del gruppo. Successivamente, Caio (azionista di controllo) decide di vendere Delta a terzi e di interrompere il consolidato. All'atto dell'uscita di Delta dal perimetro, la plusvalenza di 500.000 euro precedentemente sospesa diventa imponibile secondo le regole ordinarie, e il gruppo deve versare la relativa imposta IRES. Sempronio, il consulente fiscale, consiglia di pianificare l'uscita dal consolidato tenendo conto di questo effetto fiscale differito.
Domande frequenti
Cos'è un trasferimento infragruppo ai fini dell'art. 135 TUIR?
È una cessione di beni tra soggetti che appartengono al medesimo perimetro del consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR). La norma stabilisce criteri speciali per la determinazione della plusvalenza, coordinati con la logica unitaria del regime di consolidamento.
Come si determina il valore del bene ceduto infragruppo?
Il corrispettivo rilevante è il valore normale del bene ai sensi dell'art. 9 TUIR, ossia il prezzo mediamente praticato per beni analoghi in condizioni di libera concorrenza. Per le cessioni transfrontaliere infragruppo si applicano i metodi di transfer pricing previsti dall'art. 110, comma 7, TUIR e dalle Linee Guida OCSE.
Cosa succede quando un bene ceduto infragruppo esce poi dal perimetro del consolidato?
Al momento dell'uscita dal perimetro (per cessione a terzi o interruzione del consolidato), la plusvalenza o minusvalenza precedentemente sospesa diventa imponibile o deducibile secondo le regole ordinarie. Questo meccanismo garantisce che non si verifichino salti d'imposta definitivi.
Le minusvalenze infragruppo sono deducibili?
Le minusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo sono in linea di principio deducibili, nei limiti previsti dal TUIR. Tuttavia, non sono deducibili le minusvalenze su partecipazioni che avrebbero beneficiato della participation exemption (art. 87 TUIR) se cedute con plusvalenza.
Come si coordina l'art. 135 con le regole di transfer pricing?
Quando il trasferimento infragruppo avviene tra soggetti residenti e non residenti, si applicano le regole di transfer pricing dell'art. 110, comma 7, TUIR: il valore normale deve essere documentato con apposita documentazione (Master File e Country File) per accedere alle esimenti sanzionatorie in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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